Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 990 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 17/01/2011), n.990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato

PROSPERETTI GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 806/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 13.12.07,

depositata il 31/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha rigettato l’appello dell’ufficio, ritenendolo destituito di fondamento sia in relazione alla questione preliminare concernente la ritualita’ della notifica dell’atto di accertamento impugnato (dalla quale dipende la tempestivita’ ed ammissibilita’ del ricorso introduttivo del contribuente), sia in relazione al merito della vicenda. I giudici di appello esauriscono la motivazione della decisione nella seguente proposizione: La sentenza impugnata ha motivato ampiamente gli argomenti che hanno determinato l’accoglimento della tesi del contribuente e che questa Sezione conferma.

A sostegno dell’odierno ricorso, l’Agenzia delle Entrate eccepisce, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 in quanto i giudici di appello rifacendosi alla motivazione del giudice di primo grado non hanno manifestato le ragioni autonome de loro convincimento.

La censura appare manifestamente fondata. La CTR ha sostanzialmente abdicato alla propria funzione giurisdizionale, riportandosi alle motivazione della sentenza di primo grado, che vanifica le ragioni dell’appellante, senza alcuna valutazione critica. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire entro quali limiti ristrettissimi sia consentita la motivazione per relationem: “E legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purche’ il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. 15483/2008).

E’ evidente che. nella specie, la CTR, non si e’ attenuta alla regula iuris espressa nella citata massima e, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, assorbiti gli altri motivi di ricorso, che attengono al merito.

L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per omessa indicazione del legale rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e’ manifestamente infondata, atteso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, invocato dalla difesa dell’ A., prevede la inammissibilita’ del ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui manchi l’indicazione delle parti (nella specie non v’e’ dubbio che ricorre l’Agenzia delle Entrate), mentre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 pure invocato, disciplina il ricorso introduttivo (tant’e’ che la giurisprudenza citata sancisce appunto la necessita’ che l’atto introduttivo contenga le indicazioni necessarie per la individuazione dell’ente ricorrente). Nella specie, l’omessa indicazione del nominativo del legale rappresentante non inficia la validita’ del mandato difensivo, in quanto “Allorche’ l’Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non e tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2 secondo i quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato” (Cass. 11227/207, conf.

3427/2010).”;

Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione, che l’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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