Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9891 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9891 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 18244-2011 proposto da:
OLIVA LUIGI C.F. LUOLGU73C28I234X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo
studio degli avvocati GIOVANNI D’AMATO, CARLO GRISPO,
che lo rappresentano e difendono, giusta delega in
atti
– ricorrente –

2014
3473

contro

DONZELLI LUCIA DNZLCU73E61F839G, PANVINO ROSARIA
PNVRSR60C49F839J, MANGIACAPRE MARCO MNGMRC74R23C561X,
DI GENNARO MAURIZIO DGNMRZ76C08F839R, FABOZZI TAMMARO

Data pubblicazione: 14/05/2015

FBZTMR60M20L8440, SIMEONE FULVIO SMNFLV76E13F839G,
FORGIONE

FABIO

PRRGU066D29F839H,

FRGFBA65H18F839Z,

PERRELLA

UGO

GIUSEPPE

PIETROPAOLO

PTRGPP67P14F839H, DIANA ROBERTO DNIRRT57T21G902V,
ALTAMURA PIER LUCA LTMPLC64S07L746B, MANGIACAPRE

CSTLGU66L25A535W, MORLINO ANDREA MRLNDR57M01A064A,
SOMMELLA LUIGI SMMLGU62T25G964U;
– intimati –

Nonché da:
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. P.I. 00658460639, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE
78, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO IRACE, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

OLIVA

LUIGI

LUOLGU73C28I234X,

DONZELLI

LUCIA

DNZLCU73E61F839G, PANVINO ROSARIA PNVRSR60C49F839J,
MANGIACAPRE MARCO MNGMRC74R23C561X,

DI GENNARO

MAURIZIO DGNMRZ76C08F839R, FABOZZI TAMMARO
FBZTMR60M20L8440, SIMEONE FULVIO SMNFLV76E13F839G,
FORGIONE FABIO FRGFBA65H18F839Z, PERRELLA UGO
PRRGU066D29F839H,
PTRGPP67P14F839H,

PIETROPAOLO

GIUSEPPE

DIANA ROBERTO DNIRRT57T21G902V,

ALTAMURA PIER LUCA LTMPLC64S07L746B, MANGIACAPRE

DOMENICO MNGDNC70H15F839L, COSTIGLIOLA LUIGI

DOMENICO

MNGDNC70H15F839L,

COSTIGLIOLA

LUIGI

CSTLGU66L25A535W, MORLINO ANDREA MRLNDR57M01A064A,
SOMMELLA LUIGI SMMLGU62T25G964U;
– intimati –

Nonché da:
UGO

PRRGU066D29F839H,

DONZELLI

LUCIA

DNZLCU73E61F839G, FABOZZI TAMMARO FBZTMR60M20L8440,
MORLINO ANDREA MRLNDR57M01A064A, SOMMELLA LUIGI
SMMLGU62T25G964U, SIMEONE FULVIO SMNFLV76E13F839G,
FORGIONE FABIO FRGFBA65H18F839Z, PANVINO ROSARIA
PNVRSR60C49F839J, MANGIACAPRE MARCO MNGMRC74R23C561X,
DIANA ROBERTO DNIRRT57T21G902V, DI GENNARO MAURIZIO
DGNMRZ76C08F839R, ALTAMURA PIER LUCA
LTMPLC64S07L746B, COSTIGLIOLA LUIGI CSTLGU66L25A535W,
PIETROPAOLO GIUSEPPE PTRGPP67P14F839H, MANGIACAPRE
DOMENICO MNGDNC70H15F839L, tutti domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in
atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. P.I. 00658460639, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE
78, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO IRACE, che

PERRELLA

ec

ee

,

GP li.U,dont ‘0024_0.

la rappresenta e difende, giusta delegaAn;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

OLIVA LUIGI C.F. LU0LGU73C28I234X;
– intimato –

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2011 R.G.N.
5594/2007 + 2;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato IRACE ERNESTO;
udito l’Avvocato MARZIALE GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
inammissibilità per cessata materia del contendere
con riferimento a DI GENNARO, FORGIONE, ALTAMURA,
DIANA, MANGIACAPRE, MORLINO, PIETROPAOLO; rigetto del
ricorso OLIVA, inammissibilità e in subordine rigetto
del ricorso incidentale AUTOSTRADE S.P.A., rigetto
per DONZELLI etc.

