Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 989 del 20/01/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 989 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SESTINI DANILO
SENTENZA
sul ricorso 20268-2010 proposto da:
FALLA
CARMELO
FLLCML36H021535B,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA DI BRUNO 52,
presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LICITRA LUCA
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
2168
RAIMONDO CARMELO;
– intimato –
nonchè da
1
Data pubblicazione: 20/01/2014
RAIMONDO CARMELO RMNCML40A0115350,
elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RICCOTTI FRANCESCO con studio in 97018
SCICLI (RG), VIA G. MARCONI 7 giusta delega in atti;
contro
FALLA
FLLCML36H021535B,
CARMELO
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA DI BRUNO 52,
presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LICITRA LUCA
giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 708/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 17/06/2009, R.G.N.
950/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
2
– ricorrente incidentale –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Falla Carmelo intimava a Raimondo Carmelo sfratto per
finita locazione da un immobile ad uso abitativo (sito in
Sciclí, via Schírò 11), assumendo che il contratto
disdetta inviata il 14.1.2006.
Costituendosi in giudizio, l’intimato contestava che il
contratto fosse scaduto.
Il Tribunale di Modica emetteva, dapprima, ordinanza
non impugnabile di rilascio (che veniva eseguita il
28.5.2007) e, successivamente, sentenza (n. 351/2007) con
cui rigettava la domanda attorea e, altresì, la domanda
proposta dall’intimato ex art. 3, co. 3 della l. n. 431/98.
Interposto appello dal Raimondo (che deduceva, in
particolare, che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi
in ordine alla cessazione dell’efficacia dell’ordinanza non
impugnabile di rilascio e sul diritto del conduttore di
rientrare nella disponibilità dell’immobile), il Falla
proponeva appello incidentale volto, fra l’altro, ad
accertare che il contratto era cessato alla scadenza
indicata dal locatore e a sentir dichiarare
l’inammissibilità della domanda ríconvenzionale proposta
dal conduttore.
La Corte d’Appello di Catania, pronunciata in corso di
causa ordinanza ex art. 700 C.P.C. con cui disponeva che il
stipulato il 7.10.98- era scaduto il 7.10.2006, a seguito
Falla consentisse al Raimondo di rientrare nella detenzione
dell’appartamento (ordinanza cui il locatore dava spontanea
attuazione), emetteva sentenza n. 708/09 con la quale, in
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che
il contratto sarebbe scaduto il 7.10.10 e fissava il
Avverso tale sentenza, il Falla ha proposto ricorso per
Cassazione affidato a quattro motivi, successivamente
illustrati da memoria (con la quale ha dichiarato di
rinunciare al quarto motivo); ha resistito il Raimondo con
controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale,
illustrato da memoria, al quale il Falla ha replicato con
proprio controricorso.
moTrvI
DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto dell’art.
366 bis C.P.C. -inserito nel codice di rito dall’art. 6 del
D. Lgs n. 40/2006 ed abrogato dall’art. 47, co. l, lett. d)
della L. n. 69/2009- in quanto la sentenza è stata
pubblicata in data 17.6.2009.
2.
Col primo motivo di ricorso, il Falla deduce
“violazione degli artt. 2 e 14 l. 9.12.1998 n. 431, in
relazione all’art. 360 n. 3 C.P.C.”, formulando il seguente
quesito di diritto:
degli
artt.
2 e 14
“dica la Suprema Corte se, ai sensi
L.
431/98, un rapporto di locazione
sorto con scrittura del 7.10.98, non cessato
4
alla prima
rilascio per il 7.1.11.
scadenza del 7.10.2002 in quanto rinnovatosi tacitamente,
transiti in toto nel regime previsto dalla 1. 431/1998 e
quindi possa farsi cessare dal locatore per la successiva
scadenza del 7.10.2006 solo
in
presenza dei tassativi
motivi di cui agli art. 3 L. 431/98 (come ritenuto dalla
essendosi mai rinnovato alla data di entrata in vigore
della L. 431/1998 (30.12.1998), continui ad essere
assoggettato, per tutta la sua durata alla L.
392/1978 e
quindi possa farsi cessare dal locatore per la scadenza del
7.10.2006 con
disdetta non ~portata
dai motivi di cui
all’art. 3 L. 431/1998 (come ritenuto dal ricorrente)”.
