Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9898 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.19/04/2017), n. 9898
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10242-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELI,0 STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SIRME SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1780/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
RIGIONALE di FIRENZE, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 21 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 142/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo che aveva accolto il ricorso della SIRME srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo doveva considerarsi illegittimo ed infondata la correlativa pretesa fiscale, in quanto basati soltanto sul riscontrato scostamento dallo studio di settore.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo proposto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato l’insufficienza dello scostamento dallo studio di settore quale presupposto legittimante l’accertamento analitico – induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, in un caso quale quello di specie, nel quale il contribuente sia rimasto inerte in sede di contraddittorio preprocedimentale e non abbia assolto il proprio onere controprobatorio in sede processuale.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” (Sez. 5, Sentenza n. 17646 del 06/08/2014, Rv. 631951 – 01).
La sentenza impugnata è chiaramente difforme da tale principio di diritto, essendo pacifico nel caso di specie che la contribuente non ha partecipato al contraddittorio preprocessuale, dacchè ne risulta l’onere controprobatorio – non assolto – rispetto al contestato scostamento dallo studio di settore.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che tenga conto ed applichi alla fattispecie concreta il richiamato principio di diritto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017