avverso la sentenza n. 1217/2011 della CORTE

R.G. n. 18244/11
Ud. 18.11.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Napoli, in accoglimento delle domande proposte da Costigliola
Luigi, Mangiacapre Domenico i Forgione Fabio, Perrella Ugo,
Pietropaolo Giuseppe, Diana Roberto, Altamura Pier Luca,
Merlino Andrea e Sommella Luigi, dichiarava la nullità del
termine apposto ai contratti dai medesimi stipulati con
Autostrade Meridionali S.p.A. nonché la sussistenza tra le parti,
a decorrere dal 12 luglio 1992, di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e condannava la società al risarcimento dei danni
a favore dei lavoratori, pari alle retribuzioni da ciascuno
percepite, a partire dalla data di notifica del ricorso introduttivo
sino alla sentenza di primo grado, da liquidarsi in separato
giudizio.
Rigettava le domande proposte da Oliva Luigi, Donzelli
Lucia, Panvino Rosaria, Mangiacapre Marco, Di Gennaro
Maurizio, Fabozzi Tarnmaro, Simeone Fulvio, i quali anch’essi
avevano chiesto dichiararsi la nullità del termine apposti ai
contratti e la conversione degli stessi in contratti a tempo
indeterminato, con le conseguenti statuizioni risarcitorie.
Avverso tale sentenza proponevano appello Oliva Luigi e,
con distinto ricorso, i lavoratori la cui domanda era stata
respinta. La sentenza veniva altresì impugnata in via principale
dalla società nei confronti dei lavoratori la cui domanda era stata
accolta e, in via incidentale, da questi ultimi per ottenere
raccoglimento della domanda anche per i contratti stipulati in
data anteriore, per i quali la domanda era stata rigettata.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza non definitiva n.
1217/11, rigettava tutti gli appelli, tranne quello proposto da Di

Con sentenza in data 14 febbraio 2007 il Tribunale di

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Gennaro Maurizio, in relazione al quale dichiarava la nullità del
termine apposto al contratto stipulato il 15 ottobre 1999,
disponendo la conversione del rapporto in rapporto a tempo
indeterminato.
Disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del
giudizio in ordine alle richieste risarcitorie dei lavoratori per i
nelle more del giudizio era intervenuta la legge n. 183 del 2010,
art. 32, che aveva disciplinato le conseguenze economiche in
tema di conversione dei rapporti a termine e che era stata
sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale, non ancora
pronunziatasi.
Avverso questa sentenza non definitiva ha proposto
autonomo ricorso per cassazione Oliva Luigi.
Ha resistito con controricorso la società, proponendo altresì
ricorso incidentale nei confronti dei lavoratori la cui domanda di
nullità dell’apposizione del termine era stata accolta da data
successiva alle loro richieste.
I predetti lavoratori e quelli la cui domanda era stata
rigettata hanno proposto ricorso incidentale.
La società ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
In data 9 settembre 2014 è stato depositato in cancelleria
atto di rinunzia alle domande da parte dei lavoratori Di Gennaro,
Forgione, Altamura, Diana, Mangiacapre Domenico, Morlino,
Pietropaolo, con contestuale accettazione della rinunzia della
società.
Per effetto di tale rinuncia il processo prosegue per i
lavoratori Oliva, Donzelli, Panvino, Mangiacapre Marco, Fabozzi
e Simeone, la cui domanda è stata rigettata, nonché per i
lavoratori Costigliola, Perrella e Sommella, la domanda dei quali
è stata accolta da data successiva rispetto alle loro richieste.

