Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 989 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 989 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 20268-2010 proposto da:
FALLA

CARMELO

FLLCML36H021535B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA DI BRUNO 52,
presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LICITRA LUCA
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

2168

RAIMONDO CARMELO;
– intimato –

nonchè da

1

Data pubblicazione: 20/01/2014

RAIMONDO CARMELO RMNCML40A0115350,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RICCOTTI FRANCESCO con studio in 97018
SCICLI (RG), VIA G. MARCONI 7 giusta delega in atti;

contro

FALLA

FLLCML36H021535B,

CARMELO

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA DI BRUNO 52,
presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LICITRA LUCA
giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 708/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 17/06/2009, R.G.N.
950/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

– ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Falla Carmelo intimava a Raimondo Carmelo sfratto per
finita locazione da un immobile ad uso abitativo (sito in
Sciclí, via Schírò 11), assumendo che il contratto

disdetta inviata il 14.1.2006.
Costituendosi in giudizio, l’intimato contestava che il
contratto fosse scaduto.
Il Tribunale di Modica emetteva, dapprima, ordinanza
non impugnabile di rilascio (che veniva eseguita il
28.5.2007) e, successivamente, sentenza (n. 351/2007) con
cui rigettava la domanda attorea e, altresì, la domanda
proposta dall’intimato ex art. 3, co. 3 della l. n. 431/98.
Interposto appello dal Raimondo (che deduceva, in
particolare, che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi
in ordine alla cessazione dell’efficacia dell’ordinanza non
impugnabile di rilascio e sul diritto del conduttore di
rientrare nella disponibilità dell’immobile), il Falla
proponeva appello incidentale volto, fra l’altro, ad
accertare che il contratto era cessato alla scadenza
indicata dal locatore e a sentir dichiarare
l’inammissibilità della domanda ríconvenzionale proposta
dal conduttore.
La Corte d’Appello di Catania, pronunciata in corso di
causa ordinanza ex art. 700 C.P.C. con cui disponeva che il

stipulato il 7.10.98- era scaduto il 7.10.2006, a seguito

Falla consentisse al Raimondo di rientrare nella detenzione
dell’appartamento (ordinanza cui il locatore dava spontanea
attuazione), emetteva sentenza n. 708/09 con la quale, in
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che
il contratto sarebbe scaduto il 7.10.10 e fissava il

Avverso tale sentenza, il Falla ha proposto ricorso per
Cassazione affidato a quattro motivi, successivamente
illustrati da memoria (con la quale ha dichiarato di
rinunciare al quarto motivo); ha resistito il Raimondo con
controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale,
illustrato da memoria, al quale il Falla ha replicato con
proprio controricorso.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1. Al ricorso in esame si applica il disposto dell’art.
366 bis C.P.C. -inserito nel codice di rito dall’art. 6 del
D. Lgs n. 40/2006 ed abrogato dall’art. 47, co. l, lett. d)
della L. n. 69/2009- in quanto la sentenza è stata
pubblicata in data 17.6.2009.
2.

Col primo motivo di ricorso, il Falla deduce

“violazione degli artt. 2 e 14 l. 9.12.1998 n. 431, in
relazione all’art. 360 n. 3 C.P.C.”, formulando il seguente

quesito di diritto:
degli

artt.

2 e 14

“dica la Suprema Corte se, ai sensi
L.

431/98, un rapporto di locazione

sorto con scrittura del 7.10.98, non cessato

4

alla prima

rilascio per il 7.1.11.

scadenza del 7.10.2002 in quanto rinnovatosi tacitamente,
transiti in toto nel regime previsto dalla 1. 431/1998 e
quindi possa farsi cessare dal locatore per la successiva
scadenza del 7.10.2006 solo

in

presenza dei tassativi

motivi di cui agli art. 3 L. 431/98 (come ritenuto dalla

essendosi mai rinnovato alla data di entrata in vigore
della L. 431/1998 (30.12.1998), continui ad essere
assoggettato, per tutta la sua durata alla L.

