Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9903 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14060 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

O.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Nicola Siracusano (C.F.: SRC NCL 42L05 H501H);

– ricorrente –

nei confronti di:

ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA

REGIONE SICILIA (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’Assessore, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS))

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.

4740/2018, pubblicata in data 2 novembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, nelle forme del pignoramento presso terzi, ottenendo ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati per un importo pari a Euro 771.632,18.

L’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Sicilia ha agito in giudizio per contestare l’assegnazione delle somme pignorate, assumendo la nullità dell’intera procedura esecutiva, in quanto l’atto di pignoramento era stato notificato direttamente all’amministrazione debitrice anzichè all’Avvocatura dello Stato, che per legge la rappresenta; ha quindi sostenuto che gli importi assegnati eccedevano quanto dovuto in base al titolo esecutivo ed ha chiesto la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla creditrice.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Palermo, che ha dichiarato la nullità della procedura esecutiva e dell’ordinanza di assegnazione impugnata, rimettendo in separata sede la quantificazione delle ripetizioni spettanti all’amministrazione. Ricorre la O., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Sicilia.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

L’amministrazione ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., della L. n. 30 del 1997, art. 14, 1 bis, aggiunto dalla L. n. 388 del 2000, art. 147, comma 1; del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4; degli artt. 156,164,553,615 e 617 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 553,615 e 617 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 112c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

I tre motivi del ricorso, connessi logicamente, possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorso è in parte manifestamente infondato ed in parte manifestamente fondato.

1.1 Si premette che la domanda proposta è stata qualificata dal tribunale adito in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e che tale qualificazione va condivisa, in quanto l’amministrazione debitrice ha contestato la legittimità di un atto del processo esecutivo instaurato nei suoi confronti, e precisamente il provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha definito detto processo con l’assegnazione delle somme pignorate.

D’altra parte, l’opposizione agli atti esecutivi costituisce l’unico rimedio esperibile per contestare la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata e la legittimità del suo esito, in quanto, secondo l’indirizzo di questa Corte, una volta definito il processo esecutivo senza che siano stati posti in essere i rimedi processuali oppositori “endoesecutivi”, non è possibile il successivo esperimento, da parte del debitore, di una autonoma azione di ripetizione di indebito, neanche sul presupposto dell’illegittimità dell’esecuzione stessa per motivi sostanziali (cfr, per tutte: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020, Rv. 658174 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20994 del 23/08/2018, Rv. 650324 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011, Rv. 619121 – 01).

Dunque, una diversa qualificazione della domanda non avrebbe consentito di ritenerla (neanche in astratto) ammissibile.

1.2 La ricorrente deduce in primo luogo che la notificazione dell’atto di pignoramento effettuata direttamente all’assessorato regionale, anzichè all’Avvocatura Distrettuale dello Stato debitore, sarebbe valida e regolare, ai sensi del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147.

Sotto questo aspetto la censura è manifestamente infondata, in quanto la decisione impugnata risulta conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale “in tema di espropriazione presso terzi, quando esecutata sia un’Amministrazione dello Stato, l’atto di pignoramento va notificato presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi al quale è portata la causa, con la conseguenza che la notificazione effettuata presso gli uffici dell’amministrazione è affetta da nullità” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17349 del 18/08/2011, Rv. 619116 – 01).

Il principio di diritto espresso in tale precedente deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui per l’amministrazione debitrice sussiste la rappresentanza necessaria dell’Avvocatura dello Stato, circostanza che per le amministrazioni della Regione Sicilia trova titolo nel D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, e, d’altra parte, oltre ad essere implicitamente presupposta nella stessa decisione impugnata, non è oggetto di specifica censura da parte della ricorrente.

1.3 Secondo la ricorrente, inoltre, anche ad ammettere la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, essa dovrebbe ritenersi sanata dalla stessa proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi per far valere il relativo vizio da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Anche sotto questo aspetto la censura è manifestamente infondata.

E’ infatti evidente che la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi da parte dell’Avvocatura dello Stato può sanare il vizio di notifica dell’atto di pignoramento, per raggiungimento dello scopo, in quanto ne determina di per sè la conoscenza, ma non potrebbe sanare il vizio dell’attività processuale svolta in modo irregolare e, in particolare, gli eventuali vizi dell’ordinanza di assegnazione (cfr. la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17349 del 18/08/2011, Rv. 619117 – 01, secondo cui “la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l’opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all’ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l’annullamento dell’ordinanza medesima”).