quali era stata accolta in primo grado la domanda, rilevando che

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta, ex art. 335 cod. proc. civ.,
la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
2. Come esposto nella narrativa, i lavoratori Di Gennaro,
Forgione, Altamura, Diana, Mangiacapre Domenico, Morlino,
stata accettata dalla società.
I ricorsi da costoro proposti vanno pertanto dichiarati
inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, con
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
3. A seguito della rinuncia dei suddetti lavoratori, il
presente giudizio prosegue nei confronti di Oliva, Donzelli,
Panvino, Mangiacapre Marco, Fabozzi, e Simeone, la cui
domanda è stata rigettata, nonché nei confronti di Costigliola,
Perrella e Sommella, la domanda dei quali è stata accolta da
data successiva rispetto alle loro richieste.
Oliva Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione
principale, mentre gli altri lavoratori hanno proposto ricorso
incidentale.
La società ha proposto ricorso incidentale nei confronti dei
lavoratori Costigliola, Perrella e Sommella.
4. Il ricorso principale di Oliva Luigi è articolato in due
motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo ai fini della
controversia.
Premette di essere stato assunto a termine con dieci
successivi contratti per la sostituzione di personale in ferie e che
a tali contratti hanno fatto seguito “altri contratti a termine per i
periodi successivi dell’anno, in buona sostanza, sempre con le
medesime motivazioni, però con assunzione di altro personale”.
Deduce che la Corte di merito è incorsa in contraddizione.
Prima ha infatti affermato che le assunzioni a termine erano

Pietropaolo hanno rinunziato alle domande e tale rinunzia è

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legittime, essendo state disposte, ai sensi dell’art. 23 della legge
n. 56 del 1987, per una ipotesi individuata dal contratto
collettivo (art. 2, punto 3, CCNL Autostrade: “necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
nei periodi giugno – settembre e dicembre – gennaio”) e che il
sindacato del giudice era limitato al controllo della
contratto. Successivamente ha affermato di condividere l’assunto
del primo giudice, secondo cui “i dati risultanti dai tabulati
prodotti dalla società, e quindi la superiorità delle ore di lavoro
prestate dai dipendenti assunti a termine rispetto alle ore di
assenza per ferie dei dipendenti a tempo indeterminato, non
erano rilevanti ai fini del giudizio”, affermazione quest’ultima che
“rappresenta proprio la dimostrazione della non corrispondenza
tra l’ipotesi astratta e quella concreta riportata dal contratto”.
Aggiunge il ricorrente che nei singoli contratti non sono
stati specificati gli elementi in base ai quali potere verificare la
corrispondenza tra il numero dei lavoratori assunti nel periodo
feriale con contratto a termine e quelli a tempo indeterminato
che nello stesso periodo erano in ferie; che il mero riferimento,
nei contratti, alle assenze dei lavoratori non era idoneo ad
integrare il requisito di specificità richiesto dalla legge.
4.2. Con il secondo motivo Oliva Luigi denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, d. lgs. n. 368/01 e degli
artt. 1175, 1375 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della
controversia.
Deduce che l’art. 1, comma 1, D. lgs. cit., consente
l’apposizione di un termine alla durata del contratto purché
sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
e sostitutivo.
Ribadisce di essere stato assunto con dieci successivi
contratti a termine per la sostituzione di personale in ferie e che
tali assunzioni sono state disposte per “far fronte ad esigenze di

corrispondenza tra l’ipotesi astratta e quella prevista dal

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organico del tutto abituali e costanti”, onde non erano legittime,
tanto più che nel contratto non erano stati indicati i nomi dei
lavoratori sostituiti.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto,
peraltro non necessario, essendo stato l’art. 366 bis cod. proc.
civ. abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d), L. n. 69 del 2009:
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che
consentono l’apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro subordinato debbano soggiacere anche ai principi di
correttezza e buona fede”.
5. Gli altri lavoratori, sia quelli nei cui confronti la
domanda è stata parimenti rigettata (Donzelli, Panvino,
Mangiacapre Marco, Fabozzi e Simeone), sia quelli la cui
domanda è stata accolta da data successiva rispetto a quella da
loro richiesta (Costagliola, Perrella e Sommella) hanno proposto
ricorso incidentale con unico atto e sulla base di un solo motivo,
articolato in più censure.
Denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L.
56/87, degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ., dell’art. 1 D.
Lgs. n. 368/01 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia, rilevando:
– che in base ad una corretta lettura della sentenza delle
Sezioni Unite di questa Corte n. 4588/06 nonché alle
affermazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale
n. 214/09, a fronte delle ipotesi di legittima apposizione del
termine individuate dalla contrattazione collettiva ed utilizzate
dalla società per la loro assunzione, la società medesima avrebbe
dovuto indicare il nome del lavoratore o dei lavoratori sostituiti;
– che la Corte di merito ha errato nel ritenere irrilevante, ai
fini della decisione, quanto risultante dai tabulati di provenienza
aziendale, e cioè che gli assunti a termine nel periodo feriale
erano costantemente in numero superiore ai lavoratori stabili
collocati in ferie nei medesimi periodi;

