Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9892 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10886-2019 proposto da:

COMUNE di CERCEMAGGIORE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO NERI, (Studio avv. Cristina Speranza), che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO INGHIRAMI

76, presso lo studio dell’avvocato GINA CARUGNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO TEDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.E. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Campobasso, il Comune di Cercemaggiore, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, fisici e materiali, da lui patiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data (OMISSIS) su di una lastra di ghiaccio esistente su di una strada comunale.

Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata l’istruttoria con esame di testimoni e svolgimento di una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 4 ottobre 2018, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, liquidati in complessivi Euro 17.145,64, nonchè al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che doveva essere ritenuta circostanza pacifica, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, che il marciapiede sul quale si era verificata la caduta appartenesse al Comune di Cercemaggiore, il quale era tenuto alla custodia dello stesso, anche a prescindere dall’appartenenza, per il fatto che il marciapiede non era recintato, per cui chiunque poteva accedervi. L’obbligo di custodia grava, infatti, sul Comune; per cui, in difetto di prova del caso fortuito – tale non potendosi ritenere l’abbondante nevicata, circostanza non rara per un Comune montano come quello citato in giudizio – l’appellato doveva essere condannato al risarcimento di tutti i danni patiti dall’appellante.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorre il Comune di Cercemaggiore con atto affidato a tre motivi.

Resiste T.E. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2, degli artt. 115,116,251 e 253 c.p.c..

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sia un’eccezione in senso stretto, da formulare a pena di decadenza nella comparsa di risposta; ed avrebbe anche, ignorando la prova per testimoni e le fotografie prodotte, che la strada dove si era verificata la caduta era di proprietà privata, per cui il Comune non poteva esserne ritenuto il custode.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La censura insiste, analogamente al primo motivo, sulla omessa considerazione delle fotografie che dimostrerebbero la proprietà privata del marciapiede, in tal modo escludendo la responsabilità del Comune in qualità di custode.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,251 e 253 c.p.c., nonchè degli artt. 2697,823,825 e 2051 c.c..

La doglianza è in parte ripetitiva delle precedenti, tornando a porre la questione della proprietà del marciapiede e della erroneità della decisione sotto questo profilo. Contiene poi, però, anche una censura di violazione delle regole sulla responsabilità del custode, osservando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della eccezionalità delle nevicate verificatesi in quei giorni e non avrebbe valutato il fatto che proprio quelle circostanze avrebbero dovuto indurre il danneggiato ad una particolare attenzione e prudenza che sono, nella specie, del tutto mancate.

4. Osserva la Corte che i primi due motivi, aventi ad oggetto la questione della proprietà della strada, sono inammissibili o comunque infondati, per la semplice ragione che la sentenza in esame ha osservato, a sostegno della decisione, che il marciapiede teatro della caduta era comunque liberamente accessibile a tutti, senza alcuna delimitazione; circostanza, questa, che il Comune ricorrente neppure tenta di affrontare ai fini dell’eliminazione del suo obbligo di custodia. 4.1. E’ invece fondata la doglianza contenuta nell’ultima parte del terzo motivo.

La costante giurisprudenza di questa Corte sul citato art. 2051, insegna che il danneggiato deve comunque dimostrare l’esistenza del fatto dannoso, il nesso di causalità e il danno, rimanendo a carico del custode l’obbligo di dimostrazione del fortuito.

Al riguardo si è stabilito con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

E’ stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l’espressione “fatto colposo” che compare nell’art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l’imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.

Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno.

4.2. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha fatto in tutto un buon governo di tale giurisprudenza.

La Corte molisana, infatti, da un lato ha ritenuto ininfluente, con una valutazione di merito, l’abbondanza della nevicata ai fini della integrazione del caso fortuito, osservando che la natura di Comune montano di Cercemaggiore non poteva consentire una simile identificazione. Da un altro lato, però, ha completamente omesso ogni valutazione in ordine al comportamento del danneggiato. La sentenza in esame, infatti, dopo aver lungamente motivato sulle ragioni per le quali il Comune doveva ritenersi tenuto alla custodia anche del marciapiede in questione, ha escluso che la nevicata potesse integrare gli estremi del caso fortuito e da questo ha dedotto automaticamente la responsabilità del Comune. E’ completamente mancata ogni valutazione del comportamento del danneggiato il quale, camminando in una giornata caratterizzata da copiose nevicate, che avevano determinato, a quanto pare, la dichiarazione dello stato di emergenza, avrebbe certamente dovuto usare una particolare prudenza. Sotto questo profilo la censura del terzo motivo coglie nel segno, perchè la violazione dell’art. 2051 c.c., deriva, alla luce della giurisprudenza suindicata, dal semplice fatto che il comportamento del danneggiato non è stato in alcun modo valutato.

5. In conclusione, sono rigettati i motivi primo e secondo, mentre è accolto il terzo nei sensi ora chiariti.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione personale, affinchè provveda ad un nuovo giudizio esaminando se la condotta del T. sia da ritenere eventualmente imprudente o negligente e se possa o meno integrare, in tutto o in parte, gli estremi del caso fortuito.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell’odierno giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta primo ed il secondo motivo il ricorso, accoglie il terzo nei sensi specificati, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA