Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9899 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2020, (ud. 13/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 9949/2014 R.G. proposto da:

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in personale del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per

procura speciale in atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Vincenzo Triolo, Antonietta Coretti e Vincenzo Stumpo, con domicilio

eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto in Roma, via

Cesare Beccaria, n. 29;

– ricorrente –

contro

B.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,

dall’Avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via della Consulta, n. 50;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 111/02/13, depositata il 15 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2020

dal Consigliere Dott. Michele Cataldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

uditi l’Avv. Monica Passarelli, per delega dell’Avv. Vincenzo Triolo,

per la ricorrente e l’Avv. Luca Di Raimondo per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In adempimento del provvedimento del Tribunale di Perugia, quale Giudice del lavoro, del 20 settembre 2010, con il quale veniva declinata la giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, il Dott. B.R. ha riassunto, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Perugia, il giudizio, al fine di sentir accertare e dichiarare che l’assegno per il sostentamento del reddito deve essere assoggettato a tassazione separata in base all’aliquota del trattamento di fine rapporto (di seguito T.F.R.), e non a tassazione ordinaria.

Il ricorrente ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze di un istituto di credito e di aver risolto in via anticipata il rapporto di lavoro, avvalendosi, quale ultracinquantenne, di un provvedimento di esodo incentivato, con il quale, in aggiunta al T.F.R., gli è stato riconosciuto un assegno straordinario per il sostegno del reddito, in forma rateale, dalla data di cessazione del rapporto e fino al raggiungimento del diritto al pensionamento, secondo il D.I. 28 aprile 2000, n. 158.

Lamentava il ricorrente che l’I.N.P.S., nell’erogare detto assegno, aveva assoggettato l’importo lordo a tassazione ordinaria invece che separata in base all’aliquota del T.F.R., con la conseguenza che l’importo pagato all’avente diritto sarebbe stato notevolmente inferiore a quello dovuto.

2. L’adita C.T.P. ha accolto il ricorso, disponendo che l’I.N.P.S. provvedesse a rideterminare il netto da percepire applicando l’Irpef a tassazione separata direttamente sul lordo spettante.

3. L’I.N.P.S. ha impugnato la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza n. 111/02/13, depositata il 15 novembre 2013, ha rigettato l’appello.

4. L’I.N.P.S. ha quindi proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.

5. Il Dott. B.R. si è costituito con proprio controricorso.

6. La ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, giova precisare che l’attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria, presso la quale essa è stata riassunta a seguito del provvedimento del Tribunale di Perugia, quale Giudice del lavoro, del 20 settembre 2010, con il quale veniva declinata la giurisdizione ordinaria, si è ormai cristallizzata e non è oggetto di questo giudizio di legittimità.

2. Con l’unico motivo, l’I.N.P.S. censura la sentenza impugnata per violazione del D.I. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, comma 9; del t.u.i.r., art. 19, commi 2 e 4-bis, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; nonchè della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente rileva che la funzione di sommare all’importo netto della pensione, che sarebbe spettata al dipendente esodato, quello delle ritenute di legge sull’assegno, è quella di rendere neutro, ai fini fiscali, l’assegno stesso in favore del percipiente, in quanto mediante tale operazione è il Fondo a conferire al beneficiario un importo corrispondente alle ritenute, poi effettuate dal sostituto d’imposta e versate all’erario, in modo da favorire l’esodo, incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale.

Aggiunge la difesa dell’I.N.P.S. che la ratio della Disp. del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, è quella di offrire al lavoratore esodato, il quale non ha ancora maturato il diritto alla pensione, un trattamento di sostegno del reddito che lo accompagnerà sino alla maturazione della pensione stessa, conseguita anche sulla scorta della contribuzione che il Fondo continua ad erogare nelle more della percezione dell’assegno. In tal senso si giustifica, secondo I’Inps, il criterio di calcolo dell’importo dell’assegno previsto dal citato decreto ministeriale, che vede aggiungere all’importo pari al trattamento pensionistico netto le somme rappresentative delle ritenute di legge sull’assegno straordinario che verranno successivamente detratte a titolo di ritenuta. In definitiva, secondo tale assunto difensivo, nel calcolo dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno per il reddito – di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 9, – costituito dalla sommatoria dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione, e l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario, tali ritenute, nel caso di assegno in favore di ex dipendenti di istituti di credito ultracinquantacinquenni, devono essere considerate quelle di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, e non quelle di cui alla stessa norma, comma 2, (tassazione separata).

2.1. Il motivo è fondato.

Invero, nella sostanza, si controverte della corretta determinazione dell’importo lordo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto per i dipendenti di istituti di credito che, come l’odierno controricorrente, hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.I. 28 aprile 2000, n. 158, art. 54, comma 3, lett. b).

Sulla questione, questa Corte, con orientamento consolidato (Cass. n. 22386 del 2018; n. 19980 del 2017; n. 26926 del 2016; n. 26927 del 2016; n. 18128 del 2014; n. 9144 dei 2012; n. 5480 dei 2012; n. 5364 del 2012; n. 4425 del 2012), ha già avuto modo di affermare che, in tema di cosiddetto prepensionamento, gli incentivi all’esodo vanno determinati in conformità agii scopi perseguiti dalla singola disciplina. Ne consegue che, nel caso dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 5, comma 1, lett. b), mirandosi ad incentivare l’esodo con l’erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell’anzianità contributiva mancante, l’importo delle “ritenute di legge”, che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all’importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell’assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno, e cioè con l’aliquota agevolata del t.u.i.r., ex art. 17, comma 4-bis, anzichè con l’aliquota ordinaria di cui al t.u.i.r., art. 17, comma 2.

Al riguardo, si è infatti affermato (Cass. n. 22386 del 2018, cit., in motivazione) che:

– la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l’altro, per i dipendenti che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.I. 28 aprile 2000, n. 158, art. 54, comma 3, lett. b), va effettuata in applicazione di tale decreto, art. 10, comma 9, che dispone che la misura lorda dell’assegno è computata sommando l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario;

– la determinazione di incentivi nell’ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori, ciò in ragione della varietà della legislazione in materia di prepensionamenti.

Nella specie qui in esame, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante.

L’esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull’assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all’importo della pensione. In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dal t.u.i.r., art. 17, comma 4-bis, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all’intero assegno, poichè questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti “prepensionati” la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

5. Pertanto, l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

6. Spese del merito e di legittimità compensate, in ragione della difficoltà delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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