“Dica l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se le ragioni di

6

– che, dovendosi escludere la veridicità della causa
dell’apposizione del termine, i contratti erano illegittimi per non
corrispondenza tra la causale addotta e la situazione di fatto
accertata;
– che taluni contratti, ricadenti sotto la disciplina del D.
Lgs. n. 368/01, sono stati stipulati per ragioni di carattere
stato indicato il nome dei lavoratore o dei lavoratori sostituiti,
con conseguente illegittimità del termine;
– che, pur essendo stata eccepita in primo grado la
violazione dell’art. 3, lettera d), D. Lgs. n. 368/01 – secondo cui
l’apposizione di un termine alla durata del contratto non è
ammessa, tra l’altro, da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs.
19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni), tale
eccezione, peraltro non contestata dalla società, è stata ignorata
sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
6. Il ricorso incidentale della società è articolato in tre
motivi.
6.1. Con il primo motivo, denunciando plurime violazioni di
legge nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente
deduce che la Corte di merito ha ritenuto che l’assunzione dei
lavoratori Costigliola, Perrella e Sommella è avvenuta il 13 luglio
1992, e cioè il giorno dopo l’inizio dell’esecuzione della
prestazione, con la conseguente nullità dell’apposizione del
termine.
Tale assunto, aggiunge, è privo di fondamento, perché
basato su una errata valutazione delle risultanze testimoniali e
documentali.
La prova testimoniale ha infatti chiaramente dimostrato che
la data del 13 luglio 1992 non è quella di stipulazione dei
contratti, bensì quella di protocollazione degli stessi. La lettera di
assunzione è stata infatti sottoscritta il giorno precedente.

sostitutivo ed assenze per ferie. Anche in tali contratti non è

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Descrive la ricorrente la procedura delle singole assunzioni
e riporta le dichiarazioni di due testi. Rileva altresì che la Corte
di merito ha erroneamente applicato alla fattispecie il
meccanismo sanzionatorio della conversione, laddove l’art. 1,
comma 3, della legge n. 230 del 1962 stabilisce la sanzione di
inefficacia per l’assenza del requisito formale della forma scritta.
che “tutto il contratto di lavoro” debba essere stipulato
obbligatoriamente per iscritto, ma che soltanto la fissazione di
un termine debba essere formalizzata. E ciò al fme di attribuire
certezza ad un fatto (la limitata durata del rapporto)
assolutamente eccezionale. L’atto scritto è richiesto

ad

probationem e non già ad substantiam, come è confermato dal
fatto che ove il rapporto non superi i dodici giorni la scrittura
non è necessaria.
6.2. Il secondo motivo riguarda la posizione del lavoratore
Di Gennaro Maurizio. Di esso non è d’uopo occuparsi, avendo il
medesimo rinunziato alle domande, rinunzia che è stata
accettata dalla società (v. sub n. 2).
6.3. Con il terzo motivo la società denuncia plurime
violazioni di legge nonché omessa; insufficiente e contraddittoria
motivazione.
Rileva che la Corte di merito ha errato nel ritenere che ai
contratti stipulati dai lavoratori Costigliola, Perrella e Sommella,
la cui domanda era stata accolta a decorrere dal luglio 1992,
fosse applicabile la legge n. 230 del 1962. Tale legge è stata
infatti abrogata dal D. Lgs. n. 368/11, art. 11, con la
conseguenza che le controversie definite dopo l’abrogazione sono
disciplinate dalla nuova normativa.
Con l’ulteriore conseguenza che nella fattispecie in esame
non è applicabile la sanzione della conversione, vertendosi in
una tipica ipotesi di nullità di una singola clausola del contratto
che, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., comporta la nullità
dell’intero contratto.

