Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9904 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., T.D. e B.F., tutti

elettivamente domiciliati in Roma, via Dei Gracchi 278, presso l’avv.

Marcello De Rossi, rappresentati e difesi dall’avv. Martini Umberto,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 31, n. 23/31/04 del 23 settembre 2004,

depositata il 2 novembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso dei contribuenti concernente una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto dell’amministrazione all’istanza di rimborso delle somme versate dai medesimi contribuenti a titolo di imposta ipotecaria sugli atti notarili di costituzione di ipoteca volontaria a favore di vari Istituti di credito, atti che avrebbe dovuto godere del trattamento agevolato di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in quanto il giudice di merito non avrebbe accolto l’eccezione di giudicato esterno da essi sollevata relativamente alle sentenze con le quali, in ordine alla richiesta di rimborso dell’imposta di registro, era stata accertata la natura giuridica degli atti notarili in questione come “atti di ipoteca volti a garantire finanziamenti a medio termine”;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato sulla base dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali occorre che il giudicato esterno “si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause” (Cass. n. 23658 del 2008) e concerna il medesimo rapporto d’imposta non rilevando che esso sia “relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto” (Cass. n. 25200 del 2009): sicchè correttamente il giudice di merito ha escluso il vincolo del giudicato formatosi su sentenze “intervenute tra soggetti parzialmente diversi e relativamente a diversa imposta”;

Ritenuto che la formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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