Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9899 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10679-2016 proposto da:

G.L.X., già titolare della ditta ” G.L.X.”, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIOVANNI MAGLIONI, MARIO MISCALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1130/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza n. 1130 in data 25 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria, quale giudice del rinvio nella controversia tra G.L.X. e l’Agenzia delle entrate avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA ed altro 2001, rimetteva gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Savona per il giudizio rescissorio. La CTR fondava tale statuizione sulla base della considerazione che non vi era stata alcuna pronuncia di merito nei due gradi precedenti il giudizio rescindente di questa Corte.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si costituiva tardivamente ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR ha rimesso la causa alla CTP senza decidere il merito della medesima, come vincolativamente commessole da questa Corte.

La censura è assorbentemente fondata.

Va infatti ribadito che “La designazione del giudice di rinvio, operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 383 c.p.c., attribuisce a detto giudice una competenza funzionale “ratione materiae”, che non può essere modificata dal giudice di rinvio” (Sez. 3, Sentenza n. 340 del 13/01/2016, Rv. 638610 – 01).

La sentenza impugnata collide integralmente con tale principio di diritto, poichè in luogo di decidere nel merito, come imposto dalla prima ordinanza di cassazione con rinvio, secondo il principio di diritto enunciato nell’ordinanza stessa, ha semplicemente declinato tale compito e devoluto la controversia al giudice di primo grado, sulla base della considerazione ultronea/erronea che altrimenti verrebbe saltato un grado del giudizio.

La sentenza impugnata deve quindi ineludibilmente essere cassata, con nuovo rinvio alla CTR ligure, in diversa composizione, affinchè esamini la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato con la prima ordinanza di rinvio di questa Corte.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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