Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9904 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. II, 26/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MPS MEDIA PROMOTION SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1,

presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e

difende, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16866/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 02/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che richiede rinvio a nuovo ruolo per rinnovo notifica

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda processuale è così riassunta nel ricorso.

“ha ricorrente, con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, depositato in data 28 aprile 2003 proponeva opposizione avverso due ordinante ingiunzione emesse dal Prefetto della Provincia di Roma in data 31/3/03 a fronte del verbale di accertamento di violazione riportato in ciascuno dei provvedimenti, elevati nel 2002, ai sensi dell’art. 23 C.d.S., con i quali veniva sanzionata l’installazione di impianti pubblicitari perchè ritenuti senza autorizzazione.

La ricorrente rilevava l’illegittimità delle ordinanze ingiunzione sotto molteplici aspetti e precisamente:

1) Illegittimità delle ordinanze ingiuntive opposte per omessa convocazione per l’audizione personale ritualmente richiesta in calce ai ricorsi proposti avverso i verbali di accertamento di violazione;

2) Nullità e/o illegittimità delle ordinanze ingiunzione per difetto assoluto di motivazione poichè i provvedimenti non fornivano alcuna motivazione circa il rigetto del ricorso proposto.

3) Riportava inoltre la ricorrente che gli impianti multati erano regolari e sottoposti alla procedura di riordino, per cui non potevano essere multati.

Veniva fissata l’udienza di comparizione, l’Amministrazione rimaneva contumace.

La causa veniva decisa ed in data 29/3 – 2/4/2004 veniva emessa la sentenza n 16866 con la quale veniva rigettato il ricorso e compensate le spese di causa.

2. Il Giudice di Pace riteneva “la regolarità e legittimità del provvedimento”, valutato come “corretto e formalmente esatto e completo in ogni elemento costitutivo, ivi compreso la motivazione ove espressamente dichiara che le “motivazioni adottate non contengono elementi atti ad inficiare, la validità dell’accertamento”. Aggiungeva poi il Giudice di Pace quanto segue:

“Nè vale invocare il difetto di formazione del provvedimento impugnato per mancata audizione, tenuto conto che la stessa, nella fattispecie in esame, non costituisce elemento essenziale per l’efficacia e legittimità del provvedimento, non assolvendo a funzione essenziale del relativo processo di formazione, stante l’esistenza stessa della pubblicità contestata che costituisce oggettivamente prova dell’infrazione. Nè l’invocata procedura di riordino può ritenersi a sanatoria dell’infrazione, ove non lo preveda espressamente”.

3. – La ricorrente articola tre motivi di ricorso.

4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – All’udienza collegiale del 17 marzo 2010, la Procura Generale ha concluso per rinvio a nuovo ruolo per rinnovo notifica del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso.

Col primo motivo di ricorso si deduce: “Difetto e contraddittorietà di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 204 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

Al riguardo la ricorrente osserva: “La motivazione per relationem delle ordinanze-ingiunzione è sufficiente solo ove il privato non si sia avvalso della facoltà di proporre ricorso, mentre, nel caso in esame, dal momento che la MPS S.r.l. aveva proposto ricorso amministrativo avverso i verbali mediante la presentazione di scritti difensivi e documenti ed aveva richiesto l’audizione personale, il Prefetto non poteva emettere ordinanze di conferma facendo riferimento solo ed esclusivamente al verbale di accertamento, poichè, ai sensi dell’art. 204 C.d.S., le allegazioni fornite dal privato devono essere esaminate e confutate nella motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, che pertanto non può limitarsi a richiamare il contenuto del verbale”.

Col secondo motivo di ricorso si deduce, “Difetto e contraddittorietà di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c.”. Ad avviso della ricorrente “l’audizione della parte che ne abbia fatta richiesta ha carattere essenziale con la conseguenza che l’inosservanza di tale adempimento costituisce una condizione di validità del procedimento e dell’atto amministrativo, la cui mancanza si concreta in una violazione di legge che da luogo ad un vizio insanabile e rende illegittimo l’ordinanza-ingiunzione emessa a seguito del procedimento”. Col terzo motivo di ricorso si deduce:

“Difetto e contraddittorietà di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Ulteriore difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c.”. Al riguardo la ricorrente rileva “l’erroneità della sentenza per avere ritenuto che la procedura di riordino ove erano inseriti gli impianti non avrebbe inciso sulla contestazione della violazione. La ricorrente rileva l’erroneità dell’assunto e precisa che i propri impianti erano in regola con la normativa per cui non potevano essere multati”.

2. Preliminarmente occorre rilevare la nullità della notifica del ricorso, effettuata alla Prefettura di Roma, ma presso l’Avvocatura generale dello Stato. La prefettura nel giudizio di primo grado non risulta costituita.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di opposizioni a sanzioni amministrative, quando l’autorità opposta (costituita da un’amministrazione statale) si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario, oppure è rimasta contumace, il ricorso per Cassazione deve essere notificato all’autorità stessa presso la sua sede legale (Cass. n. 53/2000).

Anche le Sezioni Unite (n. 118/00), pronunciando in tema di giudizio d’opposizione al decreto prefettizio d’espulsione dello straniero, hanno ribadito che il ricorso per Cassazione deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, della L. n. 689 del 1981, art. 23) a pena d’inammissibilità nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato. Hanno precisato che, nel caso in cui il ricorso sia stato correttamente indirizzato al Prefetto ma la notificazione sia stata effettuata presso l’Avvocatura, benchè questa non ne abbia assunto la difesa, tale notificazione è da ritenersi nulla (non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’ufficio del Prefetto intimato.

Ciò è possibile perchè la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell’atto da parte del destinatario (vedi Cass. 2009 n. 21418).

Va, quindi, dichiarata la nullità della notifica del ricorso, disponendosene il rinnovo con rinvio a nuovo ruolo.

PQM

La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone il rinnovo da effettuarsi alla Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, nel suo domicilio, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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