Tale disposizione peraltro non può essere interpretata nel senso

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7. Il primo motivo del ricorso proposto da Oliva Luigi non è
fondato.
La Corte di merito, nel rigettare l’appello dal medesimo
proposto, ha rilevato che le assunzioni a termine erano legittime
perchè avvenute in base alle previsioni della contrattazione
collettiva, a ciò delegata dalla legge n. 56 del 1987, art. 23, e
In particolare, i contratti erano stati stipulati sia

“per

necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie nei periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio” (art. 2,
punto 3, CCNL Autostrade) che “per sopperire alle maggiori

esigenze dell’esazione pedaggi connesse con l’espansione del
traffico nel periodo maggio — ottobre” (art. 2, punto 2, CCNL cit.).
Ad avviso del ricorrente la Corte di merito è incorsa in
contraddizione per avere, da un lato, ritenuto che le assunzioni
fossero state effettuate in conformità alle previsioni contenute
nella contrattazione collettiva e, dall’altro, affermato che era
irrilevante ai fini della decisione che i lavoratori assunti a
termine avessero svolto, in base ai tabulati forniti dalla società,
un numero di ore superiore rispetto alle ore di assenza per ferie
dei dipendenti a tempo indeterminato.
Senonchè, a prescindere che in tale ragionamento non è
ravvisabile alcuna contraddittorietà, il ricorrente omette di
considerare che la stessa Corte ha successivamente spiegato
(pag. 19-20 della sentenza) che i dati risultanti dai tabulati non
assumevano rilievo “in considerazione dell’estrema genericità
degli stessi sotto il profilo dell’ambito territoriale, che non
coincide con quello nel quale gli attuali appellanti hanno reso la
loro prestazione lavorativa”.
Quanto, poi, alla mancata specificazione nei singoli
contratti del numero dei lavoratori assunti con contratto a
termine e di quello dei lavoratori a tempo indeterminato in ferie
nello stesso periodo, è sufficiente rilevare che tale precisazione
non è imposta da alcuna disposizione di legge, posto che, come

dalla legge n. 79 del 1983, art. 8 bis.

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chiarito dalla stessa Corte di merito, per rendere legittima
l’assunzione a termine basta che questa avvenga per una delle
ipotesi individuate dai contratti collettivi, costituendo al riguardo
l’esame congiunto delle parti sociali idonea garanzia per i
lavoratori.
8. Il secondo motivo proposto

da Oliva Giovanni è

La Corte territoriale, con riguardo ai contratti che, secondo
il ricorrente, ricadevano sotto la disciplina di cui al D. Lgs. n.
368/01, ha osservato che essa non poteva trovare applicazione
in quanto, come già ritenuto dal primo giudice, l’art. 11,
nell’abrogare la legge n. 230 del 1962 e l’art. 23 della legge n. 56
del 1987, ha disposto che le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati ai sensi del predetto art. 23
avrebbero mantenuto, in via transitoria e salvo diverse intese, la
loro efficacia fino alla scadenza dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Ha aggiunto che su tale punto i lavoratori appellanti non
avevano mosso alcuna specifica censura.
Il ricorrente con il motivo in esame, nel denunciare
violazione dell’art. 1 D. Lgs. n. 368/01, lamenta di essere stato
assunto “con ben dieci successivi contratti a termine per la
sostituzione di personale in ferie”, per far fronte “ad esigenze di
organico del tutto abituali e costanti” e senza che fossero stati
indicati nei singoli contratti i nomi dei lavoratori sostituiti.
Omette però del tutto il ricorrente di replicare al decisum
della Corte di merito e di censurare la indicata statuizione.
Omette, altresì, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 4)
cod. proc. civ., di depositare, unitamente al ricorso, i contratti a
termine asseritamente stipulati sotto la vigenza del D. Lgs. n.
368/01, incorrendo nel vizio di improcedibilità previsto dalla
anzidetta disposizione, limitandosi ad indicare, quali documenti
prodotti, quelli “già specificamente indicati nel presente ricorso”.

inammissibile.

