Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9905 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli

37, presso l’avv. Giuseppe Campanelli, rappresentato e difeso da sè

medesimo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari – Sez. staccata di Tarante), Sez. 28, n. 187/28/04 del

18 novembre 2004, depositata il 6 dicembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione del classamento in rettifica di quello proposto dal contribuente con la procedura DOCFA;

Letto il controricorso del contribuente;

Letta la memoria del contribuente;

Rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, in quanto nel caso di specie il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine utile (un anno e quarantasei giorni) che scadeva il 21 gennaio 2006;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta carenza di motivazione dell’atto impositivo e la rilevanza del mancato sopralluogo, senza che il giudice di merito abbia tenuto conto che nel caso si trattava di una rettifica della dichiarazione dello stesso contribuente ai sensi della procedura DOCFA;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di ICI, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, nell’attribuire alla notificazione dell’atto impositivo fondato su atti, adottati entro il 31 dicembre 1999, comportanti l’attribuzione o la modificazione della rendita, valore di notificazione della rendita stessa, non richiede che l’atto impositivo contenga in ogni caso la motivazione sui presupposti e sui criteri di stima seguiti dall’Agenzia del Territorio, configurandosi tale obbligo solo quando deve procedersi alla stima diretta dell’immobile (come nel caso di attribuzione di rendita a fabbricati con destinazione speciale o particolare) e non quando si tratta di semplice variazione di classamento, comportante la sola applicazione all’immobile di valori determinati per legge o per regolamento in relazione al tipo ed alla consistenza del fabbricato. Ne consegue che l’atto di liquidazione il quale riporti i dati di classificazione dell’immobile con la classe, la consistenza e la rendita attribuita in relazione a tali elementi, è sufficiente a consentire al contribuente che individui un errore di classificazione concernente il proprio immobile, o che ritenga non sussistere i requisiti per la variazione catastale, di effettuare l’impugnazione della rendita, aprendo un contenzioso specifico con la Agenzia del Territorio anche sulla base del semplice raffronto di tali dati con quelli su cui in precedenza era stata applicata la imposta” (Cass. n. 10574 del 2010);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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