Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9893 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23471/2006 proposto da:

AMBROSINI DI AMBROSINI NADIA & C.S.A S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANOLI RENZO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e FAVATA EMILIA,

che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 545/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/08/2005 r.g.n. 666/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato ZAMMATARO VITO per delega EMILIA FAVATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ambrosini sas di Ambrosini Nadia & C. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 1 agosto 2005, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Sondrio respinse l’opposizione a cartella di pagamento emessa dalla Ripoval spa relativa all’iscrizione a ruolo di contributi per 722,98 Euro effettuata dall’INAIL. Il ricorso è articolato in quattro motivi. L’INAIL si difende con controricorso.

Con il primo motivo la società denunzia la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, perchè l’accertamento a base della cartella (accertamento dell’ispettore F.M.) fu impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria e quindi l’iscrizione a ruolo poteva essere eseguita solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Il secondo motivo denunzia la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7, e L. n. 121 del 2000, artt. 6 e 7, in relazione alla carenza di motivazione della cartella di pagamento. Si assume che la cartella non aveva motivazione e che pertanto venne violata la normativa su indicata per la quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. Si richiama la giurisprudenza per cui la cartella esattoriale deve indicare espressamente non solo l’ammontare del tributo, ma anche della natura di tale tributo.

Il terzo motivo denunzia un vizio di omissione di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Nella relativa spiegazione si precisa che la Corte d’Appello avrebbe affermato, a torto, che nel corso del giudizio di primo grado la società opponente non aveva contestato l’esistenza di un obbligo assicurativo ed aveva a torto dichiarato che l’eccezione di inidoneità del verbale di accertamento a giustificare l’iscrizione a ruolo di somme afferenti il 2000 e il 2001 era inammissibile perchè la relativa domanda era stata introdotta solo in appello, mentre invece la stessa era stata già sollevata in primo grado.

Il quarto motivo denunzia un vizio di motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La contraddizione sarebbe la seguente: mentre da un lato la corte riconosce che l’obbligo di ordinanza ingiunzione riguarda illeciti amministrativi, dall’altro ritiene che l’iscrizione a ruolo sia conseguenza di un mero inadempimento di mancato pagamento di crediti. Infine, all’interno di questo motivo concernente la motivazione, si denunzia una ulteriore violazione di legge costituita dal fatto che l’INAIL non ha provveduto all’iscrizione a ruolo prima di emettere l’ordinanza ingiunzione.

L’INAIL, nel controricorso, eccepisce preliminarmente che i primi due motivi concemono domande nuove o comunque proposte su assunti diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito.

Questo vale in effetti per il primo motivo. Nella sentenza della Corte d’Appello non è traccia della relativa censura e pertanto il ricorso per cassazione avrebbe dovuto, in applicazione del criterio dell’autosufficienza, riportare il testo dell’atto con il quale la stessa era stata formulata.

Quanto alla violazione di legge per mancanza di motivazione dell’atto oggetto dell’opposizione e comunque per mancanza degli elementi essenziali, la Corte d’Appello ha motivato specificamente sul punto indicando come e perchè gli elementi essenziali per permettere la comprensione da parte della società fossero presenti nell’atto. Anche sul punto la critica contenuta nel ricorso è carente sul piano della autosufficienza dell’atto. Peraltro, deve ricordarsi che per giurisprudenza ormai costante (Sez. L, Sentenza n. 25208 del 30/11/2009 (Rv. 611092) “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al D.Lgs. n. 46 cit., art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell’inizio dell’esecuzione l’opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del medesimo D.Lgs., riferibile all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contiene alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l’opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacchè la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa”.

Il terzo motivo denunzia un vizio di omissione di motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In realtà, poi si omette di indicare quale è con precisione questo “fatto” e, si omette di spiegare perchè è controverso e rilevante. Nella esposizione del motivo si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe affermato, a torto, che nel corso del giudizio di primo grado la società opponente non aveva contestato l’esistenza di un obbligo assicurativo ed avrebbe, a torto, dichiarato che l’eccezione di inidoneità del verbale di accertamento a giustificare l’iscrizione a ruolo di somme afferenti il 2000 e il 2001 era inammissibile perchè la relativa domanda era stata introdotta solo in appello, mentre invece la stessa era stata già sollevata in primo grado. A parte la estraneità di questa tematica rispetto al denunziato vizio di motivazione, anche in questo caso è palese la violazione del criterio dell’autosufficienza del ricorso, in quanto non si da conto di dove e in quali termini l’eccezione sia stata formulata.

Il quarto motivo, come si è detto,propone due temi. Il primo, l’unico indicato in rubrica, viene proposto come vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Nella esposizione però si parla di una contraddizione argomentativa non su di un fatto, ma sul su di un tema giuridico: la natura del credito oggetto del provvedimento impugnato. Anche sul punto peraltro il ricorso non rispetta il criterio di autosufficienza: non si spiega in che termini la questione era stata posta in sede di merito, nè tanto meno si riporta il testo della relativa impugnazione. La Corte, in ogni caso, ha linearmente sostenuto ed argomentato che il provvedimento non concerne illeciti amministrativi, ma il mancato pagamento di premi e le connesse sanzioni civili, dal che deriva l’assoggettamento alla normativa del D.Lgs. n. 46 del 1999, che è stata correttamente applicata.

Il ricorso, pertanto, nel suo complesso deve essere respinto, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese all’INAIL, che liquida in 10,00, Euro, nonchè 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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