Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9899 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9899 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA

sul ricorso 30872-2011 proposto da:
FILESI

GIUSEPPE

C.F.

FLSGPP46D14G111V,

già

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DORIA 48,
presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO
ABBATE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA
2015

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

595
contro

CARIVIT CASSA RISPARMIO PROVINCIA VITERBO S.P.A. c.f.
01383000567;

Data pubblicazione: 14/05/2015

- intimata –

Nonché da:
CARIVIT – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI
VITERBO S.P.A. c.f. 01383000567, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

dell’avvocato CARLO FERZI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI,
ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, giusta delega in atti;
controri corrente e ricorrente incidentale contro

FILESI GIUSEPPE C.F. FLSGPP46D14G111V;
– intimati –

avverso la sentenza n. 8362/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 13/01/2011 R.G.N. 590/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;
udito l’Avvocato RANIERI RODA per delega ABBATE
FERDINANDO EMILIO;
udito l’Avvocato FERZI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
inammissibilità o in subordine rigetto ricorso
principale, rigetto ricorso incidentale.

in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con sentenza del 13 gennaio 2011 la Corte d’appello di Roma, per quanto qui
ancora di interesse, accoglieva l’appello proposto dalla Carivit – Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a. (d’ora in poi solo Cassa di
Risparmio) nei confronti della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede e,
per l’effetto, rigettava la domanda proposta da Giuseppe Filesi volta ad ottenere
la declaratoria dell’ illegittimità o inefficacia del licenziamento disposto nei suoi
confronti ai sensi della legge n. 223/1991.
1.2. Là Cortè, dissentendo dal primo giudice, riteneva che dovesse escludersi
l’acquiescenza del lavoratore al licenziamento per effetto della richiesta di
accesso al fondo di solidarietà avanzata in data 26/3/2003; che la comunicazione
di avvio della procedura di mobilità inviata alle rappresentanze sindacali
aziendali in data 28/1/2003 fosse rispettosa del disposto dell’art. 4, commi 2 e 3,
1.cit.; che il criterio di scelta adottato, costituito dalla prossimità dei lavoratori al
pensionamento, fosse da ritenersi legittimo e ragionevole.
2.- Contro la sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione fondato su un
unico motivo, cui resiste la Cassa di Risparmio con controricorso e ricorso
incidentale, anch’esso fondalo su un unico motivo, articolato in violazione di
legge e vizi di motivazione, illustrato poi da memoria.
3.- Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazione
avverso la stessa sentenza, ex art. 335 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore censura la sentenza per
“violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 4, commi 2,3,5, 9 e 15 bis:
insufficienza della motivazione”. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto
sufficiente la comunicazione del 28/1/2003, con riferimento ai motivi che
avevano determinato la situazione di esubero, nonostante che quest’ultima
rinviasse, proprio con riferimento ai Motivi, a precedenti e nòii megliò
identificate “numerose situazioni di incontro”, nonché a “documenti trasmessi…
tempo per tempo”, sicché essa, lungi dall’essere un’effettiva comunicazione
diretta ad avviare una discussione con le organizzazioni sindacali aziendali sui
motivi ed i criteri del recesso, costituiva l’esito di un confronto svoltosi altrove e
con altri soggetti, e di cui non vi era neppure prova che i sindacati fossero a
conoscenza. Le stesse lacune erano evidenziabili con riferimento ai criteri di
scelta e alle modalità applicative del licenziamento.
Con il ricorso incidentale, la Cassa di Risparmio denuncia la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 2113 e 2118 c.c., degli artt. 1362 e ss. c.c., 1324
c.c., 5, 6,7, 10,11, 14 e 16 del D.M. n. 158/2000 (art. 360, n. 3, c.p.c.), dell’art.
12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché insufficiente motivazione su
punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.).

4.

5.