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9. Come esposto sub n. 5, i lavoratori Donzelli, Panvino,
Mangiacapre Marco, Fabozzi e Simeone, nei cui confronti la
domanda è stata rigettata, hanno proposto ricorso incidentale
con unico atto, unitamente ai lavoratori Costagliola, Perrella e
Sommella, la cui domanda di nullità del termine apposto ai
contratti è stata accolta da data successiva rispetto a quella da

Nonostante tale diversa posizione, tutti i predetti lavoratori
hanno mosso analoghe censure alla sentenza impugnata, non
curando di distinguere le singole posizioni e, soprattutto di
depositare, al fme di porre questa Corte in condizione di
verificare il fondamento delle censure, unitamente al ricorso, i
contratti a termine da ciascuno di essi stipulati.
Si sono soffermati i ricorrenti incidentali sui principi
generali in tema di stipula dei contratti a termine nelle ipotesi
individuate, su delega del legislatore, dalla contrattazione
collettiva; sulla corrispondenza tra la causale addotta nei
contratti e la situazione aziendale effettivamente esistente; sulla
necessità di indicare nella lettera di assunzione il nome del
lavoratore o dei lavoratori sostituiti, senza alcun riferimento alla
fattispecie concreta, omettendo, come sopra evidenziato, di
produrre i singoli contratti.
Tale omissione rende improcedibile il ricorso proposto da
tutti i suddetti lavoratori, a norma dell’art. 369, comma 2, n. 4),
cod. proc. civ., che impone al ricorrente, a pena di
improcedibilità, di produrre unitamente al ricorso, i documenti
sui quali esso è fondato.
La circostanza, dedotta dai ricorrenti, secondo cui i
contratti in questione (“le produzioni di parte”) si trovano “nel
fascicolo depositato dianzi alla Corte d’Appello”, investita della
prosecuzione del giudizio a seguito della sentenza non definitiva,
non impediva, di certo, ai ricorrenti di depositare copia dei
contratti in questione.

loro richiesta.

11

10. Per completezza deve comunque aggiungersi che il
ricorso in questione è infondato.
10.1. Come più sopra osservato e come risulta dalla
sentenza impugnata, i contratti a termine sono stati stipulati
secondo le previsioni della contrattazione collettiva, a ciò
delegata dalla legge n. 56 del 1987, art. 23, e dalla legge n. 79

espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nei
periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio” (art. 2, punto 3,
CCNL Autostrade) e per “per sopperire alle maggiori esigenze

dell’esazione pedaggi connesse con l’espansione del traffico nel
periodo maggio – ottobre”. (art. 2, punto 2, CCNL cit.).
Le doglianze dei ricorrenti riguardano i contratti a termine
stipulati in base all’art. 23 sopra citato., e cioè le assunzioni
effettuate in concomitanza di assenze per ferie.
Questa Corte, in controversie sostanzialmente analoghe alla
presente, promosse da lavoratori assunti a termine da Poste
Italiane S.p.A. per “necessità di espletamento del servizio in

concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”,
ipotesi questa identica a quella di cui all’art. 2, punto 3, CCNL
cit., ha più volte affermato che per tali assunzioni non è
necessario né indicare nominativamente i lavoratori sostituiti né
allegare e provare che altri lavoratori siano stati in concreto
collocati in ferie (cfr. Cass. 17 marzo 2014 n. 6097; Cass. 30
novembre 2009 n. 25225; Cass. 28 marzo 2008 n. 8122; Cass.
28 settembre 2007 n. 20390).
L’unica condizione richiesta è che l’assunzione avvenga
nell’ambito di detto periodo (Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), non
essendo necessario che il contratto individuale contenga
specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate dalla norma
collettiva e che siano allegate e provate circostanze ulteriori
(Cass. 4 agosto 2008, n. 21092).
Tali decisioni si pongono in linea con il principio di diritto
enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 2

