Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9901 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. II, 26/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), P.E. (OMISSIS),

G.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato PATTA GAETANO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MANDELLI RICCARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 520/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato PATTA Gaetano, difensore dei ricorrenti eh ha

chiesto di riportarsi alle conclusioni già depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.L., proprietario e possessore dell’immobile sito in (OMISSIS) ((OMISSIS)), via (OMISSIS), con ricorso al pretore del luogo del 17.10.1995, chiedeva la sospensione dei lavori intrapresi dai vicini P.G. e G.A., relativi alla costruzione di un tettuccio di copertura della scala esterna,posta a fianco dell’edificio,mediante inserimento nel pilastro portante del tetto di una trave orizzontale di sostegno al tettuccio, nonchè l’estrazione della trave dalla colonna e l’integrale rimozione del tettuccio,con il ripristino dell’impianto di raccolta e di scarico delle acque meteoriche scolanti dal tetto.

Emessi dal pretore i provvedimenti provvisori e riassunta la causa nel merito, i Tribunale di Como con sentenza n. 83/2001,revocava l’ordinanza di reintegra in possesso e rigettava il ricorso possessorio, condannando i convenuti al risarcimento del danno per la rottura del pluviale di raccolta delle acque meteoriche di proprietà dell’attore, liquidandoli in via equitativa in L. 2.000.000,con addebito delle spese di lite.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 520/04,depositata il 20.2.04, in parziale riforma della sentenza impugnata dal V., condannava gli appellati ( G.A. e P.A. ed E., quali eredi di P.G.)a rimuovere il tettuccio di copertura della scala esterna del loro edificio in modo da rispettare la distanza di metri tre dall’edificio confinante di proprietà V.; nonchè a riposizionare il pluviale di raccolta e scarico delle acque di scolo lungo la parete prospettante il cortile dell’edificio dello stesso nella posizione precedente al fatto dell’illecita distruzione del medesimo pluviale;confermava nel resto l’impugnata sentenza e poneva a carico degli appellati i tre quarti delle spese dei due gradi di giudizio, compensando nel resto.

Per la cassazione della decisione ricorrono G.A. e P. A. e E., esponendo tre motivi, cui resiste l’intimato con controricorso,proponendo ricorso incidentale basato su un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vale premettere che si versa in ipotesi di denunzia di nuova opera a sfondo possessorio promossa dal V. con ricorso al pretore competente, diretta alla manutenzione del muro portante del suo edificio dalla turbativa costituita dalla costruzione a distanza non legale del tetto di copertura della scala esterna realizzata dai resistenti mediante l’inserimento di tre travi nel muro esterno della dello stesso edificio.

Il primo giudice, facendo affidamento sui risultati della c.t.u., ha rigettato la domanda attorea di condanna dei convenuti alla demolizione del tettuccio di copertura della scala esterna di accesso alla proprietà degli stessi, rilevando che la linea di divisione fra le due proprietà ricade perpendicolarmente sull’asse del pilastro nei quale risulta inserita la trave di appoggio della tettoia e che il muro di sostegno della scala è interamente di proprietà dei convenuti; ha escluso che la costruzione in oggetto arrechi pregiudizio alla stabilità del l’immobile dell’attore a causa dell’inserimento della trave portante del tettuccio all’interno del pilastro d’angolo di casa dell’attore e,nel contempo,ha accertato che l’opera edilizia è stata realizzata in base a regolare concessione edilizia,in quanto rientrante fra le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione,di consolidamento e di restauro, ed ubbidisce altresì all’esigenza dell’adeguamento igienico e tecnologico dell’abitazione dei convenuti per la sua funzione di preservarla da precipitazioni meteoriche.

La Corte di merito si è discostata da tale orientamento, considerando che la tettoria risulta, comunque, a distanza inferiore a metri tre dall’immobile dell’attore.

La decisione sul punto è contestata dagli attuali ricorrenti sul piano motivazionale, evidenziando che i presupposti di fatto posti dall’attore a sostegno della manutenzione nel possesso, quali il possesso del muro perimetrale della propria abitazione e del pilastro di sostegno del proprio tetto, sono risultati infondati.

La doglianza è fondata. Ben vero, ai fini della manutenzione del possesso non è sufficiente l’accertamento che la modifica dello stato dei luoghi sia avvenuta a distanza non regolamentare dall’immobile del vicino, bensì è necessario l’accertamento che l’opera realizzata costituisca, in punto di fatto, turbativa del possesso del vicino.

Nel caso in esame tale prova non solo non è stata fornita, bensì, stante agli elementi fatturali a disposizione, una tale eventualità deve essere esclusa.

Infondato è il secondo motivo, in quanto l’edificazione della tettoia a distanza inferiore ai metri tre dal fabbricato del vicino,anche se influente ai fini della decisione, costituiva una delle condizioni oggettive posta a base dell’azione di manutenzione.

Parimenti infondata è la domanda di riparazione del pluviale di raccolta delle acque di scolo lungo la parete in oggetto, perchè coperta dalla condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in via equitativa dal primo giudice in L. 2.000.000.

Altrettanto è a dirsi della pronuncia sulle spese,avendo la Corte di merito bene bilanciato i comportamenti delle parti in giudizio, facendole gravare per tre quarti di tutt’e due i gradi di giudizio sui convenuti,attuali ricorrenti e per la restante parte sul l’attore- resistente.

Il ricorso incidentale del resistente può ritenersi assorbito basandosi su fatti non dedotti in giudizio.

Quanto alle spese del presente giudizio, possono ritenersi compensate tra le parti, atteso l’esito del medesimo e tenuto conto del comportamento delle parti, per cui, decidendo nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini, va accolto il primo motivo di ricorso principale e rigettati gli altri.

PQM

Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale,per quanto esposto in motivazione; rigetta gli altri;

cassa in relazione la sentenza impugnata e pronunciando nel merito, rigetta la domanda di riparazione del pluviale di raccolta delle acque di scolo lungo la parete in oggetto; conferma la sentenza impugnata su tutte le altre statuizioni; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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