Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9902 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

Italinvest S.r.l. in liquidazione, in persona dei legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via

Lungo Tevere Flaminia 46, presso lo studio Grez e Associati,

rappresentata e difesa dall’avv. Sasso Antonio, giusta procura in

calce al controricorso;

contro

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 07, n. 64/07/05 del 3 febbraio 2005,

depositata il 21 giugno 2005, notificata il 24 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente l’impugnazione di un avviso di mora per gli anni 1991, 1992 e 1993, contestato per la mancata notifica degli atti presupposti, irritualmente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ad una persona giuridica; Letto il controricorso della società contribuente;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato successivamente alla successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate; Rilevato che il ricorso è fondato su due motivi, con il primo dei quali si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di interesse della società contribuente all’impugnazione dell’avviso di mora esclusivamente per la supposta omessa notifica degli atti presupposto, essendo dalla legge prevista la possibilità di impugnare, in uno con il predetto avviso, anche il relativo atto presupposto;

Ritenuto che tale censura sia manifestamente infondata sulla base del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui:

“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. S.U. n. 5791 del 2008);

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta irritualità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. alla società, sostenendo che nel caso di specie, essendovi corrispondenza tra sede sociale e residenza del legale rappresentante indicato nell’atto, la notifica doveva ritenersi correttamente eseguita;

Ritenuto che la censura sia manifestamente infondata sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, nel caso in cui la notifica ad una persona giuridica non possa aver luogo nel domicilio fiscale – da individuarsi a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36 e 58 – l’ufficiale notificatore può procedere a norma dell’art. 140 cod. proc. civ., richiamato dal D.P.R. n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), soltanto dopo aver dato atto nella sua relata dell’inesistenza, nel Comune ove la persona giuridica ha il domicilio fiscale, di una qualsiasi sede, ufficio o azienda della medesima, nonchè di un’abitazione, ufficio o azienda del suo legale rappresentante, secondo quanto prescrive l’art. 145 c.p.c., u.c., e purchè nell’atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica” (Cass. n. 14664 del 2006). La sentenza impugnata, che diversamente da quanto sostiene l’amministrazione ricorrente tiene conto della coincidenza della sede della società e della residenza del legale rappresentante, evidenzia che nel caso di specie “non poteva … procedersi direttamente (alla società) ad una notifica ex art. 140 c.p.c., non solo perchè la sede della società era sempre in quel luogo, ma anche perchè non vi fu accesso al domicilio del legale rappresentante e non furono rispettate le formalità di cui all’art. 148 c.p.c.”. Un accertamento di fatto, quest’ultimo, che non è adeguatamente censurato nel ricorso;

Ritenuto che in ragione della formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso si giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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