Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9898 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M. di Cannone Michele & C. S.a.s., (già Costruzioni di

Marmo

Pietro & C. S.a.s.), in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Valmarana 40, presso

l’avv. Caroppo Nicola, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 14, n. 63/14/04 del 16 dicembre 2004, depositata

il 24 febbraio 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 31 marzo 2011

dal Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Roberto De Felice per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni, notificato il 12 giugno 1991, per l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno 1986. Nel corso del giudizio la società contribuente depositava la dichiarazione integrativa presentata per sanare gli omessi versamenti dell’imposta (e relative sanzioni), pagando, tuttavia, solo la prima delle due rate previste per la definizione, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Commissione adita rigettava il ricorso per mancanza della prova di quanto dedotto.

L’appello della società contribuente era riunito ad altro appello, concernente la analoga vicenda relativa all’impugnazione da parte della stessa società dell’avviso di irrogazione sanzioni per l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno 1987. Gli appelli riuniti erano rigettati con la sentenza in epigrafe la quale rideterminava la sanzione applicata a carico della società contribuente.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L’amministrazione non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con i due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in quanto collegati in linea di subordinazione, il contribuente lamenta:

a) la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 34, comma 5, artt. 44, 45, 47 e 49, art. 51, comma 8, art. 62-bis, e vizio di motivazione, per non aver il giudice di merito dichiarato la cessazione della materia del contendere e aver considerato “estranea alla materia del contendere la validità ed efficacia del condono fiscale conseguente ala presentazione della dichiarazione integrativa” (primo motivo);

b) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 12 e 13, in quanto il giudice di merito nel valutare l’applicazione dello ius novum in materia di sanzioni non aveva tenuto conto che il beneficio andava “ragguagliato al residuo nuovo credito erariale risultante dalla presentazione della dichiarazione integrativa” (secondo motivo).

La questione posta dal ricorso è del tutto analoga a quella relativa ad una identica vicenda risolta da questa Corte con la sentenza n. 1124 del 2006, le cui conclusioni sono condivise dal collegio.

Nonostante l’erronea prospettazione tanto di parte ricorrente quanto del giudice di merito, la disposizione applicabile nella fattispecie è la L. n. 413 del 1991, art. 62-bis il quale prevede l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative comminate come nel caso di specie dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 (omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale presentata).

La non applicazione delle sanzioni è condizionata al pagamento da parte del contribuente delle imposte non versate alla data del 29 aprile 1992 o successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero in unica soluzione entro il 20 giugno 1993. Si tratta di, pertanto, di “una ipotesi peculiare di condono”, la quale “subordina il godimento del beneficio dell’esonero dalle sanzioni, oltre che alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa, al pagamento delle imposte – dichiarate e non versate – entro termini precisi, i quali debbono qualificarsi perentori, pur in assenza di espressa previsione in tal senso, in quanto la loro osservanza è posta dalla norma quale specifica condizione per la produzione dell’effetto agevolativo. Ne deriva che non può essere accolta la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato versamento della seconda rata non comporterebbe alcun effetto in termini di validità del condono, conseguendone esclusivamente, ai sensi del disposto della L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 8, e della L. n. 146 del 1998, art. 18, l’obbligo per l’ufficio di procedere all’iscrizione a ruolo della somma relativa alla rata non versata: deve, infatti, ritenersi che la anzidetta disciplina, attinente alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi della medesima L. n. 413 del 1991, artt. 49 e 50, non sia applicabile, in assenza di un richiamo specifico, alla particolare fattispecie di condono di cui all’art. 62-bis in esame, anche in considerazione del fatto che, mentre nel caso delle dichiarazioni integrative di cui agli artt. 49 e 50 citati si è in presenza di una liquidazione ex novo dell’imposta dovuta, secondo i parametri stabiliti dalla legge di condono, nell’ipotesi di cui all’art. 62-bis il contribuente deve versare le imposte da lui stesso a suo tempo dichiarate, nella misura già originariamente stabilita” (Cass. n. 1124 del 2006, in motivazione).

Ciò significa che dal mancato pagamento della seconda rata consegue la decadenza del contribuente dal beneficio attribuito dalla norma:

la decadenza, tuttavia, va limitata “alla parte del beneficio in relazione alla quale il contribuente è stato inadempiente, con la conseguenza che egli non resta soggetto alle sanzioni nella misura integrale, dovendo ritenersi che gli effetti della dichiarazione integrativa permangano fino alla concorrenza della somma pagata nel termine prescritto” (Cass. n. 1124 del 2006, in motivazione). Ciò sia perchè non è possibile equiparare il versamento della sola prima rata all’inerzia totale del contribuente, sia perchè l’amministrazione ha comunque, “in tali limiti, conseguito lo scopo, comune a tutte le normative di condono, di ottenere rapidamente l’incasso delle somme dovute, sia il rilievo che lo stesso art. 62- bis prevede, nei commi successivi al primo, ipotesi di inapplicabilità pro quota delle sanzioni”.

Sicchè, se da un lato, deve essere rigettata la censura rubricata sotto il primo motivo di ricorso, deve essere accolta quella articolata con il secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia per una valutazione della misura delle sanzioni alla luce del principio di diritto affermato: “in tema di condono fiscale e con riguardo al beneficio, accordato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 62-bis, della non applicazione delle sanzioni amministrative comminate per la violazione dell’obbligo di versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, l’omesso pagamento, entro il termine prescritto, della seconda rata delle imposte o delle ritenute anzidette, dopo il regolare pagamento della prima, non determina la decadenza totale dal beneficio, permanendo gli effetti della dichiarazione integrativa, in ordine all’ammontare delle sanzioni applicabili, fino alla concorrenza della somma tempestivamente versata”. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA