Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9903 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
San Paolo IMI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza 46,
presso l’avv. Mancini Luigi, rappresentata e difesa dall’avv.
Sabbatino Edoardo, giusta procura in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli), Sez. 50, n. 213/50/04 dell’8 novembre 2004,
depositata il 14 febbraio 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
Letto il ricorso concernente una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione alla richiesta di rimborso da parte della società contribuente delle imposte ipotecarie per iscrizione di ipoteca giudiziale conseguente a decreti ingiuntivi per mancati rientri di finanziamenti su apertura di conto corrente, cui la società riteneva applicabili le agevolazioni di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15;
Letto il controricorso della società contribuente;
Rilevato che il ricorso si fonda su due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, con i quali l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che nella fattispecie l’ipoteca fosse inerente a finanziamenti cui era applicabile il regime agevolato e che di tale inerenza fosse data la prova, il cui onere gravava sulla società contribuente;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “L’agevolazione tributaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17 per le operazioni di credito a medio e lungo termine, consistente nel pagamento della sola imposta sostitutiva, include non solo le ipoteche convenzionali o legali, ma anche l’ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale emesso in relazione alle operazioni di credito rientranti tra quelle coperte da detta imposta sostitutiva; tale ipoteca, infatti, non integra un atto giudiziario (come tale escluso dall’agevolazione, ai sensi del D.P.R. citato, art. 15, comma 2), ma trova in esso soltanto la fonte” (Cass. n. 14840 del 2008). Nella fattispecie, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, appare circostanza pacifica che i decreti ingiuntivi in questione concernevano mancati rientri di scoperture di conti correnti, le quali costituiscono forme di finanziamento ammissibili al trattamento agevolato (Cass. n. 4407 del 2005): nel ricorso per cassazione l’amministrazione solleva questioni nuove e nuove circostanze di fatto, promuovendo una inammissibile istanza di revisione del merito;
Ritenuto che il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011