Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9905 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9905 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 29126-2007 proposto da:
CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA’ S.P.A. C.F. 00170840656,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146,
presso lo studio dell’avvocato VERALDI STEFANIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO IOELE,
2015

giusta delega in atti;
– ricorrente –

863
contro

t

NICOLA() VINCENZO C.F. NCLVCN75S10H703C, DI RISO EMILIO
C.F.

DRSMLE77E18L845A,

BALZANO

ANTONIO

C.F.

Data pubblicazione: 14/05/2015

BLZNTN70EL245D, GIOIA FABIO C.F. GIOFBA74M04H7030,
DELLA CORTE MARCO C.F. DLLMRC76A02H703A, DI GIACOMO
GIANCARLO C.E. DGCGCR12D7OH703D, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio
dell’avvocato DI GIACOMO GAETANO, rappresentati e

in atti;
– controricorrenti
nonché contro

ALFANI ROCCO ALESSANDRO, CASABURI UBERTO, COPPOLA
CARMINE, DE SANTIS MATTEO, DI MARTINO GIUSEPPE,
ESPOSITO VINCENZO, GAETA DONATO, GEI OTTAVIO,
GIORGIANNI GABRIELE, GRECO GIULIO, IZZO MASSIMO,
MELLUSO RAFFAELE, MONETTA EZIO, PALUMBO GIUSEPPE,
RUSSO CARMINE, SANTORO FABIO, SANTORO GIOVANBATTISTA,
SORRENTINO GIUSEPPINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1419/2006 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 13/11/2006 R.G.N. 1315/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

difesi dall’avvocato GIANFRANCO SCHIAVO, giusta delega

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Con ricorso al Tribunale di Salerno Rocco Alfani ed altri lavoratori del
CSTP – Azienda della Mobilità Spa indicati in epigrafe, premesso di essere adibiti
a mansioni di conducenti di linea, esponevano che, con un accordo aziendale del
15 marzo 1988 era stato introdotto un premio di produzione, erogabile nell’anno
successivo a quello di riferimento, rapportato, tra l’altro, alle presenze in servizio;

che avevano lavorato per sei giorni a settimana e, comunque, senza mai
effettuare più di 67 giorni di assenza all’anno, secondo la previsione di detto
accordo; che in data 10 maggio 2001 era stato sottoscritto un nuovo accordo
aziendale per la rideterminazione della struttura del salario con il quale era stato
soppresso detto premio di produzione.
Poiché l’Azienda non aveva erogato il premio di produzione maturato dal
gennaio 2001 sino al 10 maggio dello stesso anno, i ricorrenti, ritenendo
illegittima tale decisione, chiedevano la condanna del CSTP al pagamento delle
spettanze maturate a tale titolo.
Con sentenza del 13 novembre 2006 la Corte di Appello di Salerno, in parziale
accoglimento dell’impugnazione proposta dai lavoratori, ha condannato l’Azienda
al pagamento di euro 88,00, oltre accessori, in favore di ciascuno di essi.
La Corte territoriale, interpretando l’accordo aziendale del 15 marzo 1988, ha
ritenuto che il diritto al premio di produzione maturasse giorno per giorno
durante l’anno, salva verifica alla fine di esso – ai fini della quantificazione
concreta del premio e della successiva erogazione – della sussistenza della
condizione rappresentata da un numero di assenze complessive non superiore a
67 giorni. In ragione di ciò era possibile liquidare l’importo maturato pro quota
per ciascun lavoratore per i mesi da gennaio ad aprile 2001, fino al momento
della soppressione dell’emolumento con l’accordo del maggio dello stesso anno
che non poteva che disporre per il periodo successivo.

2.— La società ha fatto ricorso per la cassazione di detta sentenza con atto
del 12 novembre 2007, affidato a 2 motivi. Hanno resistito con controricorso
Vincenzo Nicola°, Antonio Balzano, Emilio Di Riso, Marco Della Corte, Giancarlo
Di Giacomo, Fabio Gioia. Intimati gli altri lavoratori indicati in epigrafe.
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

R.G. n. 29126/2007
Udienza 19 febbraio 201
Presidente Maolooe Relatore ASendola

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Motivi della decisione

3.— Il ricorso non può trovare accoglimento.

3.1.— Con il primo motivo, articolato in una pluralità di quesiti, si denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando

l’interpretazione data dalla Corte di Appello sul contenuto dell’accordo aziendale
del 15 marzo 1988 laddove ha riconosciuto il diritto ivi previsto ad una data
intermedia rispetto all’anno di riferimento, valutando anche le prestazioni
lavorative eseguite successivamente alla stipula del nuovo accordo del 10 maggio
2001
Il mezzo di gravame è infondato.
Come noto l’interpretazione di un accordo aziendale, in ragione della sua
efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi collettivi nazionali
oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.
3, c.p.c., come modificato dal d. Igs. n. 40 del 2006 (da ultimo v. Cass. n. 26738
del 2014), è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito, con una
operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto.
Le valutazioni del giudice di merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione,
ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e
coerente. Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia
la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la
precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e
delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del
giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con
l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una
interpretazione diversa da quella criticata (tra le tante v. Cass. n. 2625 del
2010).
Nella specie parte ricorrente, pur enunciando la violazione dei canoni
ermeneutici asseritamente violati, tuttavia non riesce ad inficiare la persuasività
dei passaggi logici della motivazione impugnata che, nella sostanza, contesta
limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione.
s

3.2.— Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione

dell’art. 2697 c.c. nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata per

R.G. n. 29126/2007
Udienza 19 febbraio 201
Presidente Madoce Relatore ASendola

2

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

avere la stessa erroneamente affermato che non vi erano contestazioni in ordine
alla sussistenza delle condizioni per l’erogazione del premio di produzione e, cioè,
una presenza annua corrispondente a quella massima prevista dal contratto
aziendale nell’anno 2001.
Anche questa censura non può essere accolta.

dai lavoratori, così come riportata nel ricorso per cassazione e contenuta nella
memoria di costituzione nel giudizio di primo grado della società convenuta, ha
carattere di genericità e pertanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità,
non era idonea a produrre

l’effetto

di rendere i fatti contestati bisognevoli di

prova (ab imo, Cass. n. 761 del 2002; poi, tra le altre, Cass. n. 18399 del 2009;
Cass. n. 4051. del 2011; Cass. n. 10860 del 2011).

4.— Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese di lite liquidate in euro 1500,00 per compensi professionali, euro 100,00
per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2015

Il relatore est.

Infatti la pretesa contestazione degli elementi costitutivi del diritto azionato

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