Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9904 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 12902 del

ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

S.M.C. (C.F.: (OMISSIS)) M.A. (C.F.: (OMISSIS))

M.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato

Luigi Toppeta (C.F.: TPP LGU 62A25 G483S);

– ricorrenti –

nei confronti di:

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.:(OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 42/2020, pubblicata

in data 18 febbraio 2020;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Visonà

Stefano, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del

ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 2

marzo 2021 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M.C., nonchè M.A. e M.M. hanno pignorato i crediti vantati da Groupama Assicurazioni S.p.A., nei confronti di un proprio agente, davanti al Tribunale di Lanciano.

Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in relazione al processo esecutivo, per essere competente, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., il Tribunale di Roma (in ragione dell’allocazione della sede della società debitrice).

I creditori hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’incompetenza per territorio. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lanciano. Avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivo i ricorrenti hanno proposto istanza di regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., illustrato con memoria ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Non ha svolto attività difensiva nella presente sede la società opposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’istanza di regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile, in quanto proposta nel termine perentorio di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 5 giugno 2020, n. 40 (sentenza emessa e comunicata in data 18 febbraio 2020; ricorso per regolamento di competenza notificato a mezzo posta con raccomandata spedita in data (OMISSIS)).

2. L’impugnazione deve comunque ritenersi infondata nel merito, dovendo condividersi le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della sua pronuncia.

Non vi sono dubbi che il giudice dell’esecuzione possa rilevare anche di ufficio la propria incompetenza per territorio; tale principio del resto non sembra essere neanche posto in discussione dai ricorrenti.

Questi ultimi si dolgono in realtà del fatto che, nella specie, il rilievo sarebbe in realtà avvenuto a seguito di opposizione della società debitrice, secondo loro da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., opposizione peraltro avanzata tardivamente e mai notificata, quindi del tutto inefficace, mentre la dichiarazione di incompetenza operata comunque dal giudice dell’esecuzione sarebbe avvenuta tardivamente, cioè oltre la prima udienza fissata per la comparizione delle parti nel processo esecutivo.

Orbene, come emerge dalla sentenza impugnata, la società debitrice, alla prima udienza di comparizione, oltre a riportarsi ad una precedente opposizione, aveva espressamente sollevato la questione dell’incompetenza del giudice adito con dichiarazione a verbale e, anche in relazione a tale dichiarazione, il giudice dell’esecuzione aveva concesso un termine a difesa ai creditori, riservandosi di provvedere alla successiva udienza, come poi è puntualmente avvenuto.

E’ dunque evidente, in primo luogo, che il rilievo della questione di competenza è avvenuto alla prima udienza di comparizione delle parti: si tratta di questione rilevabile di ufficio, per cui non è affatto necessaria la proposizione di una formale opposizione agli atti esecutivi, come paiono sostenere i ricorrenti, essendo sufficiente per le parti sollecitare il giudice ad utilizzare i suoi poteri officiosi in proposito; il giudice nella specie ha fatto propria la segnalazione operata dalla società debitrice, sollecitando il contraddittorio pieno sulla stessa, concedendo anzi all’uopo un termine a difesa ai creditori e riservandosi di provvedere all’esito.

In ogni caso, sia il rilievo che la dichiarazione della propria incompetenza, da parte del giudice dell’esecuzione, possono sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo di espropriazione presso terzi, e cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità, anche laddove detta fase si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l’emissione dei consequenziali provvedimenti (vale a dire: assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del sub-procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori).

Nella specie, l’udienza per la verifica della dichiarazione di quantità è stata rinviata ad altra data proprio per la necessità di consentire alle parti di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in ordine alla questione della competenza per territorio del giudice adito e, a tale successiva data, è stato pronunziato il provvedimento di incompetenza.

Di conseguenza, non solo la questione deve ritenersi oggetto di tempestivo rilievo alla prima udienza tenuta dal giudice dell’esecuzione, ma in ogni caso la dichiarazione di incompetenza è di certo avvenuta quando l’udienza fissata per la comparizione delle parti ai fini della verifica della dichiarazione di quantità era ancora in corso e non si era affatto esaurita la relativa fase, il che esclude che possa essersi verificata alcuna preclusione.

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio, dal momento che la società intimata non ha svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Roma;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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