Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9898 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. II, 26/04/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 26/04/2010), n.9898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.C.C. (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo

studio dell’avvocato FRATICELLI MONICA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNELLI PASQUALE;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato SCHETTINO GIUSEPPINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANNETTA ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2971/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito l’Avvocato MANNETTA Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per rigetto ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.C.C. ha impugnato, nei confronti di M. A., con ricorso notificato il 3.12.2004, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata il 22.10.2003, che in riforma di quella di 1^ grado lo aveva condannato ad eseguire le opere di risanamento della scarpata, costituito dal terriccio da lui scaricato, fonte di pericolo per le limitrofe ragioni della intimata.

Lamenta: 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la M. non aveva mai chiesto la “tutela per danni alle particelle 203 e 205”, riconosciutale indebitamente dalla Corte di Appello, sebbene il ricorso della medesima avesse per oggetto l’incolumità delle persone e l’integrità della propria abitazione; 2) la violazione degli artt. 2697, 1171, 1172 c.c.; dato che l’intimata non aveva minimamente assolto l’onere di provare “un concreto ed imminente pericolo per la sua persona e per quella dei suoi familiari e di danno per la sua proprietà”; 3) “la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla regolazione del procedimento fissato con ordinanza istruttoria della Corte 9/10.1.1997 nullità della sentenza per mancata acquisizione della planimetria”, disposta al fine di stabilire lo stato dei luoghi, “al di là della confusionaria descrizione del C.T.U.”; 4) erronea valutazione delle emergenze processuali. Omessa, erronea ed insufficiente motivazione, che aveva ignorato del tutto le sue “sacrosante deduzioni”, nè acquisito i richiesti “chiarimenti orali da parte del C.T.U., nè la planimetria della quale aveva avvertito la necessità istruttoria”; senza per di più fornire motivazione sulle ragioni che l’avevano indotta a disattendere le informazioni rese dai Vigili Urbani, ed a ritenere provata la circostanza che sotto la discarica si trova la proprietà M.”; 5) “Erronea valutazione della portata dell’autorizzazione sindacale. Ulteriore vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alle norme di diritto amministrativo e all’ordinanza emessa”; dato che la Corte non aveva considerato che l’ordinanza sindacale non è un atto giurisdizionale e che ha “effetti limitati nel tempo in relazione all’effettiva situazione di pericolo”.

L’intimata resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i motivi del ricorso, che per l’intrinseca connessione si esaminano congiuntamente, sono affetti da manifesta inammissibilità.

Tendono, infatti, ad un non consentito riesame delle valutazioni di merito della Corte di Appello, – che con esaustiva motivazione immune da vizi logici, in base agli acquisiti elementi probatori ed, in particolare alle risultanze della C.T.U., ha ritenuto provato il lamentato stato di pericolo di danno per le ragioni dell’intimata, e di conseguenza irrilevante l’acquisizione, anche se già disposta, di ogni ulteriore documentazione.

Nè si comprende sotto quale profilo possa seriamente mettersi in discussione che l’accertato pericolo di frana, costituente potenziale fonte di danno per le sottostanti ragioni dell’intimata e di rischio anche per l’incolumità degli occasionali frequentatori, non dovrebbe ritenersi compreso nell’esperita azione di nunciazione.

Al rigetto segue la condanna alle spese.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 2600,00 di cui Euro 2400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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