del 1983, art. 8 bis, e più precisamente “per necessità di

12

marzo 2006 n. 4588), secondo cui la legge 28 febbraio 1987 n.
56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la
possibilità di individuare – oltre le ipotesi tassativamente previste
dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, art. 1, e successive modifiche,
nonché dal D.L. 29 gennaio 1983 n. 17, art. 8 bis, convertito con
modificazioni dalla L. 15 marzo 1983 n. 79 – nuove ipotesi di
configura una vera e propria delega in bianco a favore dei
sindacati, i quali pertanto, non sono vincolati alla individuazione
di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle
previste per legge.
Il richiamo dei ricorrenti alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 214 del 2009 è fuori luogo, essendo stata in
quella circostanza la Consulta chiamata a verificare, tra l’altro,
se l’art. 11 D. Lgs. n. 368/11, nel sopprimere l’art. 1, comma 2,
lett. b), della legge n. 230 del 1962 e, quindi, nell’abolire l’onere
dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito quale
condizione di liceità dell’assunzione a tempo determinato di altro
dipendente, fosse costituzionalmente illegittimo, situazione
questa diversa dalla fattispecie in esame in cui è in discussione
una ipotesi di assunzione a termine individuata dalla
contrattazione collettiva in forza della delega del legislatore.
10.2. Quanto ai contratti asseritamente stipulati dai
ricorrenti sotto la vigenza del D. Lgs. n. 368/01, valgono le
stesse considerazioni svolte sub n. 8, con riguardo alla censura
svolta da Oliva Giovanni.
In particolare, in ordine dell’affermazione della Corte di
merito secondo cui la disciplina di cui al D. Lgs. dianzi indicato
non poteva trovare applicazione in quanto, come già ritenuto dal
primo giudice, l’art. 11, nell’abrogare la legge n. 230 del 1962 e
l’art. 23 della legge n. 56 del 1987, ha disposto che le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi del
predetto art. 23 avrebbero mantenuto, in via transitoria e salvo
diverse intese, la loro efficacia fino alla scadenza dei contratti

apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro,

13

collettivi nazionali di lavoro, i ricorrenti non muovono specifiche
censure, deducendo che quanto meno per i contratti stipulati
dopo la scadenza del CCNL Autostrade (31 dicembre 2003) è
applicabile il D. Lgs. n. 368/01.
E poiché tali contratti – aggiungono – sono stati stipulati
per ragioni di carattere sostitutivo ed assenze per ferie del

del lavoratore o dei lavoratori sostituiti.
Ma, a prescindere che i ricorrenti, in violazione del principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione non espongono in
quali termini hanno sottoposto all’esame della Corte di appello
tale ulteriore questione, limitandosi a richiamare la “espressa
eccezione sollevata negli atti introduttivi di giudizio di primo
grado, reiterata dettagliatamente nell’atto difensivo di appello”,
resta assorbente il rilievo che neanche detti contratti risultano
depositati unitamente al ricorso per cassazione, con conseguente
improcedibilità del motivo ex art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc.
civ.
10.3. La censura relativa alla violazione dell’art. 3, lettera
d), D. Lgs. n. 368/01 – secondo cui l’apposizione di un termine
alla durata del contratto non è ammessa, tra l’altro, da parte
delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e
successive modificazioni -, è inammissibile.
Trattasi infatti di questione non affrontata dalla Corte di
merito, che i ricorrenti deducono di avere proposto in appello,
senza tuttavia precisarne i termini, facendo rinvio ad atti
difensivi non prodotti in questo giudizio.
11. egkeltt ricorso incidentale proposto dalla società è
infondato.
11.1. La Corte di merito ha accertato, attraverso la prova
testimoniale e documentale, che la stipula dei contratti a termine
dei lavoratori qui interessati (Costigliola, Perrella e Sommella) è

