Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9895 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. II, 26/04/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 26/04/2010), n.9895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICO

ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZOCCHI

ALBERTO, BONOMO GUIDO, POJER MAURO;

– ricorrente –

contro

ELECTRO CITY DI MUHLSTEIGER FRANZ KARL & CO SAS P. IVA (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore M.F.

K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso

lo studio dell’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RAINER FRANZ FRIEDRICH;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, depositata il 17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta, nella Pubblica udienza del

05/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato PACIFICO Antonio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La società Elektro City di Muhlsteiger Franz Karl & Co. S.a.s., nella sua qualità di comproprietaria per la quota indivisa di 5/6 di un miniappartamento nel condominio (OMISSIS) in località (OMISSIS), Comune di Val di Vizzi, convenne in giudizio il comproprietario della quota residua di 1/6, G.A., chiedendo lo scioglimento della comunione e, previo accertamento della indivisibilità materiale dell’unità immobiliare in questione, l’assegnazione della intera porzione materiale ad essa e la liquidazione del conguaglio da versare al condividente.

Con sentenza del 28 febbraio 2003, l’adito Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Bressanone, recependo le conclusioni del c.t.u., ritenne la indivisibilità materiale dell’immobile, attribuendolo in proprietà esclusiva all’attrice verso un conguaglio di euro 4300,00, maggiorato di interessi.

Avverso tale decisione propose appello il convenuto, deducendo di avere acquistato la quota di un sesto dell’immobile in questione sulla base di decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ., e di essere di conseguenza divenuto partecipe della comunione ereditaria esistente tra l’esecutato B.G. e gli altri comproprietari E., M., E.A. e B.I., i quali avevano acquistato la proprietà dell’immobile iure successionis dalla precedente proprietaria B.J.. Espose che gli altri comproprietari-coeredi avevano alienato le loro quote violando il suo diritto di prelazione e chiese l’accertamento di tale diritto, la revoca della divisione e l’attribuzione della proprietà dell’intera unità immobiliare verso pagamento del prezzo di riscatto; in subordine, lamentò la erronea stima del valore dell’immobile.

2. – La Corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano -, con sentenza depositata il 17 giugno 2004, ritenne il gravame in parte inammissibile, in parte infondato.

In particolare, il secondo giudice ritenne inammissibile la domanda di riscatto per pretesa violazione del diritto di prelazione per essere stata proposta per la prima porta volta nell’atto di gravame.

Le obiezioni sulla inattendibilità della stima del valore dell’immobile, solo di poco superiore al prezzo di acquisto della quota di un sesto in sede di asta giudiziale nel 1993, erano prive di pregio. Nè meritava rilievo la circostanza che il c.t.u. avesse effettuato la stima sulla base del valore dell’immobile a metro quadro, mentre i monolocali verrebbero stimati a corpo. Infatti, nella determinazione del valore finale di stima, erano confluite valutazioni riguardanti sia le caratteristiche concrete dell’immobile, sia i valori di mercato di immobili simili. Del resto, rilevò la Corte di merito, nelle more non si erano verificate particolari lievitazioni dei prezzi immobiliari.

Infondato, infine, era il motivo di gravame relativo alla decisione sulle spese di causa, poste a suo carico in ragione di un sesto.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre G.A. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Elektro City di Muhlsteiger Franz Karl & Co. S.a.s..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con la prima censura, si deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, e falsa applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ., nonchè omessa applicazione dell’art. 732 cod. civ.. Nell’atto di citazione in appello, il G. aveva chiesto l’accertamento che la vendita di 5/6 della proprietà in questione, effettuata dagli eredi B., tra i quali il dante causa del G., fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti, avuto riguardo al suo diritto di prelazione ai sensi dell’art. 732 cod. civ.: accertamento che, ritenuto inammissibile quale domanda nuova per essere stato proposto per la prima volta in sede di gravame, avrebbe potuto essere valutato dal giudice quale mera eccezione, in modo da evitare la pronuncia di una sentenza di divisione.

2.1. – La censura non è meritevole di accoglimento.

