Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9896 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32649-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MONTEFALCONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MAZZUCATO;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2340/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A. convenne in giudizio la sorella B.R., davanti al Tribunale di Bologna, per sentirla dichiarare tenuta a rendere il conto dell’attività svolta nell’interesse della defunta madre B.I. e della parte attrice in relazione ai beni di famiglia, con conseguente condanna al pagamento delle somme risultate dovute in base al rendiconto.

A sostegno della domanda espose che la sorella aveva vissuto nella grande casa donata dal padre ad entrambe le figlie, senza corrispondere alcun compenso, e che la stessa aveva gestito, dopo la morte del padre e su incarico della madre, il patrimonio di famiglia, consistente in appartamenti, rendite, denaro e titoli; il tutto senza mai rendere conto della relativa gestione.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Sostenne, al riguardo, di aver agito sempre su incarico della madre e di aver reso conto alla sorella di tutti i movimenti economici successivi alla morte della madre. Aggiunse che la sorella si era sempre disinteressata dei genitori, per cui ella era stata l’unica ad assisterli, sacrificando la propria vita e la propria famiglia; ragione per cui ella propose domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettò sia la domanda principale che quella riconvenzionale e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale da B.A. e in via incidentale da B.R. e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 26 agosto 2019, ha rigettato entrambe le impugnazioni ed ha compensato le ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la domanda di rendiconto relativa alla gestione di B.R. nel periodo successivo alla morte della madre era stata correttamente respinta dal Tribunale, perchè era rimasta non contestata la dichiarazione della medesima in base alla quale il rendiconto era stato già reso. Tale affermazione della convenuta non era stata oggetto, tra l’altro, di prova contraria, sulla quale non era stato articolato alcun capitolo.

In riferimento, invece, al rendiconto relativo alla gestione di B.R. nel periodo antecedente la morte della madre, la Corte d’appello ha rilevato che il rapporto di mandato era intercorso tra la madre e la figlia R. ed era perciò da ritenere estinto con la morte della prima; con la conseguenza che il relativo rendiconto “poteva dunque essere richiesto dalla prima nei confronti della seconda”. La sentenza ha aggiunto che la circostanza per cui B.R. aveva vissuto nella casa di comune proprietà era pacifica, ma non vi era alcuna prova che tale comportamento avesse precluso alla sorella A. di esercitare analogo diritto di godimento.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorso B.A. con atto affidato a due motivi.

B.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione al principio di non contestazione.

Osserva la ricorrente che l’affermazione di B.R. secondo cui ella aveva reso il conto alla sorella della gestione patrimoniale successiva alla morte della madre era stata contestata con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, nel quale B.A. aveva ribadito che la sorella non aveva dato conto della sua gestione. Oltre a ciò, la ricorrente osserva che il principio di non contestazione non può operare in difetto di una specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati. Le affermazioni della originaria convenuta erano state generiche, per cui sarebbe evidente la sussistenza delle violazioni di legge prospettate.

1.1. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione, sicchè la genericità di un’affermazione esonera la controparte dall’onere di compiere una contestazione circostanziata (v. in tal senso la sentenza 17 febbraio 2016, n. 3023, confermata dalla sentenza 29 settembre 2020, n. 20525).

Nel caso in esame la Corte d’appello, riprendendo la motivazione resa dal Tribunale, ha osservato che il rigetto della domanda attrice di rendiconto della gestione tenuta da B.R. a seguito della morte della madre si fondava sul principio della non avvenuta contestazione, da parte dell’attrice, dell’affermazione della convenuta secondo cui il rendiconto per il periodo successivo alla morte della madre era stato reso. In particolare, la Corte di merito ha specificato che l’affermazione di B.R. era nei seguenti termini: “La signora B.R. ha reso conto alla sorella di ogni movimento economico successivo alla scomparsa della mamma e questa circostanza non potrà certo essere negata”.

Ora appare evidente che, a fronte di un’affermazione del tutto generica come quella appena riportata, la parte attrice odierna ricorrente non avrebbe potuto opporre altro che una generica contestazione. Tanto più che la stessa sentenza qui impugnata ha cura di aggiungere – senza peraltro attribuire alcun significato a detta circostanza – che vi era in atti una dichiarazione del difensore di B.R., in data 18 febbraio 2011, il quale riconosceva che la sua assistita era tenuta a dare il rendiconto alla sorella in relazione alla gestione del patrimonio successiva alla morte della madre.

Ne consegue che la decisione impugnata è errata sul punto, perchè il principio di non contestazione è stato richiamato in modo non corretto, tenuto conto del quadro probatorio descritto dalla stessa Corte d’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1713 e 1722 c.c., con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente.

Osserva la ricorrente che per giurisprudenza pacifica l’estinzione del mandato conseguente alla morte del mandante non fa venire meno l’obbligo di rendiconto del mandatario, il quale è tenuto ad adempierlo nei confronti degli eredi del mandante. Ne consegue che, a seguito della morte della madre, l’obbligo si sarebbe trasferito, per cui la sentenza conterrebbe un’evidente violazione di legge.

2.1. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l’obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante (sentenze 6 giugno 1980, n. 3672, 10 giugno 2003, n. 9262, e 22 marzo 2013, n. 7254).

Ne consegue che è errata l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, in relazione al mandato svolto da B.R. finchè la madre era in vita, l’obbligo di rendiconto avrebbe potuto essere chiesto solo da quest’ultima. Il diritto di chiedere il rendiconto si è trasferito in capo agli eredi del mandante, cioè entrambe le parti oggi in causa, per cui la lamentata violazione di legge sussiste.

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello alla luce dei principi indicati nella presente decisione e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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