Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9895 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10834-2016 proposto da:

RAVENNA UNTRATE S.P.A., CT. (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZIBIO 37, presso lo studio degli avvocati MARCELL0 FURITANO e

CECILIA FURITANO che la rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato MARCO ZANASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA CENTRO AFFARI DI G. M. E D.A. S.E.C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 449/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per il recupero coattivo d’imposta di pubblicità per l’anno 2010. L’oggetto del contendere risulta essere il fatto che la società contribuente esercita attività economica d’intermediazione immobiliare ed aveva esposto nelle vetrine all’interno dei propri locali, locandine che descrivevano le caratteristiche degli immobili in vendita o in affitto, senza, tuttavia, indicare il logo dell’azienda.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR, aderendo agli assunti della società contribuente, secondo i quali vi sarebbe stata carenza dei presupposti materiali e giuridici dell’accertamento, ne accoglieva l’appello. Propone ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, la società di (Ndr: testo non presente da originale).

Con l’unico motivo di ricorso, la società concessionaria della riscossione denuncia la violazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5, 6 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che le locandine esposte nelle vetrine dell’agenzia immobiliare e recanti le caratteristiche degli immobili posti in vendita, non fossero dei messaggi pubblicitari aventi lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, nè fossero finalizzate a migliorare l’immagine dell’azienda, e come tali assoggettabili all’imposta comunale sulla pubblicità, ma, a loro avviso, dovevano essere considerate alla stregua dell’esposizione di un qualsiasi prodotto merceologico, nella vetrina di un esercizio commerciale.

Il motivo di ricorso è fondato, e va accolto.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “Gli annunci, contenenti descrizioni e fotografie degli immobili ed esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, integrano il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità, perchè assolvono ad una funzione promozionale di vendita o locazione e quindi, contestualmente, di accesso ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia, per cui, in ragione della natura di “mezzi pubblicitari”, fruiscono dell’esenzione, operante a condizione che essi non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina, prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1, lett. a), e non del beneficio, previsto dalla successiva lett. b) della stessa disposizione, per gli avvisi al pubblico, che sono esclusivamente messaggi informativi in ordine all’attività esercitata nei locali”(Cass. ord. n. 21966/14).

Nel caso di specie, nè dalla sentenza impugnata, nè dal ricorso, nè dai suoi allegati, risulta che tali locandine non superassero il mezzo metro quadrato di superficie, ma bensì occupava 8 metri quadrati complessivi (v. p. 1 dell’avviso d’accertamento).

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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