2.2. – E’ sufficiente, al riguardo, considerare che il giudizio di primo grado era stato originato da una domanda di scioglimento della comunione, e che il convenuto, contumace in detto giudizio, non avrebbe potuto in alcun modo convertire in sede di gravame tale domanda in domanda di retratto, in quanto una siffatta operazione avrebbe inammissibilmente prodotto un ampliamento del thema decidendum.

3. – Con il secondo motivo, si lamenta violazione per mancata applicazione dell’art. 61 cod. proc. civ., nonchè per omessa e apodittica motivazione su di un punto decisivo della controversia e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. L’attuale ricorrente, in grado di appello, aveva rilevato, in via subordinata, la erroneità della stima effettuata dal perito, facendo presente che tale valutazione coincideva sostanzialmente con il prezzo corrisposto per l’acquisto dello stesso, intervenuto circa dieci anni prima. Al riguardo, la Corte avrebbe errato nel ritenere che l’asserito mancato incremento del valore dell’immobile era dipeso da caratteristiche strutturali dell’appartamento, poichè, indipendentemente dalla ubicazione o dalle dimensioni del bene, l’incremento di valore degli immobili nel tempo – tra l’altro, in località sciistica – sarebbe dato di comune esperienza. Il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle macchie di umidità riscontrate nell’appartamento de quo avrebbe dovuto essere chiarito con una esauriente spiegazione delle ragioni della incidenza della macchie sul mancato incremento di valore dell’immobile in questione. Nè, a seguito della richiesta in tal senso rivolta dall’appellante, la Corte di merito aveva ritenuto di disporre una nuova perizia.

4.1. – Il motivo è infondato.

4.2. – La Corte di merito ha fornito ampia ed articolata motivazione della propria decisione di aderire alle risultanze della c.t.u.

svolta nel giudizio di primo grado, facendo espresso riferimento al carattere non particolarmente pregiato della zona nella quale l’immobile di cui si tratta era ubicato (a circa 50 mt. dalla strada statale del Brennero e a circa 15 mt. dal fiume Inarco), nonchè al mediocre stato di manutenzione in cui esso si trovava, descritto dalla relazione peritale e confermato dall’esame delle fotografie ad essa allegate, e riconducibile a caratteristiche strutturali dell’appartamento, sito al piano seminterrato di un edificio in una parte dello stesso interessata da fenomeni di umidità, come evidenziato dalle macchie che si rilevavano sul muro.

La sentenza impugnata offre, in definitiva, una completa ricostruzione del percorso logico-giuridico che ha determinato il convincimento del giudice di merito in ordine alle ragioni del ridotto incremento di valore dell’immobile in questione.

4.3. – La Corte ha poi dato adeguatamente conto dei criteri adottati dal c.t.u. per giungere alle conclusioni da essa condivise, sottolineando che la stima era stata effettuata attraverso una valutazione unitaria delle caratteristiche dell’immobile e dei valori di mercato di immobili simili. Il descritto tessuto motivazionale della decisione in esame non consente di accogliere i rilievi del ricorrente in ordine ad una presunta violazione dell’art. 61 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per vero inconferenti, atteso che, per un verso, rientra nei poteri del giudice disporre una consulenza tecnica o rinnovare quella già espletata nel pregresso grado del giudizio di merito, ovvero fondare la propria decisione, salvo l’obbligo della relativa motivazione, sulla prima consulenza (v.,da ultimo, Cass., sentt. n. 26499 del 2009, n. 27247 del 2008);

per l’altro, il ricorso alle nozioni di comune esperienza consentito dal secondo comma della disposizione codicistica invocata dal ricorrente attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (v., sul punto, da ultimo, Cass., sent. n. 11729 del 2009).

5. – L’ultima censura ha ad oggetto la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel rigettare il motivo di appello con il quale si era dedotta la erroneità della decisione del Tribunale nella parte relativa alla condanna del G. al pagamento di una quota delle spese di lite, trattandosi di un giudizio di divisione al quale l’appellante non aveva alcun interesse, sicchè non si sarebbe potuto applicare nella specie il principio in base al quale nei giudizi di divisione le spese vengono poste a carico della massa per gli atti compiuti nel comune interesse.

6.1. – La censura è infondata.

6.2. – Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende aderire, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall’ingiustificato comportamento della parte (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 3083 del 2006, n. 7059 del 2002).

7. – Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. Le spese – che vengono liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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