Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 99 del 07/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 99 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Aiello Roberta, elett.te domiciliata in Roma, via E. Q. Visconti n. 20 presso lo studio
dell’avv. Angelo Petrone, rapp.to e difeso dall’avv. Michele Di Fiore e Lucio M. Rossi
Ricorrente
Contro
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
208/18/11

depositata il 9/6/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17736/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 07/01/2014

La controversia promossa da Aiello Roberta contro l’Agenzia del Territorio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n. 444/6/2008 che aveva accolto il ri-

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia del Territorio. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/10/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3
della L. 241/90 laddove la CTR ha ritenuto adeguatamente motivato l’atto di classamento.
La censura è fondata. Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012; n. 12656 del
2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche
subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri
relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. La motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal
caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato
adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei
parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo
scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto
all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. Qualora infine il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione
della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento
dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle ca-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17736/11

Ordinanza pag. 2

corso avverso l’avviso di classamento n. NA 7762002006001 .

ratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento. Assorbiti sono gli ulteriori motivi di censura.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo

Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, 23/10/2013

DEPOSITATO IN C NCELLF_RlA

accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA