Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9898 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9898 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 5447-2013 proposto da:
RUSSO VINCENZO C.F. RSSVCN40S11C351J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso
lo studio dell’avvocato GIANNI MASSIGNANI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
MURITI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
412

contro

– AGENZIA DELLE DOGANE c.f. 97210890584, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

Data pubblicazione: 14/05/2015

cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,
12;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, quale successore ex lege
dell’I.N.P.D.A.P., in persona del legale

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso L’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dall’Avvocato DARIO MARINUZZI, giusta delega in atti;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 365/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/09/2012 R.G.N. 680/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 settembre 2012, la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione
con la quale il Tribunale di Brescia aveva respinto la domanda proposta nei confronti
dell’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP e dell’Agenzia delle Dogane, Direzione
regionale per la Lombardia da Vincenzo Russo, dipendente di quest’ultima, volta al

base del trattamento retributivo di dirigente di seconda fascia, comprensivo della
retribuzione di posizione previsto dal CCNL per il personale dirigente dell’Area 1, allo
stesso in godimento in quanto investito, per attribuzione di mansioni superiori, di un
incarico corrispondente alla predetta qualifica.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non computabili agli
effetti dell’indennità di buonuscita in quanto esclusi dall’elenco tassativo degli emolumenti
destinati a costituire la “base contributiva” ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 1032/73 gli
emolumenti percepiti dall’interessato in relazione all’incarico di reggenza
temporaneamente attribuitogli.
Per la cassazione di tale decisione ricorre Vincenzo Russo, affidando l’impugnazione ad un
unico motiv, cui resistono, con controricorso, l’INPS quale successore ex lege
dell’INPDAP e l’Agenzia delle Dogane, Direzione regionale Lombardia

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico di impugnazione, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione degli
artt. 3 e 38 d.P.R. 29.12.1973, n. 1032, dell’art. 2 d.lgs. n. 165/2001″ e dell’art. 26 del
regolamento dell’Agenzia delle Dogane del 5.12.2000, il ricorrente ribadisce, con il
supporto della pronunzia di questa Corte n. 9646/2012, la propria tesi secondo cui
l’indennità di buonuscita, dovendo essere computata, ex art. 3 d.P.R. n. 1032/1973, con
riferimento all’ultima retribuzione in godimento, deve essere nella specie commisurata alla
retribuzione da egli ricorrente percepita in relazione a quanto spettantegli per l’incarico
conferitogli di reggenza di un posto dirigenziale, da qui derivando l’erroneità della
pronunzia della Corte territoriale.
Il motivo è infondato.
Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi dell’art 3 e 338 d.P.R. 1032 del
1973 al pubblico dipendente, che non abbia la qualifica di dirigente e che sia cessato dal
servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico
dirigenziale temporaneo di reggenza (ovvero delle mansioni corrispondenti alla superiore

riconoscimento del diritto di questi all’indennità di buonuscita nella misura calcolata sulla

:

qualifica di dirigente in attesa dell’espletamento delle procedure selettive di reclutamento
del personale di livello dirigenziale) ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 165/2001, Io stipendio da
considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di
appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative
alla superiore qualifica di dirigente.
Tale è l’indirizzo accolto da questa Corte (v. Cass. 11.6.2008, n. 15498) che, con
riferimento alla fattispecie di un funzionario della qualifica funzionale che aveva svolto

mansioni vicarie di dirigente, ha affermato che nel rapporto di lavoro privatizzato alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni, poiché l’esercizio di fatto di mansioni più
elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retributiva
dell’indennità di buonuscita, che è normativamente costituita dalla retribuzione
corrispondente all’ultima qualifica legittimamente rivestita dall’interessato all’atto della
cessazione dal servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore
qualifica, bensì a quella corrispondente all’inferiore qualifica di appartenenza.
E’ pur vero che tale principio ha avuto un momento di discontinuità con la pronuncia di
questa Corte del 13.6.2012, n. 9646, la quale ha invece ritenuto che, ai fini della
buonuscita, si debba considerare il trattamento economico corrisposto per l’incarico svolto
a titolo di reggenza, affermando in particolare che nell’ipotesi di reggenza conferita per un
posto vacante di dirigente per il periodo necessario all’espletamento delle procedure di
selezione per la copertura del posto stesso con attribuzione del relativo trattamento
economico, se la reggenza prosegue per un periodo eccessivamente lungo e nel frattempo il
dipendente matura i requisiti per il collocamento a riposo, nel computo de’ indennità di
buonuscita non si può non tenere conto, come ultimo trattamento economico percepito, di
quello corrisposto per il suddetto incarico dirigenziale, anche se a titolo di reggenza.
Ma da ultimo l’orientamento prevalente è stato ulteriormente ribadito da Cass. 2.7.2013, n.
16506, ponendosi in critico confronto ed in consapevole contrasto con Cass. n. 9646/2012,
poi risolto con il definitivo accoglimento di quell’orientamento da Cass. SS. UU.
14.5.2014, n. 10413. Ivi si è, in particolare, evidenziato che il rapportare la liquidazione
dell’indennità di buonuscita alla retribuzione da ultimo percepita in forza della mansioni
dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, anziché alla retribuzione dell’ultima
qualifica rivestita, è una soluzione che si traduce in un sostanziale aggiramento del disposto
dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, di fatto realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato
se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento nelle forme

z

previste dalla citata normativa. Non si può infatti mancare di considerare, da un lato, che,
alla stregua della predetta norma, l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle proprie
della qualifica di appartenenza, anche nella forma della reggenza e pur prolungato nel
tempo, non può comportare la stabilizzazione nella superiore qualifica nella forma della
novazione del rapporto per fatti concludenti stante l’espressa deroga all’art. 2103 c.c.,
contrastando altresì con il principio del necessario concorso o procedura selettiva

dell’indennità di buonuscita, per quanto questa, per la sua natura di retribuzione differita,
abbia funzione retributiva, oltre che funzione previdenziale (cfr. Corte cost. n. 87 del
2003), è insensibile, stante la definizione che di essa è data dagli art. 1 e 38 d,P.R.
1032/1973, a trattamenti economici solo contingenti derivanti dall’esercizio di mansioni
superiori, anche aldilà della reggenza (intrinsecamente connotata dalla contingenza e
precarietà del ruolo), come è per il conferimento di incarichi dirigenziali temporanei non in
regime di reggenza per periodi inferiori a tre anni, con riguardo ai quali l’art. 19 d.lgs. n.
165/2001 stabilisce che “ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio
comunque denominato…, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione
percepita prima dell’affidamento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni”.
Il ricorso va dunque rigettato con compensazione delle spese in considerazione delle
rilevate oscillazioni giurisprudenziali

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

comparativa per l’accesso alla dirigenza pubblica, dall’altro che la base di calcolo

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