Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9896 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10093-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1099/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 24 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da A.G. avverso la sentenza n. 480/12/10 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che ne aveva accolto il ricorso contro i dinieghi di rimborso IRPEF ed altro 1999/2006 limitatamente alle ritenute subite nei 48 mesi antecedenti la domanda di rimborso (26/10/2006). Nello specifico si trattava di ritenute operate sul TFR, essendosi l’ A. avvalso delle incentivazioni all’esodo anticipato dal lavoro presso il Banco di Sicilia e basandosi il suo ricorso sulla sentenza della Corte UE (2-207/04 del 21 luglio 2005 che aveva rilevato il contrasto con la Direttiva n. 76/207/CEE del diverso trattamento fiscale uomo/donna in punto età. La CTR osservava in particolare che nel caso di specie si applicasse il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, e non l’art. 38, stesso decreto e, diversamente da guanto affermato dalla CTP, che il termine decadenziale de quo decorresse dalla data della sentenza della Corte UE basante il credito di imposta vantato dal contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37, 38, art. 2946 c.c., in relazione ad entrambe le rationes decidendi esposte dalla CFR.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, ovvero a ritenute alla fonte, mentre il termine ordinario di cui all’art. 37 del D.P.R. citato è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta, operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che non aveva rilevato la decadenza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, della pretesa restitutoria relativa ad IRPIT versata mediante ritenuta alla fonte effettuata dal datore di lavoro in occasione dell’erogazione di un incentivo all’esodo)” (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 111 del 09/01/2015, Rv. 634219 – 01) e che “Nell’ipotesi in cui un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia, che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario” (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25268 del 27/11/2014, Rv. 633689 – 01).

Pacifico in fatto che l’ A. non era dipendente di amministrazione statale, è evidente il contrasto della sentenza impugnata con entrambi i citati principi di diritto.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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