Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9895 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 27/05/2020), n.9895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11742/2017 R.G. proposto da:

M.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo

studio dell’avv. Giuseppe Maria Cipolla, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1245/05/16, depositata il 31 ottobre 2016.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 1245/05/16 del 31/10/2016, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 300/13/12 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da M.T. s.r.l. avverso l’avviso di definizione per dazi antidumping concernenti un’importazione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malesia;

1.1. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello osservando che: a) la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, riguardava i contribuenti soggetti a verifica presso la loro sede e, dunque, non si attagliava al caso di specie, laddove il contribuente poteva tutelarsi con l’instaurazione del processo di risoluzione delle controversie doganali di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 65 e 66, (Testo unico sulla legge doganale – TULD); b) in ogni caso, “l’avviso in questione non poteva essere caducato mancando al riguardo una specifica disposizione normativa di nullità”; c) “in punto di retroattività, non si trattava di istituzione di un nuovo tributo (che non potrebbe essere certo richiesto con effetto retroattivo) ma la mera riscossione di un dazio dovuto al momento in cui nasce l’obbligazione doganale, cioè al momento dell’effettuazione dell’importazione”;

2. M.T. s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso M.T. s.r.l. deduce la violazione del principio del contraddittorio amministrativo e della Carta dei diritti fondamentali della UE, art. 41, nonchè la falsa applicazione del TULD, artt. 65 e 66, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’Amministrazione doganale ha notificato l’avviso di definizione senza la previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;

2. il motivo è infondato;

2.1. indipendentemente da ogni questione in ordine all’applicabilità alla definizione dell’accertamento di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 9, del procedimento amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, per la revisione e dalla (contestata) applicabilità in ipotesi del TULD, artt. 65 e 66, è sufficiente evidenziare che per i tributi cd. armonizzati (quali appunto i dazi doganali) “l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa” (cfr. Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015);

2.2. nel caso di specie, in cui il contraddittorio pacificamente non è stato instaurato, la ricorrente non ha comunque dedotto alcunchè con riferimento alla menzionata prova di resistenza;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del Reg. di esecuzione (UE) 18 luglio 2011, n. 723 del 2011, del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 9, e del Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, art. 201, (Codice doganale comunitario – CDC), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’illegittimità di un’applicazione retroattiva del menzionato regolamento di esecuzione;

4. il motivo va accolto per le considerazioni che seguono;

4.1. con il Reg. (CE) 26 gennaio 2009, n. 91 del 2009, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo dell’85% sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese;

4.1.1. con successivo Reg. di esecuzione (UE) 18 luglio 2011, n. 723 del 2011, in vigore dal 27 luglio 2011, i predetti dazi antidumping sono stati estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malesia;

4.1.2. tale estensione è conseguita ad un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Reg. (CE) n. 91 del 2009, avviata con il Reg. (UE) 27 ottobre 2010, n. 966 del 2010, che ha previsto la obbligatoria registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto di inchiesta in modo tale che, a seguito della eventuale conferma dell’elusione, i singoli Stati possano procedere al recupero a posteriori dei dazi con efficacia retroattiva (cfr. e del menzionato Reg., art. 2, il considerando n. 18);

4.1.3. il Reg. di esecuzione (UE) 26 febbraio 2016, n. 278 del 2016, ha abrogato i dazi antidumping istituiti con Reg. (CE) n. 91 del 2009, con effetto non retroattivo, come si evince dal medesimo Reg., art. 2, e come confermato da CGUE 18 ottobre 2018, in causa C-145/17, Internacional de Productos Metelicos, punti 55 ss.;

4.1.4. infine, CGUE 3 luglio 2019, in causa C-644/17, Eurobolt, ha dichiarato l’illegittimità del Reg. n. 723 del 2011, per violazione del Reg. (CE) 30 novembre 2009, n. 1225 del 2009, art. 15, p. 2;

4.2. nel caso di specie, la CTR ha ritenuto l’applicabilità del menzionato Reg. n. 723 del 2011, sebbene l’obbligazione doganale sia sorta in data antecedente alla sua entrata in vigore: il regolamento, infatti, non avrebbe istituito un nuovo dazio, ma avrebbe consentito la semplice riscossione di un dazio già dovuto al momento dell’importazione;

4.3. in ragione degli evidenziati effetti retroattivi del Reg. n. 723 del 2011, trattasi di statuizione sostanzialmente corretta se valutata all’epoca della pronuncia, atteso che il presupposto dell’estensione del dazio antidumping previsto dal Reg. n. 91 del 2009, alla merce di apparente provenienza Malese era costituito dalla reale provenienza cinese della stessa e che detta merce era stata regolarmente registrata in dogana nel rispetto di quanto disposto dal Reg. n. 966 del 2010, in attesa delle risultanze dell’inchiesta, aventi efficacia retroattiva;

4.3.1. in altri termini, proprio in ragione degli effetti retroattivi del regolamento di esecuzione, la merce importata dalla Malesia doveva considerarsi fin dalla data di importazione di origine cinese e, pertanto, soggetta a dazio antidumping: il Reg. n. 723 del 2011 aveva, infatti, semplicemente preso atto che le merci provenienti dalla Malesia dovevano intendersi di origine cinese in considerazione degli esiti dell’inchiesta disposta dalla Commissione;

4.4. peraltro, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 3608 del 13/02/2020), la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del Reg. n. 723 del 2011, fa venir meno ex tunc, ai sensi del TFUE, art. 264, il presupposto normativo sulla cui base sono stati adottati gli avvisi di definizione oggetto del presente giudizio, con loro conseguente caducazione;

5. in conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso e, con riferimento al secondo motivo, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, conseguentemente, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente;

5.1. poichè la decisione è conseguenza della declaratoria di illegittimità del Reg. n. 723 del 2011, sopravvenuta all’introduzione della presente controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, disatteso il primo motivo e pronunciando sul ricorso con riferimento al secondo motivo, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso di M.T. s.r.l.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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