udienza 4 febbraio 2015
Presidente Lamorgese
Relatore Doronzo
RG. n. 30872/2011

Lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha escluso che la lettera inviata
dal lavoratore, dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento, – con la
quale rinunciava al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva e chiedeva di
poter accedere al fondo di solidarietà con effetto dal 1° aprile 2003 in attuazione
di quanto previsto dall’accordo sottoscritto tra Banca Intesa e le organizzazioni
sindacali in data 15/1/2003, e così di usufruire contestualmente dell’assegno
straordinario di sostegno al reddito, – costituisse un’accettazione della risoluzione
del rapporto di lavoro alla data del 31/3/2003.
6. – Pur presentando il ricorso incidentale carattere preliminare e assorbente
rispetto alle questioni prospettate nel ricorso principale, nondimeno esso deve
essere esaminato solo sé ed in quanto si ritenga di accogliere il ricorso
prinCipalè. Ciò in applicazione dèl principio espresso da questa Corto, a Sezioni
Unite secondocui “In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale
proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa
questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso
condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni
espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione
esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va
esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero
unicamente nell’ipotesi della fi3ndaiezza del ricorso principale” (Cass., 25 ‘Mem
2013, n. 7381). Deve pertanto esaminarsi con priorità il ricorso principale.
7. – Esso è infondato. La Corte territoriale ha dato adeguato conto delle ragioni
per cui ha ritenuto completa e rispettosa del dettato previsto dalla art. 4, 3 0 , I. n.
223/1991, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità del 28/1/2003:
in particolare, ha rilevato come, nella premessa della comunicazione, sono
specificati i motivi che hanno determinato la situazione di esubero, costituiti
dalle “sollecitazioni concorrenziali in atto nel mercato del credito..”, dalle
conseguenti necessità di una “gestione più improntata all’efficacia e
allfeffiòièrtkin dà Uha kittiaziéhé di ditieità “sia sul veiwatità Mddiktalè sia ii
quello organizzativo”; dalla necessità di obbiettivi specifici di “riduzione del
costo del lavoro e degli organici”, di un “rigoroso contenimento dei costi,
nell’ambito dei quali il costo del lavoro dovrà mantenersi entro livelli coerenti
con la crescita dei ricavi”. La stessa Corte ha osservato che, sempre nella
premessa della comunicazione di avvio, la società ha indicato le misure
alternative adottate al fine di evitare i licenziamenti, anche in forza di pregresse
intese con le organizzazioni locali, ed il loro scarso risultato nel senso di
riduzione dei costi personale. In ordine all’indicazione del numero, della
boltotUtoke akieidale è dei pkifili
15ersokile indstibM e di
quello abitualmente impiegato, ha richiamato gli allegati alla comunicazione, in
cui sono riportati il numero e la qualifica dei dipendenti, ed ha invece ritenuto
irrilevante la mancata indicazione della collocazione aziendale, in
considerazione del coinvolgimento dell’intera azienda nella procedura di
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udienza 4 febbraio 2015
Presidente Larnorgese
Minore Doronzo
RG. a 30872/2011

riduzione in esame. Quanto alla legittimità del criterio di scelta, ha rilevato che
la prossimità dei lavoratori alla pensione costituisce sufficiente garanzia di
imparziOtà nella scelta dei lavoratori da licenziare.
8.- a
presenza di una motivazione affatto esaustiva, oltre che esente da
contraddizioni, peraltro neppure evidenziate dal ricorrente, dovendosi peraltro
rammentare che la valutazione della adeguatezza della comunicazione spetta al
giudice di merito (Cass., 5 giugno 2003 n. 9015) e che la “ratio” della norma
richiamata, di cui alla legge n. 223/1991, art. 4, 3 0 , è quella di garantire
l’adeguatezza della comunicazione precedente l’atto di recesso,adeguatezza che
va valutata “ex pose anche in relazione alla funzione perseguita di favorire la
gestione contrattata della crisi aziendale. Pertanto, la circostanza che tale fine sia
àtàté in étlikittò ràggiuiitò pèt éààèìè àtàtò gipuiàté tra. lò isztti un àèèòiclò
sindacale, è rilevante ai fini del giudizio di completezza della comunicazione ai
sensi del citato art. 4, comma 3°, legge cit. (v. Cass. 5 giugno 2003, n. 9015;
Cass., 11 luglio 2007, n. 15479; Cass., 11 marzo 2013, n. 5965). Nella specie, è
incontestato che in data 12/3/2003 le parti hanno raggiunto l’accordo sindacale
con cui è stata definita la procedura in esame, con la conseguenza che, anche
sotto tale profilo, ne esce rafforzata la valutazione di completezza della
comunicazione (in tal senso, v. Cass., 11 marzo 2013, n. 5965).
8.1. – Quanto alla sufficienza della nota di avvio circa il numero complessivo dei
dipeildehti e delle ler-o 4ualifidhe, questa Cotte ha affetniato che
idna di
verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per
riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione
preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere
valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti
al controllo giurisdizionale, cosicché, ove il progetto imprenditoriale sia diretto
a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire
il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero
complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali
dalla elassificazionè del pérsonak occupato Sèfi±it èhe
occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si
esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della
conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che,
nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti,
adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla
pensione” (Cass., 26 febbraio 2009, n. 4653; Cass., 11 marzo 2011, n. 5884).
Appare pertanto corretto il giudizio espresso dalla Corte territoriale, la quale,
richiamando il punto 3 della comunicazione ed il rinvio ai prospetti allegati sub
1 e 2, ha ri.temitò beatipitztMtente indicati il iluinero e la qualifica dei dipehdeitti,
sottolineando, altrettanto correttamente, l’irrilevanza dell’omessa indicazione
della loro collocazione aziendale, in ragione dell’interessamento dell’intera
azienda nella procedura di riduzione del personale.

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udienza 4 febbraio 2015
Presidente Lamorgese
Relatore Doronzo
R.G. n. 30872/2011

udienza 4 febbraio 2015
Presidente Lamorgese
Relatore Doroizzo
12_0. n_ 3087212011

P.Q.M.
La Corte riunisce ricorsi; rigetta il ricorso principale; assorbito l’incidendle;
condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della Carivit, delle
spese del presente giudizio, liquidate in 100,00 per esborsi e 3.500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
CéSì detiM ifl Ròffitt, 4 rebbraiò 2015
Il Presidente
Dottntni Lamorgese

9. – In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre rimane
assorbito l’esame del ricorso incidentale. In applicazione del criterio della
soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della
Carivit Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., delle spese del
presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

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