392/1978 e

quindi possa farsi cessare dal locatore per la scadenza del
7.10.2006 con

disdetta non ~portata

dai motivi di cui

all’art. 3 L. 431/1998 (come ritenuto dal ricorrente)”.
2.1. Il motivo (ammissibile in quanto specifico e
sorretto da un quesito che costituisce un’adeguata sintesi
giuridica della questione di diritto rilevante per la
decisione della presente controversia) ripropone il tema
della sorte dei contratti sorti nella vigenza della l. n.
392/78 e transitati nella nuova disciplina della l. 431/98
e interroga sulla necessità (o meno) che la disdetta
successiva alla rinnovazione tacita avvenuta sotto la
vigenza della l. n. 431/98 sia qualificata da uno dei
motivi indicati dall’art. 3 della stessa legge.
Sul punto, non sussistono ragioni per discostarsi
dall’orientamento ormai consolidato di questa Corte,
secondo cui l’art. 2, ult. co . della l. n. 431/98

“va

interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova

5

Corte territoriale) ovvero se lo stesso contratto, non

tacitamente nella vigenza della nuova legge, per la
mancanza

di

una

disdetta

che il locatore avrebbe potuto

fare, ma che non ha fatto, il rapporto resta assoggettato
alla nuova disciplina” e ciò “integralmente e quindi con
riferimento anche alla doppia durata quadriennale”

(Cass.

di comunicare disdetta motivata ai sensi dell’art. 3.
3. Il secondo (“violazione degli artt. 667, 418 e 447
bis C.P.C. in relazione all’art. 360 n. 4 C.P.C.”) e il
terzo motivo del ricorso principale (“violazione dell’art.
700 C.P.C. in relazione all’art. 360 n. 4 C.P.C.”) vanno
trattati congiuntamente in quanto concernono entrambi la
domanda del conduttore volta a riottenere la detenzione
dell’immobile, sotto i diversi profili dell’ammissibilità
della domanda e della rilevanza dell’esame della questione
stessa di ammissibilità (esclusa dalla sentenza impugnata).
3.1. Atteso che la questione del ripristino della
detenzione dell’immobile in favore del Raimondo risulta
superata -in via di fatto- dalla già avvenuta riconsegna
del bene al conduttore (in forza dell’ordinanza cautelare
emessa nel procedimento di appello), nonché -in punto di
diritto- dalla pronuncia che ha individuato la scadenza del
contratto nella data del 7.10.2010, il rigetto del primo
motivo del ricorso (con conferma della scadenza individuata
dalla Corte territoriale) consente di escludere la

6

n. 14866/2013; conf., Cass. n. 7985/10), salva la facoltà

persistenza di un interesse del ricorrente all’esame dei
motivi (che debbono intendersi assorbiti).
4. Non deve provvedersi in ordine al quarto motivo del
ricorso principale, atteso che la rinuncia contenuta nella
memoria ex art. 378 C.P.C. ha ridotto l’ambito

riguardo, va evidenziato che, secondo il più recente e
consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.
11154/2006), la rinuncia al singolo motivo non è soggetta
alla disciplina prevista dall’art. 390 C.P.C. per la
rinuncia all’intera impugnazione (tanto che “può essere
rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del
difensore e non esige … un ulteriore mandato speciale o, in
mancanza di esso, la sottoscrizione della rinunzia anche
dalla parte”) e, pertanto, produce effetto a prescindere
dal compimento delle attività previste dall’ult. co. del
predetto art. 390 C.P.C. (non effettuate nel caso di
specie).
5.

Il motivo di gravame incidentale proposto dal

Raimondo (“violazione dell’art. 56 L. 392/1978 in relazione
all’art. 360 n. 3 C.P.C.”) risulta inammissibile in quanto,
benché illustrato a pag. 7 del controricorso, non trova
riscontro nelle richieste conclusive dell’intimato (che ha
insistito soltanto per il rigetto del ricorso e per ogni
consequenziale pronuncia in ordine alle spese del giudizio
di legittimità).

7

dell’impugnazione del Falla ai primi, tre motivi; al

6. Sussistono giustificati motivi per l’integrale
compensazione delle spese di questo giudizio in quanto
l’orientamento giurisprudenziale ribadito al punto 2.1 si è
consolidato dopo l’introduzione della lite.
P.Q.M.

principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi e
inammissibile il ricorso incidentale; compensa
integralmente le spese del presente giudizio.
Roma, 20.11.2013

Il Consigliere est.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso

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