Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9892 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 22548/2006 proposto da:

P.R.V., P.L., P.M.A.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via XX Settembre n. 1 presso

l’Avv. Lucia Corso (Studio Ughi e Nunziante), rappresentati e difesi

dagli Avv.ti CORSO GUIDO e Ignazio Scardina del foro di Palermo come

da procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.A., P.G., P.C.;

– intimati –

sul ricorso n. 23945/2006 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vigliena n.

2, presso lo studio dell’Avv. Antonio Ielo, rappresentato e difeso

dall’Avv. PANEPINTO FRANCESCO del foro di Caltanissetta come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

P.R.V., P.L., P.M.A.,

P.C.

– intimati –

e contro

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di

Belfiore n. 2 (Studio dell’Avv. Gaetano Alessi), rappresentata e

difesa dall’Avv. Michele Lupo del foro di Caltanissetta come da

procura a margine del controricorso ex art. 371 c.p.c.;

– controricorrente a ricorso incidentale –

sul ricorso n. 24110/2006 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di

Belfiore n. 2 (Studio dell’Avv. Gaetano Alessi), rappresentata e

difesa dall’Avv. Michele Lupo del foro di Caltanissetta come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

P.R.V., P.L., P.M.A.,

P.G., P.C.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 556/05 della Corte di Appello di

Caltanissetta del 14.1 2.2005/30.1 2.2005 nella causa iscritta al n.

33 del R.G. anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Antonio Ielo (per delega Avv. Francese Panepinto), per

il controricorrente – ricorrente incidentale P.G.,

nonchè l’Avv. Bruno Taverniti (per delega Avv. Michele Lupo), per la

controricorrente – ricorrente incidentale P.A.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per

il rigetto del ricorso incidentale di P.G., assorbito il

ricorso incidentale di P.A..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto del 30.05.1984 P.A. conveniva in giudizio P.G. per sentir dichiarare la nullità della costituzione di impresa familiare, effettuata il 3 1.12.1977, avente ad oggetto la conduzione di farmacia, sita in (OMISSIS), farmacia che era stata trasferita con atto di vendita del (OMISSIS) ad essa attrice da V.M., in proprio e nella qualità di procuratrice speciale dei figli maggiorenni P.C., P.R.V., P.L. e P.M.A..

Il convenuto P.G. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda della parte attrice e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere pronuncia di inesistenza/nullità dell’atto di vendita (OMISSIS) e, in subordine, per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione delle sue spettanze in relazione all’effettivo lavoro prestato.

Il Tribunale di Gela, integrato il contraddicono nei confronti di tutti i partecipi della vendita (OMISSIS), con sentenza n. 440 del 2003 dichiarava inammissibile la domanda di P.A. ed accoglieva la domanda riconvenzionale di P.G., dichiarando simulato l’anzidetto contratto di vendita (simulazione relativa dissimulante una donazione a sua volta nulla per violazione del divieto dei patti successori).

Il Tale decisione veniva investita da appello principale di P. A., che con il primo motivo contestava la statuizione relativa all’inammissibilità per difetto di interesse ad agire; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo al riconoscimento della simulazione relativa a fronte della richiesta del convenuto di simulazione assoluta” con il terzo motivo lamentava – in via subordinata – l’accoglimento nel merito della domanda riconvenzionale del convenuto sotto i due anzidetti profili.

Si costituivano V.M., P.R.V., P. L. e P.M.A., che contestavano l’atto di appello laddove si chiedeva la dichiarazione di nullità dell’atto di costituzione dell’impresa familiare; dichiaravano di aderire all’appello sul punto del dedotto vizio di ultrapetizione circa la statuizione della simulazione relativa dell’atto di vendita della farmacia; dissentivano dall’atto di appello sul punto della simulazione assoluta, ritenendola provata, proponendo sul punto appello incidentale.

Si costituiva P.C., che chiedeva il rigetto dell’appello principale di P.A. e proponeva appello incidentale per dichiarazione della nullità della vendita della farmacia perchè affetto da nullità assoluta.

Si costituiva P.G., il quale in via preliminare deduceva estinzione de giudizio per intervenuto atto di transazione con P.A. e reciproca rinuncia alle domande nei rapporti con costei; nel merito, eccepiva l’infondatezza dell’appello principale ed inammissibilità dell’appello tardivo degli altri chiamati per carenza di interesse e comunque rilevava che l’appello incidentale, adesivo a quello dell’appellante, non sopravviveva alla rinuncia della stessa appellante P.A.. La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 556/2005 così provvedeva, in riforma dell’impugnata decisione, a) dichiarava cessata la materia del contendere tra P.A. e P.G. per intervenuta transazione in data (OMISSIS); b) dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da P.C., perchè in secondo grado aveva chiesto la dichiarazione di simulazione assoluta dell’atto di vendita della farmacia, contraddicendosi con quanto dedotto in primo grado; c) rigettava l’appello incidentale di V.M. ed altri, rigettando la domanda di nullità dell’atto di vendita proposta in primo grado da P.G..

