Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9903 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. II, 26/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANAS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore; ANAS SPA

COMPARTIMENTO VIABILITA’ LOMBARDIA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

e contro

BEGNI PUBBLICITA’ DI BEGNI ALESSANDRO DITTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1774/2003 del GIUDICE DI PACE di COMO,

depositata il 26/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ANAS spa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1774/2003 depos. in data 26.11. 2003 con la quale il Giudice di Pace di Milano, aveva respinto l’opposizione proposta ex art. 205 C.d.S., dalla Ditta Begni Pubblicità di B.A. avverso le diffide riguardanti la rimozione di alcuni impianti pubblicitari ritenuti irregolari, collocati lungo le strade statali. Secondo il G. di P. il perdurante comportamento omissivo della P.A. per adeguare la situazione esistente alle nuove norme (in specie all’art. 23 C.d.S.,) aveva ingenerato nell’opponente l’errore scusabile di ritenersi in regola con le norme vigenti in materia d’impianti pubblicitari.

Il ricorso per cassazione si fonda sulla base di 2 motivi; l’intimata prefettura non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4, artt. 183, 184 e 187 c.p.c.. Il ricorso è stato accolto sulla base di un’eccezione (relativa all’asserito errore incolpevole ingenerato dai perdurante comportamento omissivo della P.A.), che è stata tardivamente proposta e che quindi doveva essere dichiarata inammissibile dal primo giudice. Infatti siffatta censura è stata sollevata dall’opponente solo con la memoria depositata nel corso dell’udienza del 26.11.2003, alla quale la causa era stata rinviata per la discussione.

La doglianza è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte – cui si ritiene di aderire – “l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e segg., configura L’atto introduttivo, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto (quale l’incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che lo opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte della amministrazione ” (Cass. Sez. 3, n. 10796 del 12/08/2000).

Tutto ciò comporta l’accoglimento del ricorso – assorbito il restante motivo – in quanto la censura di cui trattasi non era stata proposta con l’atto di opposizione e quindi doveva essere dichiarata inammissibile da giudice di merito; ne deriva la cassazione della sentenza impugnata; potendo decidere ex art. 384 c.p.c., deve rigettarsi l’opposizione al provvedimenti di cui trattasi. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla ditta Begni Pubblicità di B.A. avverso i provvedimenti di cui trattasi, condannando la stessa opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1000,00, di cui Euro 800,00, per onorario, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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