Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9890 del 09/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 09/04/2019), n.9890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 757-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato BISCARDI VALERIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI RICCO PASQUALE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARTA ENZA.

Fatto

RITENUTO

Che:

C.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise, n. 293/1/17 dep. 25/5/17, che ne ha respinto l’appello su impugnazione del diniego di rimborso per imposta ipotecaria 2007, asseritamente versata in eccedenza in occasione della dichiarazione di successione del padre C.G., in relazione alla casa coniugale, sulla quale spettava il diritto di abitazione alla madre della ricorrente, moglie del defunto C., M.I., ancorchè non indicata fra gli eredi nella dichiarazione di successione e in mancanza di dichiarazione della stessa di voler usufruire delle agevolazioni, L. n. 342 del 2000, ex art. 69, comma 3.

La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, con decisione riformata dalla CTR, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, che aveva proceduto alla liquidazione delle imposte sulla base dei valori indicati nella dichiarazione di successione, in mancanza di dichiarazione di volontà del coniuge superstite “di volersi avvalere della normativa tributaria agevolativa per l’acquisto della prima casa”, dichiarando non sussistere il diritto al rimborso richiesto.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo che una diversa liquidazione delle imposte avrebbe potuto essere conseguita esclusivamente a seguito di presentazione di dichiarazione di successione integrativa o modificativa, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 28, entro 12 mesi dall’apertura della successione; inoltre ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 4, le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell’art. 1 della tariffa “sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione”, e quindi solo con le predette modalità. Per fruire dell’agevolazione bisognava pertanto indicare il coniuge superstite fra i successori, e/o presentare dichiarazione correttiva; in caso contrario manca una diretta relazione fra il bene e il soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 28 e 31; D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 17; L. 342 del 2000, art. 4; L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere la CTR ritenuto, pur non contestando il diritto di abitazione del coniuge superstite, ex art. 540 c.c., che per fruire delle agevolazioni cd. prima casa sarebbe stato necessario che gli eredi presentassero dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 28, entro 12 mesi dall’apertura della successione. Rileva che la dichiarazione integrativa o modificativa va presentata nel diverso caso in cui vengano modificate le quote, senza che aumenti il valore dell’asse ereditario. Nella dichiarazione di successione era stata evidenziata, peraltro, la presenza del diritto di abitazione del coniuge sulla casa per la quale sussisteva il beneficio, con conseguente diritto al beneficio dell’agevolazione prima casa, qualora sussistano le condizioni di legge.

2. Il motivo è infondato

3. Va premesso che il diritto di abitazione, riservato dall’art. 540 c.c., comma 2, al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato “ex lege”, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all’art. 649 c.c., comma 2, al momento dell’apertura della successione.

4. Va premesso ancora che l’agevolazione, prevista nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, Tariffa allegata all’imposta di registro, si applica a tutti gli atti comportanti …. il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di case di abitazione non di lusso, in presenza di una pluralità di requisiti soggettivi ed oggettivi (tipologia dell’immobile, ubicazione dello stesso, assenza di altri diritti immobiliari nello stesso Comune, novità nel godimento dell’agevolazione), per cui spetta, nel ricorrere degli stessi requisiti, anche nel caso di abitazioni (non di lusso e relative pertinenze) acquistate per successione o per donazione, in base a quanto previsto dalla L. n. 34 del 2000, art. 69.

5. Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, che considera sufficiente ai fini del riconoscimento dell’esenzione d’imposta l’avere indicato nella dichiarazione di successione la presenza del diritto di abitazione del coniuge sulla casa per la quale sussisteva il beneficio (agevolazione cd. prima casa), va qui rilevato che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare implica per il titolare il beneficio solo se sussistono le condizioni di legge, che devono essere comunque invocate dal richiedente. Trattasi di norma agevolativa, e quindi di stretta interpretazione, per cui spettava al contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando una dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 28, entro 12 mesi dall’apertura della successione.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, per il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo. Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2019

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