P.R.V., P.L. e P.M.A. propongono ricorso con tre motivi.

Resistono P.G. e P.A. con distinti controricorsi, contenenti ricorsi incidentali.

Da parte sua P.A. resiste al ricorso incidentale di P.G. con controricorso.

P.A. e P.G. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Non si è costituita l’intimata P.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale (n. 22548/2006) viene lamentata violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonchè contraddizione tra motivazione e dispositivo.

In particolare viene sostenuto che il giudice di appello, avendo ritenuto la validità dell’atto di vendita della farmacia, ha sostanzialmente accolto l’appello di P.A., appello che per altro verso viene dichiarato improcedibile per via della transazione intervenuta con l’appellato P.G..

Viene aggiunto che nella situazione così delineata è evidente la contraddizione, dal momento che nessuna delle altre parti (gli appellanti incidentali) aveva formulato una domanda del genere, essendo al contrario al loro interesse l’accertamento della validità della vendita.

Con il secondo motivo del ricorso principale viene dedotta violazione dei principi generali sulla sentenza di appello (art. 352 c.p.c.), osservandosi che la declaratoria di improcedibilità dell’appello per cessazione della materia del contendere non è compatibile con l’esame e l’accoglimento della domanda formulata con l’atto di appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta violazione dei principi sull’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e sull’interesse ad impugnare, nonchè mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

I ricorrenti eccepiscono che, venuto meno il rischio dell’accoglimento dell’appello principale in conseguenza della transazione fra A. e P.G., veniva meno anche il loro interesse a coltivare l’appello incidentale, sicchè la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui esamina il ricorso incidentale, anzichè dichiararlo inammissibile per carenza di interesse.

Gli stessi ricorrenti ritengono comunque la sentenza impugnata viziata sotto il profilo della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perchè la pronuncia si risolve nell’accoglimento dell’appello di P.A., ossia dello stesso appello che viene dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Il giudice di appello ha affrontato ed esaminato le questioni a lui sottoposte riguardanti la simulazione assoluta e relativa dell’atto di vendita della farmacia del (OMISSIS).

Con riguardo alla prima (simulazione assoluta) ha ritenuto che non sussistessero i presupposti della stessa, in quanto non era stata prodotta una controdichiarazione scritta, non essendo sufficienti presunzioni o altri elementi (come il prezzo indicato in misura sensibilmente inferiore a quello corrisposto da P.A.). Con riguardo alla seconda (simulazione relativa dissimulante contratto di donazione) il giudice di appello ha rilevato che trattavasi di domanda nuova, avendo P.G. chiesto l’accertamento di una simulazione assoluta e non avendo indicato quale fosse il contratto dissimulato, nè avendo fatto valere – quale legittimario – la lesione del suo diritto personale all’integrità della quota a lui spettante. Correttamente il giudice di appello ha ravvisato vizio di ultrapetizione sul punto. Nel quadro così delineato non assumono decisiva rilevanza le censure relative al dedotto contrasto tra dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed esame nel merito della domanda di simulazione con conferma della validità del contratto di vendita.

Neppure ha pregio l’ulteriore rilievo circa la sopravvenuta carenza di interesse degli attuali ricorrenti principali (già appellanti incidentali tardivi) a coltivare l’appello incidentale, rinviandosi sul punto a quanto argomentato di seguito sub 3).

3. Con il ricorso incidentale (n. 23945/2006) di P.G. ha censurato l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 334 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c..

Al riguardo ha sostenuto che il giudice di appello ha dichiaratoti cessazione della materia del contendere fra esso appellato e l’appellante principale P.A. e quindi avrebbe dovuto anche dichiarare la conseguente ed inevitabile inammissibilità ed improcedibilità dell’appello principale, nonchè ex art. 334 c.p.c., la perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva.

La censura così formulata non coglie nel segno e non merita di essere condivisa.

La sentenza impugnata (pag. 7) ha spiegato, con motivazione congrua e coerente, come l’atto di transazione intervenuta tra P.A. e P.G. non determinasse l’estinzione del giudizio, in quanto la decisione di primo grado, accertando la nullità della vendita della farmacia in quanto simulata e l’illiceità del contratto dissimulato (donazione), aveva determinato il riacquisto prò quota della farmacia da parte degli intervenienti, i quali mantenevano un preciso interesse ad impugnare la sentenza.

Su questo punto il giudice di appello correttamente quindi si è attenuto al principio, secondo cui nel processo con pluralità di parti, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere conclusa dall’appellante principale e da uno degli appellanti incidentali tardivi non produce improcedibilità degli altri appelli incidentali tardivi, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

4. In conseguenza del rigetto del ricorso principale n. 22548/06 e di quello incidentale n. 23945/06 può ritenersi assorbito il ricorso n. 241 10/06 di P.A., perchè condizionato.

5. Ricorrono valide ragioni, in relazione al lungo e complesso iter giudiziario della vertenza insorta in ambito familiare, per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso n. 22548/06 e n. 23945/06, assorbito il ricorso n. 241 10/06. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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