Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9894 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S., S.C., SP.GI., S.

L., PU.RO., P.S., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI

PASQUALE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RADDI

STEFANO, giusta mandato a margine dei controricorsi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 666/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/05/200 r.g.n. 1023/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione e rigetto nel resto.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Grosseto, regolarmente notificato, P.S. ed altri ventiquattro lavoratori, assunti con contratti a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. nell’arco di tempo dal 3.2.1998 all’11.10.2000 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione i illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 20.4.2004 il Tribunale adito accoglieva le domande e dichiarava la natura a tempo indeterminato dei rapporti in questione, condannando la società convenuta al ripristino dei rapporti ed al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione, con accessori, dalla data del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 5.5.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che i contratti in parola, ad eccezione di quelli riguardanti la lavorataci P. e T., erano stati stipulati successivamente al 30.4.1998, ossia in periodo non coperto dalla contrattazione autorizzatoria; e rilevava altresì che tali contratti, al pari di quelli relativi alle predette P. e T., non contenevano alcuna indicazione in ordine alla effettiva necessità delle specifiche assunzioni a termine.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione, nei confronti dei lavoratori P.S., Pu.Ro., S.C., Se.La., T.S. e Sp.Gi., la Poste Italiane s.p.a con due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso i lavoratori intimati.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che i contratti a termine per cui è causa erano stati stipulati con riferimento alla previsione dell’art. 8 del CCNL 1994, integrato dall’accordo collettivo 25.9.1997, aveva ritenuto l’illegittimità dei contratti in questione sotto il profilo che la copertura autorizzatoria era esclusa per i contratti stipulati dopo il 30.4.1998, e che detti contratti non contenevano alcuna concreta indicazione delle ragioni di stipulazione del termine, sottese alla previsione, astratta e programmatica, dell’accordo collettivo; in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1987, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 5 del 197, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione al combinato disposto degli artt. 414 e 434 c.p.c..

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla questione relativa all’aliunde perceptum, regolarmente sollevata dall’appellante, aggiungendo che la percezione da parte del lavoratore di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Rileva il Collegio che il gravame proposto dalla società ricorrente nei confronti di P., Pu., S., Se. e Sp. è infondato e deve essere pertanto rigettato.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass. sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862; Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Ove peraltro, nel quadro sopra delineato, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (e la Corte territoriale ha rilevato che, comunque, le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine “fino” al 30.4.1998), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18383; Cass. sez. lav., 14.4.2005 n. 7745; Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 1.10.2007 n. 20608; Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 21.3.2007 n. 6703), va confermata la nullità della apposizione del termine ai contratti de quibus, conclusi, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo collettivo 25.9.1997, successivamente al 30.4.1998, restando assorbita ogni ulteriore censura sul punto.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18.1.2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (in tal senso, Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Del pari infondato è il secondo motivo di gravame concernente l’accertamento all’aliunde perceptum.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha rigettato sul punto l’appello proposto evidenziando come nel ricorso introduttivo fosse stata avanzata domanda di condanna generica al pagamento delle mensilità maturate, e pertanto l’esatta determinazione dell’aliunde perceptum era da rimandare alla fase esecutiva.

Orbene, avverso questa motivazione nessun rilievo specifico è stato sollevato nel proposto ricorso, avendo la società datoriale erroneamente affermato la carenza di motivazione sul punto, omettendo di censurare specificamente l’assunto della Corte territoriale ed incentrando il proprio motivo di gravame sul rilievo che sarebbe stato onere del lavoratore di fornire la prova della mancanza di occupazione nel periodo successivo alla interruzione della funzionalità di fatto del rapporto.

Neanche tale rilievo si appalesa comunque corretto atteso che la deduzione dell’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro presuppone la allegazione e dimostrazione da parte dello stesso, in quanto soggetto interessato ad ottenere la suddetta limitazione, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e quindi dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno idonee a determinare una riduzione del danno.

In assenza di siffatta allegazione e dimostrazione, la richiesta di parte datoriale di limitazione della responsabilità risarcitoria non può trovare accoglimento; e nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che nessuna utile indicazione era stata fornita dalla società appellante per verificare l’esistenza di ulteriori compensi in favore dei lavoratori suddetti.

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il ricorso è per contro fondato nei confronti della T..

Ed invero, posto che il rapporto di lavoro a tempo determinato istaurato con la stessa era stato stipulato, per come risulta dall’impugnata sentenza, il 3.2.1998, cioè nel periodo in cui le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine, non può condividersi, alla stregua delle argomentazioni in precedenza svolte, la motivazione della Corte territoriale la quale ha posto a fondamento della propria statuizione l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali. La sentenza si muove quindi erroneamente nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, e ciò è in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588.

Orbene, la decisione della Corte di merito, con riferimento al contratto de quo, non è conforme a tale principio di diritto;

l’impugnata sentenza, in accoglimento del suddetto motivo di gravame nel quale rimangono assorbiti gli ulteriori, deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale provvedere tenendo conto dei principi sopra affermati, e provvedere altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Va per contro rigettato il gravame proposto nei confronti di P., Pu., S., Se. e Sp., ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso nei confronti di P.S., Pu.

R., S.C., Se.La. e Sp.Gi..

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 45,00 oltre Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Accoglie il ricorso nei confronti di T.S.; cassa l’impugnata sentenza in relazione alla posizione della predetta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA