Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9902 del 07/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9902 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 222-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TECNOTER SRL IN LIQUIDAZIONE, TECNOTER SRL;

– intimate avverso la sentenza n. 85/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 23/11/2010, depositata il
03/11/2011;

28e-1.

Data pubblicazione: 07/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Tecnoter srl in liquidazione per
la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il
diniego opposto dall’Ufficio ad una richiesta di condono ex art. 9 bis 1. 289/02,
in relazione alla quale era stato omesso il tempestivo pagamento di tutte le rate.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione
ritenendo di condividere l’assunto della Commissione Tributaria Provinciale
secondo il quale, ai fini del perfezionamento della sanatoria, sarebbe sufficiente
la tempestiva presentazione della domanda, col versamento della prima rata, in
analogia col disposto degli articoli 7,8,9,15 1. 289/02.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce il vizio di
violazione di legge (articolo 9 bis 1. 289/02) in cui la Commissione Tributaria
Regionale sarebbe incorsa nel ritenere che gli effetti del condono previsto da
tale disposizione si producano anche nel caso di (carente o) intempestivo
versamento delle somme complessivamente dovute per il perfezionamento del
condono.
La società contribuente non si è costituita.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc la causa è stata
discussa in camera di consiglio nell’adunanza del 20.3.14.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si
pone in contrasto con l’ insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent.

Ric. 2013 n. 00222 sez. MT – ud. 20-03-2014
-2-

COSENTINO.

17396/10, in motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto
all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 – relativo alla possibilità che gli omessi
e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni
presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell’imposta e degli
interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni –

deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n.
289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di
chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9
bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n.
600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del
terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato
dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale
determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per
tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 “In tema di condono fiscale, in assenza

di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi
regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione
analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale, nell’ipotesi prevista
dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica
solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la
conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di
definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di
avvalersi della definizione anticipata”.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata. Inoltre, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (il mancato rispetto dei termini
di versamento delle rate del condono risulta dalla narrativa della sentenza
gravata), la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc, con il rigetto del
ricorso introduttivo della contribuente avverso il diniego di condono.

Ric. 2013 n. 00222 sez. MT – ud. 20-03-2014

-3-

costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece

Considerato che la contribuente ha versato, sia pure in ritardo, gli importi
previsti dal condono, si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo della contribuente avverso il diniego di condono;

Così deciso in Roma il 20 marzo 2014.

compensa le spese dell’intero giudizio.

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