Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9892 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2020, (ud. 14/05/2019, dep. 27/05/2020), n.9892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22618/2017R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

ASAPLAST SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MASSIMO FABIO e

ANGELA SIRIGNANI, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via

Adelaide Ristori, 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche n. 339/2017 depositata in data 13 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Consigliere D’Aquino Filippo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avv. ROBERTO PALASCIANO per l’Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’Avv.

MASSIMO FABIO per il controricorrente, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Asaplast s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento e rettifica, nonchè il contestuale atto di irrogazione di sanzioni, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le aveva contestato di aver importato, nel periodo febbraio-aprile 2010, partite di polietilene tereftalato (PET) di provenienza indiana ordinate da Europolycom LTD, con sede in Londra, ma consegnate in Italia, e di aver perciò usufruito illegittimamente dell’esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e compensativi prevista dagli artt. 2 Reg. CE n. 192/07 e 2 Reg. CE 193/07 (applicabili ratione temporis) a condizione che la resina sia prodotta da determinate imprese asiatiche e venga da queste esportata in via diretta (fatturata e spedita) ad imprese importatrici dell’Unione Europea.

La CTP di Ancona accolse il ricorso della contribuente e la CTR delle Marche, con sentenza depositata in data 13 giugno 2017, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia contro la decisione evidenziando:

– che la tesi dell’appellante – secondo cui il fatto che i prodotti non fossero stati consegnati nel Regno Unito, ma in Italia, faceva venir meno la condizione del “fatturato e spedito” cui era subordinata l’esenzione – era infondata, in quanto la spedizione non va confusa con la consegna materiale delle merci che, secondo la disciplina comunitaria, non deve essere necessariamente effettuata presso l’importatore;

– che nella specie il prodotto era stato ordinato da Europolycom, nei cui confronti la produttrice indiana aveva emesso le fatture, e tale società lo aveva rivenduto ad Asaplast, cui lo aveva a sua volta fatturato ad un prezzo maggiorato;

– che dunque la merce era stata fatturata e spedita all’importatrice inglese, che aveva solo convenuto con l’impresa indiana esportatrice che la consegna avvenisse in uno Stato membro dell’Unione diverso dal Regno Unito;

– che, in conclusione, le operazioni contestate avevano consentito il risparmio dei costi di trasporto della merce dal Regno Unito all’Italia, ma tale circostanza non si era concretata in una violazione dei Regolamenti, dovendo escludersi che la società inglese fosse un mero soggetto interposto e che le importazioni fossero state in realtà effettuate dalla società italiana.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per la cassazione della sentenza per un motivo; la contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 Reg. (CE) n. 192/2007 e 2 Reg. CE n. 193/2007, per avere la CTR ritenuto applicabili alla fattispecie in esame le suddette disposizioni, che prevedono l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi istituiti per il PET, se fabbricato da determinate imprese asiatiche ed esportato direttamente (fatturato e spedito) ad un’impresa dell’Unione Europea operante come loro importatore. La ricorrente sostiene che, poichè condizione per l’applicazione delle esenzioni è che la spedizione sia eseguita alla medesima impresa importatrice nei cui confronti è emessa la fattura, il prodotto, pur potendo essere spedito in uno Stato membro diverso da quello in cui detta impresa ha sede, deve esserle necessariamente consegnato, posto che la consegna ad un’impresa terza realizzerebbe una non consentita operazione di triangolazione, in cui la consegnataria, provvedendo allo sdoganamento, andrebbe considerata importatrice. Ciò premesso, assume, con riguardo al caso di specie, che il fatto che gli accordi fra Europolycom LT ed Asaplast prevedessero la condizione di resa incoterms DDP (Delivery Duty Paid), in base alla quale il venditore sostiene gli oneri connessi allo sdoganamento della merce, sarebbe irrilevante, in quanto detta clausola è relativa alla sola ripartizione dei rischi e delle spese fra le parti, ma non incide sul regime fiscale. Deduce, infine, che tutte le dichiarazioni doganali oggetto di rettifica erano state compiute in nome e per conto di Asaplast, la cui denominazione, non a caso, era riportata nella casella 8 del Documento Amministrativo Unico – DAU, riservata al destinatario della merce, laddove lo stesso documento menzionava Europolycom nella casella 2, riservata all’esportatore, e non recava il nominativo del fornitore indiano.

2 – Il motivo deve essere respinto.

I menzionati artt. 2 dei Regolamenti (CE) n. 192/2007 e 193/2007 dispongono, al comma 1, che “le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un’impresa operante come importatore nella Comunità dalle imprese di cui al paragrafo 3 (n.d.r.: imprese asiatiche specificamente individuate ed elencate in detto paragrafo, che si sono impegnate a non praticare prezzi molto più bassi di quelli vigenti nel mercato interno) sono esenti dai dazi…, a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato…(omissis)”.

Condizione, pertanto, per l’esenzione daziaria è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione (nel testo in lingua inglese “invoiced and shipped”) da una di tali imprese all’importatore comunitario. Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, l’interpretazione letterale dei citati Regolamenti non richiede, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all’importatore avente sede nell’Unione Europea debba anche essergli materialmente consegnata.

Nè appare consentito giungere a detta conclusione in via interpretativa, perchè (come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente) un conto è la spedizione e un conto è la consegna, e ben può darsi il caso che il soggetto al quale la merce viene spedita (ovvero il soggetto che ne è destinatario e che assume l’obbligo del suo sdoganamento nel paese di destino) ne chieda la consegna – reso sdoganato – in un luogo diverso dal proprio stabilimento o dai propri magazzini.

In tale ipotesi, pertanto, la ricorrenza in concreto dei presupposti per l’applicazione dell’esenzione (ovvero la verifica del rispetto delle condizioni di cui agli artt. 2 cit.) è questione di fatto, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.

Nella specie la CTR (ed ancor prima la CTP) hanno escluso che vi fosse stata un’illegittima triangolazione e che l’importazione fosse stata effettuata da Asaplast, rilevando che la merce era stata “fatturata e spedita” ad Europolycom LTD che, quale importatrice, l’aveva poi rivenduta, con maggiorazione del prezzo, ad Asaplast.

L’assunto della ricorrente, secondo cui, per contro, la qualifica di importatore avrebbe dovuto essere attribuita ad Asaplast, rivestendo Europolycom la qualità di mera intermediaria- venditrice allo stato estero – si risolve dunque in una censura avverso il predetto accertamento.

Ne consegue che il motivo, quand’anche interpretabile come volta a denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulterebbe inammissibile sia ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. – già entrato in vigore alla data di proposizione dell’appello ed applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) -, sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto fondato su documenti (il DAU, il contratto stipulato fra Europolycom ed Asaplast) che non sono stati specificamente allegati al ricorso e di cui non è stata indicata l’esatta collocazione processuale.

2.1 – Il ricorso va, in conclusione, rigettato e le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali in favore di Asaplast S.r.l., che liquida in Euro 25.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, del 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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