Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9893 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4309-2006 proposto da:

T.C., E.R., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 104 presso lo studio

dell’avvocato DE BERARDINIS DANIELA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BERGAMO FEDERICO con studio in NAPOLI VICO II SAN

NICOLA ALLA DOGANA 9 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE, AGENZIA

DELLE ENTRATE DI CASORIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIUFFRE’ FRANCESCA per delega Avv.

BERGAMO FEDERICO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’improcedibilità e in subordine

l’inammissibilità e in subordine l’accoglimento dei motivi da 1 a 3.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio delle Imposte Dirette di Casoria elevò da L. 22.926.000 a L. 85.926.000 il reddito di impresa 1992 dichiarato da E. R. e T.C. sulla scorta dei coefficienti presuntivi di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992. I contribuenti impugnarono l’avviso sostenendo che la discordanza fra il reddito dichiarato e quello presumibile era dipeso da un errore commesso nella indicazione dei consumi di energia, avendo essi male interpretato le istruzioni del modulo 740, e duplicato il dato delle spese di carburante di cui al rigo 100 ripetendolo anche al rigo n. 104, ritenendo che dovesse quivi riportarsi il totale delle varie specie di energia utilizzate. Il ricorso fu respinto in primo ed in secondo grado. La sentenza della CTR è impugnata con cinque motivi di ricorso illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato: “L’appellante anche in questo grado di giudizio non fornisce prova concreta ed univoca a sostegno del proprio assunto. L’appellante ripete anche in questo grado di giudizio, la circostanza già prospettata e decisa dai giudici di primo grado, per ciò che concerne l’errore che lo stesso avrebbe commesso nell’indicazione dei consumi ai righi G100 e G102 ma non fornisce specifica documentazione contabile onde consentire questo collegio di verificare il presunto errore commesso dallo stesso contribuente”.

Coi cinque motivi di ricorso si deduce : 1) che la CTR non avrebbe deciso sull’eccezione incentrata sull’errore commesso nella dichiarazione dei redditi, incorrendo in violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) che avrebbe omesso di motivare adeguatamente sul punto decisivo, perchè a duplicazione era pacifica in causa e l’assenza di consumi di energia elettrica non era documentabile; 3) che la decisione avrebbe violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8 – e di conseguenza gli artt. 53 e 97 Cost. – non avendo tenuto conto del fatto che l’errore commesso con la dichiarazione era stato corretto in giudizio; 4) che l’accertamento era stato fondato sul presupposto che non fosse stata data risposta al questionario che l’Ufficio aveva sostenuto di aver notificato il 19.01.1999, mentre la richiesta di chiarimenti non era mai stata ricevuta; 5) che, in relazione alla stessa circostanza dell’omessa richiesta di chiarimenti, l’avviso di accertamento era nullo per aver violato il D.L. n. 69 del 1989, artt. 11 e 12 convertito nella L. n. 154 del 1989.

I motivi non possono accogliersi.

Quanto al primo, non è vero che la CTR non abbia deciso sulla eccezione, avendola invece respinta sul rilievo che non era provata;

quanto al secondo, non è vero che l’errore fosse pacifico in causa, perchè dalla sentenza risulta che l’Ufficio lo aveva sempre contestato, nè ha pregio la tesi che la inesistenza di consumi di energia elettrica non fosse documentabile; quanto al terzo, la sentenza non ha negato la emendabilità delle dichiarazioni, ma la prova dell’errore; il quarto ed il quinto motivo sviluppano critiche all’atto di accertamento e non alla sentenza impugnata (oltre a fondarsi su un presupposto di fatto contraddetto dalla narrativa del ricorso, che esordisce richiamando il questionario mod. 55, ricevuto il 27.05.97, che i deducenti restituirono compilato in data 25.07.1997, rilevando nella risposta l’errore sul quale hanno poi fondato la difesa in giudizio).

Va dunque respinto il ricorso. Senza decisione in punto spese giacchè l’Ufficio non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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