personale, essi sono illegittimi, non contenendo la indicazione

14

avvenuta il 13 luglio 1992, e quindi il giorno dopo l’inizio della
prestazione lavorativa.
Ha rilevato al riguardo che l’assunto della società, secondo
cui i lavoratori, convocati il 10 luglio 1992, avrebbero in
quell’occasione sottoscritto i contratti che poi sarebbero stati
protocollati il 13 luglio 1992, non ha trovato alcun riscontro. Ed
data di sottoscrizione, mentre l’unica data certa era quella del 13
luglio 1992, apposta con un timbro, in alto a sinistra, sui
contratti, data che coincideva con quella di protocollazione dei
contratti.
Gli stessi dipendenti della società, tra cui il capo del
personale – ha aggiunto la Corte – avevano del resto confermato
che le lettere di assunzione del personale a termine venivano
prima sottoposte alla firma del dirigente, poi protocollate ed
infine sottoscritte dai lavoratori.
E poiché, ha concluso la Corte, la forma scritta del
contratto a termine è richiesta ad substantiam e l’apposizione del
termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto,
deve essere coeva od anteriore all’inizio del rapporto lavorativo,
la clausola di apposizione del termine era da considerare nulla,
con la conseguente conversione del rapporto a termine in
rapporto a tempo indeterminato.
Alla stregua di tali argomentazioni, non si ravvisano nella
sentenza impugnata i denunziati vizi di motivazione, avendo la
Corte di merito compiutamente spiegato le ragioni della propria
decisione con una motivazione congrua, coerente e priva di vizi
logico-giuridici, resa sulla scorta di accertamenti di fatto e
valutazioni incensurabili in questa sede.
La società ripropone in questa sede le medesime censure
cui il giudice d’appello ha dato adeguata risposta, chiedendo
sostanzialmente un riesame della vicenda, senza considerare che
il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di
merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della

infatti accanto alla firma dei lavoratori non risultava apposta la

15

sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio
impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata
dall’ambito della denuncia dei vizi previsti dall’art. 360 cod. proc.
civ.
In altre parole, non è consentito alla Corte di cassazione
riesaminare e valutare il merito della causa, essendo ammessa la
e della coerenza logica-formale, delle argomentazioni svolte da
tale giudice, al quale spetta in via esclusiva il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare
l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi
sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti. Di conseguenza, il preteso vizio di
motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito,
sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente)
esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti
o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto
tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico
posto a base della decisione (cfr., tra le altre, Cass. n.
9716/2000; Cass. n. 2399/04; Cass. n. 18214/06; Cass. n.
9368/06).
11.2. Quanto alle dedotte violazioni di legge, è sufficiente
rilevare che la Corte di merito si è correttamente adeguata ai
principi affermati in materia da questa Corte, secondo cui
l’apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare
da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all’inizio del
rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione
di volontà e l’apposizione del termine siano contenuti in un unico
documento (Cass. 11 dicembre 2002 n. 17674; Cass. 14 luglio

sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica

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2011 n. 15494 e, in precedenza, Cass. 27 febbraio 1998 n.
2211).
Secondo tale indirizzo, la forma scritta è richiesta

ad

substantiam e la sua mancanza fa sì che il contratto si reputi a
tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 17674/02 e Cass. 16473/09
cit.).

cui la legge n. 230 del 1962 (come del resto il D. Lgs. n. 368/01),
in tema di disciplina del contratto a termine, dopo aver fissato,
in via generale, la presunzione di sussistenza di un rapporto a
tempo indeterminato, stabilisce espressamente che l’apposizione
del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto,
dovendosi ritenere, in difetto, l’operatività della predetta
presunzione.
11.3. E’ infme privo di fondamento l’assunto della società,
secondo cui ai contratti in questione non sarebbe applicabile la
legge n. 230 del 1962, essendo stata questa abrogata dal D. Lgs.
n. 368/11, art. 11, con conseguente applicazione della nuova
normativa.
Deve infatti anche qui ribadirsi il principio secondo cui in
materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, la L.
28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che attribuisce alla
contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove
ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare
applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.
368 del 2001, che pure ne reca la formale abrogazione, in
relazione alle clausole dei contratti collettivi di lavoro
precedentemente stipulati sotto la vigenza della L. del 1987 ed
ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in vigore del
citato decreto legislativo fino alla scadenza dei contratti collettivi
(cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21092; Cass. 3 gennaio
2014 n. 27).
12. In conclusione i ricorsi, principale ed incidentali, vanno
rigettati.

Dello stesso avviso è Cass. 13 aprile 2007 n. 8903, secondo

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L’esito di tali ricorsi giustifica la compensazione tra le parti
delle spese del presente giudizio.
P. Q . M .
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile per
sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto da Di
Gennaro Maurizio, Forgione Fabio, Altamura Pier Luca, Diana
Giuseppe.
Rigetta il ricorso proposto da Oliva eOgallg e i ricorsi incidentali
proposti da tutti gli altri lavoratori e dalla società.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma in data 18 novembre 2014.

Roberto, Mangiacapre Domenico, Morlino Andrea, Pietropaolo

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