Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9894 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 27/05/2020), n.9894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3753/2015 R.G. proposto da

Due Esse s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, c.so Francia n. 197, presso lo

studio dell’avv. Galletti Silvia, rappresentata e difesa dall’avv.

Muschio Schiavone Donato Antonio giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle dogane – Ufficio di Taranto, in persona del Direttore

pro tempore ed Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 2149/28/14, depositata il 29 ottobre 2014 e notificata in

data 27 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2149/28/14 del 29/10/2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) respingeva gli appelli proposti da Due Esse s.r.l. avverso le sentenze n. 80/01/13 e n. 81/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla società contribuente avverso gli avvisi di rettifica e la conseguente cartella di pagamento alla stessa notificati per mancato pagamento di dazi doganali relativamente ad importazioni avvenute nell’anno 2007;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’impugnazione degli avvisi di rettifica e della conseguente cartella di pagamento conseguiva alla denunciata erronea notificazione dei primi nei confronti del rappresentante diretto dell’importatore e non già del rappresentante nominato dalla società contribuente in persona dell’avv. Marinelli Ernesto; b) la CTP dichiarava inammissibili i ricorsi; c) avverso la sentenza della CTP Due Esse s.r.l. proponeva distinti appelli;

1.2. su queste premesse, la CTR, previa riunione dei due procedimenti, motivava il rigetto degli appelli osservando che: a) Due Esse s.r.l. non aveva fornito alcuna prova circa la spedizione e l’avvenuta consegna al destinatario dell’istanza L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 12, comma 7, inoltrata dalla ricorrente all’Agenzia delle dogane; b) in ogni caso, l’elezione di domicilio era da ritenersi nulla e priva di effetti in ragione della nullità della procura che la contiene, rilasciata in margine ad un atto non processuale, con conseguente regolarità degli avvisi di accertamento notificati in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 40, comma 3, (Testo unico sulla legge doganale – TULD);

2. Due Esse s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso Due Esse s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la sentenza sarebbe nulla per carenza di motivazione, avendo la CTR omesso di considerare che, nel contesto dell’avviso di rettifica, l’Agenzia delle dogane ha riconosciuto l’intervenuta notificazione della delega conferita all’avv. Marinelli e, pertanto, la motivazione con la quale si afferma che non v’è prova di detta notificazione sarebbe incoerente;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 TULD, comma 3, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che erroneamente la CTR ha considerato inefficace il mandato rilasciato all’avv. Marinelli a margine dell’istanza L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, e nel quale era prevista una espressa elezione di domicilio;

3. appare opportuno procedere all’esame del secondo motivo, che è infondato ed ha carattere assorbente del primo;

3.1. ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17: “1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio.

Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”;

3.1.1. secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, la notificazione dell’atto impositivo va effettuata “presso il domicilio fiscale del destinatario” (lett. c), salvo che “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”;

3.1.2. infine, ai sensi dell’art. 40 TULD, comma 3, “Ogni atto, provvedimento o decisione dell’amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali”;

3.2. così delineato il quadro normativo di riferimento, va prima di tutto osservato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 non si applica al caso di specie, che attiene alla notificazione degli atti impositivi, riguardando essenzialmente il processo tributario, così come reso palese, oltre che dal tenore letterale, anche dalla collocazione sistematica della disposizione;

3.3. in secondo luogo, vertendosi in materia doganale, non è dubbio che – indipendentemente dalla applicabilità in materia del menzionato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 – la notificazione degli atti impositivi è stata validamente effettuata nei confronti del rappresentante diretto dell’importatore;

3.3.1. è vero che Due Esse s.r.l. ha conferito mandato all’avv. Marinelli a margine dell’istanza depositata per la partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, eleggendo altresì domicilio presso di lui “ad ogni effetto di legge”;

3.3.2. tale elezione di domicilio, peraltro, non esclude la possibilità, espressamente prevista dalla legge, di notificare l’atto impositivo nei confronti del rappresentante diretto;

3.3.3. invero, la procura conferita all’avv. Marinelli non implica la cessazione della rappresentanza (che è l’unica ipotesi idonea a rendere illegittima la notificazione dell’atto impositivo al rappresentante diretto da parte dell’Amministrazione finanziaria), nè la revoca della rappresentanza può evincersi implicitamente dalla elezione di domicilio contenuta nella procura medesima;

3.3.4. del resto, neppure risulta agli atti che tale circostanza (revoca della rappresentanza) abbia integrato una questione sollevata dalle parti in sede di merito e, quindi, sia stata oggetto di specifico accertamento da parte della CTR;

3.4. correttamente, pertanto, gli avvisi di rettifica sono stati notificati presso il rappresentante diretto dell’importatore, con conseguente conferma della sentenza impugnata in parte qua;

3.5. il rigetto del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo motivo, atteso che la legittimità della notifica presso il rappresentante diretto dell’importatore non è messa in discussione dalla conoscenza, da parte dell’Agenzia delle dogane, del mandato ricevuto dall’avv. Marinelli;

4. gli ulteriori motivi sono inammissibili in quanto, per stessa ammissione del ricorrente, costituiscono una reiterazione dei motivi già proposti nei gradi di merito del presente giudizio con riferimento a questioni ritenute assorbite dalla CTR, la quale, pertanto, non se ne occupa;

5. ciò, peraltro, non sembra valere (anche a dispetto delle espresse indicazioni della ricorrente nel senso indicato) per il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio di omessa pronuncia, non essendosi la CTR pronunciata in ordine ad un preteso vizio di motivazione della cartella di pagamento: vizio il cui esame, in quanto proprio della cartella, non è condizionato dalla regolarità della notificazione degli atti impositivi;

6. anche questo motivo è, comunque, inammissibile;

6.1. indipendentemente da qualsiasi questione in ordine alla effettiva ricorrenza, in ipotesi, di una doppia conforme di merito (cfr. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014), va osservato che il ricorso difetta di specificità;

6.2. invero, “affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013);

6.2. nel caso di specie, il ricorrente non ha trascritto i ricorsi in primo grado e in appello dai quali risulti la formulazione della censura, limitandosi a denunciarne l’avvenuta proposizione e il suo mancato esame; nè tali atti risultano essere allegati al ricorso in cassazione;

7. in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle dogane, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 94.421,90; nulla per le spese nei confronti dell’Agente della riscossione, non costituitosi;

7.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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