Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9902 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11224-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9628/34/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. MANZON Enrico;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 6 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4233/15/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso di D.R.V. contro l’avviso di accertamento IRPLF ed altro 2006. La CFR osservava in particolare che dagli atti emergeva che, come affermato dal primo giudice, l’atto impositivo impugnato era stato notificato oltre il termine decadenziale di legge.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè nell’affermare la tardività della notifica dell’avviso di accertamento oggetto della lite la CTR non ha considerato la contraria prova documentale depositata in sede di gravame.

La censura, ancorchè diversamente qualificata, è fondata.

Va premesso che “In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Fattispecie relativa a ricorso in cui, a fronte della evocazione, nella rubrica dei motivi, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per vizio di motivazione, il contenuto delle contestazioni concerneva anche il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto)” (Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007, Rv. 597110 – 01) e quindi che “Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorchè la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè sotto il profilo dell'”error in procedendo”, di cui al numero 4 del citato art. 360″ (Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013, Rv. 624977 – 01).

Ciò posto, a ben vedere in realtà la doglianza de qua non riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, dato che l’esame risulta esservi stato, bensì la “falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2.

La CFR infatti nel non tener conto delle risultanze documentali così come implementate nel giudizio di secondo grado con la produzione della prova dell’avvenuta consegna dell’atto impositivo impugnato per la sua notifica il 31 dicembre 2012 -quindi nel termine decadenziale quinquennale prevista da detta disposizione legislativa nella versione applicabile ratione temporis – ha erroneamente sussunto la fattispecie concreta in quella astratta, incorrendo nel vizio alternativamente previsto dall’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Per tale ragione merita senz’altro cassazione con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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