Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9891 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., G.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI

COSTANZA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI

UMBERTO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 516/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/04/200 R.G.N. 337/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 1/12.4.2005 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 13.11.2003, resa nella causa promossa da S.L. e G.S. (erroneamente indicato in sentenza come G.) nei confronti delle Poste Italiane ed impugnata dai primi, dichiarava sussistere fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’1.10.2001 per la S. e dall’1.6.2001 per il G..

Osservava la corte territoriale che, pur ritenendo che la L. n. 56 del 1987, art. 23, avesse conferito alle parti collettive una “delega in bianco” al fine di individuare ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, con l’unico limite della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, si doveva riconoscere che, una volta che tale autonomia fosse stata esercitata con la previsione di specifiche e delimitate ipotesi, incombesse sul datore di lavoro l’onere di dimostrare le condizioni obiettive che, nel singolo caso, avevano giustificato la clausola del termine;

onere, nella fattispecie, non osservato, essendo stata nei contratti individuali puramente e semplicemente riportata la clausola generale richiamata nel contratto collettivo dell’11.1.2001, al tempo vigente (“esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti alla introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”).

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con un unico motivo.

Resistono con controricorso S.L. e G.S..

Hanno depositato memoria le Poste Italiane.

E’ stata inoltre depositata copia dei verbali di conciliazione sindacale stipulati fra le parti il 23.10.2008 ( S.) e il 30.1.2009 ( G.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni dell’accordo collettivo del 10.7.2008 in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale la S. ed il G. sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13- 7-2009 n. 16341).

Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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