Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9894 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.19/04/2017), n. 9894
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9872-2016 proposto da:
RO.DO.PA. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/E,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO LENZA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCELLO FORTUNATO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BATTIPAGLIA, C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LULLO GIUSEPPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11381/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il
15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI
LUCA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento in rettifica, con il quale il comune di Battipaglia, con riferimento all’anno d’imposta 2011, contestava l’omessa denuncia ed il pagamento parziale e tardivo della seconda rata ICI. La società contribuente contestava l’inesistenza della notifica e dell’atto impositivo, in quanto inidoneo a giustificare il preteso credito tributario, ma soprattutto ha contestato che gli immobili in corso di costruzione potessero essere assoggettati al tributo in carenza di almeno uno dei due presupposti e cioè, l’ultimazione degli stessi ovvero la loro utilizzabilità.
La CTP rigettava il ricorso della società contribuente e la CTR ne confermava la decisione.
Propone ricorso la società contribuente sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre il comune ha resistito con controricorso.
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la società ricorrente denuncia da una parte, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, convertito nella L. n. 214 del 2011, e della risoluzione n. 8 del 22.2013 del Dip. Finanze del Min. dell’economia, dall’altra, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul medesimo profilo di censura, in quanto, in buona sostanza, ad avviso della società contribuente, l’accatastamento costituirebbe una presunzione relativa e non assoluta di ultimazione e utilizzo dell’immobile, suscettibile di essere superata dalla prova contraria, a carico della parte contribuente, in ordine alla reale e diversa situazione di fatto.
L’articolato motivo di censura è manifestamente infondato, ex art. 360 bis c.p.c..
Infatti, in tema di ICI, ai fini dell’assoggettabilità ad imposta dei fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia iscritto ancora in catasto, realizzando tale iscrizione, di per sè, il presupposto principale, per assoggettare il bene all’imposta (Cass. n. 15177/10, 8781/15).
Il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune, relativo all’imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio), v. Cass. n. 16215/10.
Infine, il secondo motivo è, altresì, inammissibile, per i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” (Cass. n. 5528/14).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società contribuente a pagare al comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017