Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9898 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9051 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

G.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Valentina Marsala (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

L.G. (C.F.: (OMISSIS)) L.R. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Scifo (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n.

2042/2018, pubblicata in data 12 ottobre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.R. e L.G. hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, in un processo di espropriazione mobiliare promosso da G.M. su un autoveicolo di proprietà di L.R., aveva assegnato il bene pignorato alla creditrice procedente, imponendo alla stessa di versare l’importo di Euro 3.069,49, oltre interessi, a L.G., il quale, vantando un credito nei confronti della stessa G., era intervenuto nella procedura esecutiva.

La G. ha proposto una domanda riconvenzionale. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Palermo, con rigetto della domanda riconvenzionale della G..

La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la G., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso L.G. e L.R..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che i primi due motivi del ricorso fossero destinati ad essere dichiarati inammissibili ed il terzo manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno fatto pervenire memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 553 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato.

La ricorrente, pur riconoscendo che l’opposizione proposta dai L. era stata da questi ultimi espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e che essa era rivolta ad impugnare il provvedimento di assegnazione del bene pignorato emesso dal giudice dell’esecuzione (ciò che del resto emerge anche dalla lettura dell’atto di opposizione, prodotto dalla stessa ricorrente), deduce che il giudice di primo grado (come del resto quello di appello) la avrebbe invece qualificata in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ne fa discendere che, sulla base di tale ultima qualificazione, essa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto l’ordinanza di assegnazione del bene pignorato in favore del creditore procedente è provvedimento impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Nel ricorso, però, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è specificamente richiamato il contenuto della sentenza di primo grado da cui emergerebbe l’espressa riqualificazione della domanda da parte del giudice, il che non consente a questa Corte di valutare nel merito la censura.

Inoltre, in ragione dell’indicato difetto di specificità, non è neanche possibile valutare la stessa ammissibilità del gravame proposto dalla G. avverso la decisione di primo grado.

L’appello di quest’ultima potrebbe infatti ritenersi ammissibile solo in virtù del cd. principio dell’apparenza, quindi esclusivamente laddove il giudice di primo grado avesse espressamente e motivatamente riqualificato l’opposizione avanzata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

In ogni caso, è assorbente la considerazione che, in realtà, l’opposizione dei L. va correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., essendo essa rivolta ad impugnare un provvedimento del giudice dell’esecuzione che si assume illegittimo (come del resto indirettamente riconosciuto dalla stessa ricorrente, che richiama la giurisprudenza di questa stessa Corte in base alla quale avverso l’ordinanza di assegnazione che definisce il processo esecutivo è ammessa esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi, non essendo invece più possibile proporre l’opposizione all’esecuzione): di conseguenza, le censure relative alla sua pretesa inammissibilità, in quanto successiva al provvedimento che ha definito il procedimento esecutivo, sono da ritenere manifestamente infondate in diritto.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La ricorrente sostiene che l’opposizione dei L., anche laddove qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, sarebbe da ritenere inammissibile, in quanto proposta tardivamente, oltre i venti giorni dal provvedimento impugnato.

Non specifica però in che data sarebbe stato comunicato il provvedimento stesso (che risulta depositato in data 12 gennaio 2010 dal giudice dell’esecuzione, a scioglimento di una riserva formulata in udienza, e che i controricorrenti sostengono essere stato loro comunicato in data 23 gennaio 2010) nè, quindi, indica quale sarebbe il dies a quo per la decorrenza del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., che assume violato; tanto meno allega e/o richiama il contenuto dei relativi documenti processuali.

In ogni caso, per quanto emerge dagli atti, la comunicazione di detta ordinanza è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta, su richiesta della Cancelleria, con raccomandata che risulta spedita in data 19 gennaio 2010 (cfr. la copia della comunicazione da parte della Cancelleria, allegata dalla stessa ricorrente), dunque l’opposizione, che risulta avanzata con ricorso depositato in data 5 febbraio 2010, a meno di venti giorni da tale data, non può ritenersi tardiva.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione art. 100 c.p.c., sotto il duplice aspetto del difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse del ricorrente L.G.”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, L.G. non era debitore esecutato, ma era intervenuto nel processo esecutivo promosso da G.M. nei confronti di G.R., “in quanto titolare di un credito nei confronti della creditrice esecutante”.

Peraltro, nell’atto di opposizione dei L. (che è allegato al ricorso e di cui è richiamato dalla ricorrente lo specifico contenuto rilevante) si dà atto che il credito di L.G. nei confronti della G. era stato in realtà già soddisfatto all’esito del pignoramento presso terzi dallo stesso promosso (contro la G., e nei confronti di L.R. e L.M., quali terze pignorate) proprio per l’espropriazione del credito fatto valere dalla G. nel procedimento esecutivo oggetto della presente controversia (con pagamento effettuato in suo favore dalle suddette terze pignorate).

Essendo stato già soddisfatto delle ragioni fatte valere mediante l’intervento spiegato quale creditore della creditrice procedente e non essendo debitore esecutato, quindi, L.G. non aveva alcun interesse ad impugnare l’ordinanza di assegnazione del bene pignorato, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata.

Secondo la corte di appello, L.G., essendo comunque anch’egli (unitamente a L.R. e L.M.) debitore della G., aveva interesse a proporre l’opposizione per fare accertare che il suo debito era venuto meno.

Tale affermazione non può essere condivisa, in quanto fondata sull’erroneo assunto che si era in presenza di una opposizione all’esecuzione e, in ogni caso, considerando che l’opposizione all’esecuzione non può essere proposta dai creditori ma solo dal debitore esecutato (qualità certamente non rivestita dal L.).

Anzi, come già esposto, nella specie era del tutto da escludere la possibilità di proporre una opposizione all’esecuzione, essendo la procedura esecutiva ormai definita. D’altra parte si è altresì già chiarito che la presente opposizione deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi.

Orbene, per proporre l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di assegnazione del bene pignorato in danno di L.R., L.G. avrebbe dovuto avere quanto meno interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a contestare tale provvedimento, quale creditore della creditrice procedente G., al fine di ottenerne la integrale revoca (questo il petitum sostanziale dell’opposizione in concreto avanzata).

Ma, avendo egli stesso dichiarato nella propria opposizione che il suo credito verso la procedente era stato in realtà già soddisfatto, certamente deve escludersi che potesse avere un siffatto interesse (specie tenuto conto che l’assegnazione prevedeva il versamento di un conguaglio addirittura in suo favore).

La sentenza, sul punto, va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, va dichiarata inammissibile l’opposizione proposta da L.G..

4. Sono dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso; è accolto il terzo, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, è dichiarata inammissibile l’opposizione proposta da L.G..

Le spese dell’intero giudizio, nei rapporti tra la ricorrente G. ed il controricorrente L.G., nonchè quelle del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la ricorrente G. e la controricorrente L.R., possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’oggettiva complessità della situazione processuale che si è determinata sulla base delle reciproche esecuzioni promosse rispettivamente tra le parti nonchè dell’oggettiva difficoltà di qualificazione, anche da parte dei giudici di merito, dell’opposizione proposta.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta da L.G.;

– dichiara integralmente compensate le spese dell’intero giudizio nei rapporti tra la ricorrente ed il controricorrente L.G. e quelle del giudizio di legittimità nei rapporti tra la ricorrente G. e la controricorrente L.R..

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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