Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9902 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13896 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

M.D. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Filippo Di Risio (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

REGIONE ABRUZZO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila n.

941/2018, pubblicata in data 4 dicembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.D. ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada statale in agro del Comune di (OMISSIS).

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di (OMISSIS).

Il Tribunale di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre il M., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la regione intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ opportuno premettere che, in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l’indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 – 01; nonchè, non massimate: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;

“nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.

“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.

Sebbene il collegio intenda dare continuità a tali principi di diritto, occorre rilevare che la decisione impugnata è espressamente fondata sul contrario principio in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Tale affermazione non solo non è oggetto di specifica censura nel ricorso in esame, ma anzi il ricorrente fa chiaramente mostra di condividerla (contestando la decisione esclusivamente in relazione ai presupposti di applicabilità delle suddette disposizioni generali in tema di condotta colposa di cui all’art. 2043 c.c., come espressamente ribadito nella stessa memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nella presente sede.

Fatta questa premessa, e dovendo di conseguenza esaminarsi (in virtù del richiamato giudicato interno) le censure di cui al ricorso sulla base del principio di diritto (erroneo ma non più discutibile nella presente sede) per cui la responsabilità dell’ente convenuto va valutata alla stregua delle ordinarie disposizioni in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c. (e non, invece, applicando la speciale ipotesi di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.), si rileva che le predette censure risultano in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate, come esposto di seguito.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.”.

Il ricorrente sostiene di avere adeguatamente dimostrato l’elemento soggettivo della condotta colposa della Regione Abruzzo, in rapporto causale con l’evento dannoso denunziato, condotta omissiva a suo avviso costituita sostanzialmente dal mancato censimento e controllo selettivo del numero dei cinghiali presenti nella zona in cui era avvenuto l’incidente.

In proposito, peraltro, il tribunale ha chiaramente fatto presente che le allegazioni dell’attore erano rimaste del tutto sfornite di prova (il che sarebbe già di per sè assorbente) e che, comunque, esse non erano di per sè sufficientemente specifiche per affermare la responsabilità dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., non essendo stata adeguatamente individuata la condotta efficiente che l’ente stesso avrebbe dovuto adottare e che avrebbe, in tesi, impedito lo specifico evento dannoso oggetto della controversia.

Sotto questo aspetto, le censure di cui al motivo di ricorso in esame in parte non colgono adeguatamente il senso della decisione (non essendo quest’ultima specificamente censurata nella parte in cui il tribunale ha ravvisato un difetto di allegazione nella prospettazione di parte attrice, ancor prima che di prova) ed in parte finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e quindi non censurabile nella presente sede) e, comunque, nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. Con il secondo motivo si denunzia “Falsa applicazione della Legge Regionale e di norme di diritto: Il Giudice di secondo grado ha ritenuto erroneamente che l’autonomia in materia di controllo e di gestione della fauna selvatica era da attribuire alla Provincia di (OMISSIS)”.

Anche questa censura non coglie adeguatamente il senso dell’affermazione del giudice di merito sul punto in contestazione e, comunque, risulta manifestamente infondata.

Il tribunale non ha affermato che alla provincia di (OMISSIS) spettassero compiti di gestione e di controllo della fauna selvatica tali da giustificare la sua individuazione come ente legittimato passivamente nelle azioni di responsabilità per danni causati dalla predetta fauna selvatica, ma si è limitato ad osservare (del tutto correttamente: il punto non è comunque oggetto di specifica censura) che, per quanto riguarda la gestione delle strade appartenenti al demanio statale e, quindi, la adeguata manutenzione delle stesse e l’apposizione della relativa segnaletica ed illuminazione, è certamente competente l’amministrazione provinciale e non la regione.

Sotto questo aspetto, la decisione non risulta in contrasto con i principi di diritto enunciati in premessa, in base ai quali nelle azioni di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica. Essa è, anzi, del tutto conforme a tali principi.

Il tribunale ha infatti riconosciuto la legittimazione passiva (in senso sostanziale) della Regione Abruzzo con riguardo all’azione risarcitoria esperita dall’attore, ma – sulla premessa (erronea in diritto ma, come già precisato, non più discutibile nella presente sede) dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2043 c.c. – ha escluso che fosse stata allegata in modo sufficientemente specifico una precisa condotta omissiva colposa dell’ente convenuto in rapporto di causalità con il concreto evento dannoso dedotto in giudizio e, comunque, che fossero state sufficientemente provate anche le (pur generiche) condotte omissive della Regione comunque allegate dall’attore.

4. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA