Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9893 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9295-2016 proposto da:

T.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI SCIPIO MASSIMILIANO;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

SOGET S.P.A. DI PESCARA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1456/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia riguarda l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento, con cui la SOGET SpA per conto della Regione Abruzzo ha richiesto il pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2005. Il contribuente ha eccepito l’illegittimità dell’ingiunzione non avendo ricevuto la notifica del prodromico atto e l’intervenuta decadenza dell’azione accertatrice dell’ente impositore. Resistevano sia l’ente impositore che il concessionario della riscossione, evidenziando di aver prontamente provveduto alla sgravio dell’importo richiesto, riconoscendo la tardività della richiesta ed evidenziando di aver emesso comunicazione di annullamento in autotutela.

La CTP dichiarava estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere e con la compensazione delle spese. Impugnava la parte contribuente, censurando la statuizione sulle spese e per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.. La CTR rigettava l’appello con condanna alle spese.

Propone ricorso davanti a questa Corte di cassazione, la società contribuente sulla base di tre motivi, mentre resiste con controricorso la regione Abruzzo.

Con il primo motivo di ricorso, la parte contribuente denuncia la nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto non aveva ricevuto comunicazione del giorno nel quale l’udienza era stata fissata per la trattazione del giudizio, con violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa, ex art. 24 Cost..

Con il secondo motivo di censura, il ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del principio di soccombenza virtuale, in quanto lo sgravio della pretesa impositiva era avvenuta dopo aver ricevuto la notifica del ricorso.

Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe liquidato sbrigativamente la richiesta di risarcimento danni per responsabilità aggravata, assumendo l’insussistenza del danno, per la tempestività dello sgravio.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con assorbimento degli altri motivi di censura.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data d’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile ai giudizi d’appello, in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. ord. n. 1786/16, ord. n. 11487/13, 23607/12). Nel caso di specie, infatti, le controparti non hanno smentito tale circostanza.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinchè, affinchè riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, alla Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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