1.4 La ricorrente deduce, infine, che il termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., per proporre l’opposizione agli atti esecutivi allo scopo di far valere la nullità della notificazione del pignoramento e degli atti della procedura esecutiva, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, decorrerebbe dalla conoscenza, anche di fatto, della procedura esecutiva da parte dell’amministrazione debitrice o, quanto meno, della stessa Avvocatura dello Stato.

Quest’ultima censura coglie, almeno in parte, nel segno.

In diritto, va infatti confermato il costante orientamento di questa Corte secondo il quale anche la conoscenza di fatto dell’atto o del provvedimento viziato determina il decorso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., avverso lo stesso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10099 del 30/04/2009, Rv. 607973 – 01; conf., tra le tante: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018, Rv. 648881 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5172 del 06/03/2018, Rv. 648288 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017, Rv. 645159 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27533 del 30/12/2014, Rv. 634333 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 – 01; con specifico riguardo all’applicazione, in concreto, del suddetto principio anche all’Avvocatura dello Stato, si veda pure, di recente: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 01).

Naturalmente (come in sostanza pare in qualche modo riconoscere la stessa amministrazione intimata, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) la conoscenza di fatto rilevante ai fini del decorso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi non può che riguardare il soggetto legittimato alla proposizione dell’opposizione stessa: sarebbe del resto logicamente contraddittorio ritenere nullo il pignoramento in quanto notificato direttamente all’amministrazione pubblica anzichè all’Avvocatura dello Stato che la rappresenta per legge e poi ammettere la decorrenza del termine perentorio per far valere il vizio dalla conoscenza di fatto dell’atto che abbia conseguito la medesima amministrazione pubblica, anzichè l’Avvocatura dello Stato.

Ai fini del decorso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere il vizio della notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi in quanto non effettuata all’Avvocatura dello Stato ma direttamente all’amministrazione debitrice, dunque, la conoscenza di fatto dell’atto di pignoramento e/o comunque della pendenza del processo esecutivo non può ritenersi che abbia rilievo, se riguardi anch’essa la stessa amministrazione debitrice, mentre certamente assume tale rilievo se riguardi direttamente l’Avvocatura dello Stato.

Nella specie, il tribunale ha peraltro accertato e dato atto che proprio l’Avvocatura dello Stato aveva avuto conoscenza di fatto, non solo della procedura esecutiva, ma addirittura della stessa ordinanza di assegnazione impugnata (intervenuta in data 10 giugno 2015), al più tardi nell’ottobre 2015 (avendo proposto in tale data una opposizione al precetto intimato dalla O. per ottenere il pagamento di ulteriori somme che riteneva ancora dovute sulla base del medesimo titolo nonchè proprio dell’ordinanza di assegnazione in questione).

Ciò nonostante, ha ritenuto la circostanza non idonea a determinare la sanatoria del vizio di notificazione del pignoramento, omettendo peraltro di rilevare, quanto meno, la palese tardività dell’opposizione agli atti esecutivi volta ad impugnare detta ordinanza di assegnazione, proposta solo il 27 giugno 2016, quindi circa otto mesi dopo la conoscenza di fatto della stessa da parte dell’Avvocatura dello Stato.

1.5 La tardività dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’amministrazione debitrice, specificamente dedotta dalla ricorrente (e comunque rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, salvo il giudicato, nella specie certamente insussistente, in considerazione delle specifiche censure avanzate in proposito dalla ricorrente nella presente sede), assorbe ogni altra questione sul punto, determinando la necessaria dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione stessa, così come di tutte le consequenziali domande proposte dall’amministrazione debitrice, comunque rivolte a contestare la predetta ordinanza, anche nel merito e in relazione alla determinazione del credito spettante alla creditrice, ma comunque sempre sul presupposto (in realtà da escludere, per quanto appena rilevato) della previa dichiarazione di illegittimità di tutti gli atti della procedura esecutiva, in virtù del dedotto vizio “genetico” della notificazione del pignoramento.

Restano quindi assorbite anche le ulteriori censure di cui al secondo e terzo motivo del ricorso, relative alla decisione sugli indicati ulteriori profili dell’originaria opposizione.

2. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione agli atti esecutivi dell’amministrazione controricorrente è dichiarata inammissibile, in quanto proposta tardivamente (così come le ulteriori conseguenziali domande).

Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione della novità dell’unica questione giuridica fondatamente prospettata dalla ricorrente e decisiva ai fini dell’esito del giudizio, oggetto di un unico recente precedente di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’amministrazione controricorrente (così come le ulteriori conseguenziali domande);

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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