2.1. Il motivo (ammissibile in quanto specifico e
sorretto da un quesito che costituisce un’adeguata sintesi
giuridica della questione di diritto rilevante per la
decisione della presente controversia) ripropone il tema
della sorte dei contratti sorti nella vigenza della l. n.
392/78 e transitati nella nuova disciplina della l. 431/98
e interroga sulla necessità (o meno) che la disdetta
successiva alla rinnovazione tacita avvenuta sotto la
vigenza della l. n. 431/98 sia qualificata da uno dei
motivi indicati dall’art. 3 della stessa legge.
Sul punto, non sussistono ragioni per discostarsi
dall’orientamento ormai consolidato di questa Corte,
secondo cui l’art. 2, ult. co . della l. n. 431/98
“va
interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova
5
Corte territoriale) ovvero se lo stesso contratto, non
tacitamente nella vigenza della nuova legge, per la
mancanza
di
una
disdetta
che il locatore avrebbe potuto
fare, ma che non ha fatto, il rapporto resta assoggettato
alla nuova disciplina” e ciò “integralmente e quindi con
riferimento anche alla doppia durata quadriennale”
(Cass.
di comunicare disdetta motivata ai sensi dell’art. 3.
3. Il secondo (“violazione degli artt. 667, 418 e 447
bis C.P.C. in relazione all’art. 360 n. 4 C.P.C.”) e il
terzo motivo del ricorso principale (“violazione dell’art.
700 C.P.C. in relazione all’art. 360 n. 4 C.P.C.”) vanno
trattati congiuntamente in quanto concernono entrambi la
domanda del conduttore volta a riottenere la detenzione
dell’immobile, sotto i diversi profili dell’ammissibilità
della domanda e della rilevanza dell’esame della questione
stessa di ammissibilità (esclusa dalla sentenza impugnata).
3.1. Atteso che la questione del ripristino della
detenzione dell’immobile in favore del Raimondo risulta
superata -in via di fatto- dalla già avvenuta riconsegna
del bene al conduttore (in forza dell’ordinanza cautelare
emessa nel procedimento di appello), nonché -in punto di
diritto- dalla pronuncia che ha individuato la scadenza del
contratto nella data del 7.10.2010, il rigetto del primo
motivo del ricorso (con conferma della scadenza individuata
dalla Corte territoriale) consente di escludere la
6
n. 14866/2013; conf., Cass. n. 7985/10), salva la facoltà
persistenza di un interesse del ricorrente all’esame dei
motivi (che debbono intendersi assorbiti).
4. Non deve provvedersi in ordine al quarto motivo del
ricorso principale, atteso che la rinuncia contenuta nella
memoria ex art. 378 C.P.C. ha ridotto l’ambito
riguardo, va evidenziato che, secondo il più recente e
consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.
11154/2006), la rinuncia al singolo motivo non è soggetta
alla disciplina prevista dall’art. 390 C.P.C. per la
rinuncia all’intera impugnazione (tanto che “può essere
rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del
difensore e non esige … un ulteriore mandato speciale o, in
mancanza di esso, la sottoscrizione della rinunzia anche
dalla parte”) e, pertanto, produce effetto a prescindere
dal compimento delle attività previste dall’ult. co. del
predetto art. 390 C.P.C. (non effettuate nel caso di
specie).
5.
Il motivo di gravame incidentale proposto dal
Raimondo (“violazione dell’art. 56 L. 392/1978 in relazione
all’art. 360 n. 3 C.P.C.”) risulta inammissibile in quanto,
benché illustrato a pag. 7 del controricorso, non trova
riscontro nelle richieste conclusive dell’intimato (che ha
insistito soltanto per il rigetto del ricorso e per ogni
consequenziale pronuncia in ordine alle spese del giudizio
di legittimità).
7
dell’impugnazione del Falla ai primi, tre motivi; al
6. Sussistono giustificati motivi per l’integrale
compensazione delle spese di questo giudizio in quanto
l’orientamento giurisprudenziale ribadito al punto 2.1 si è
consolidato dopo l’introduzione della lite.
P.Q.M.
principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi e
inammissibile il ricorso incidentale; compensa
integralmente le spese del presente giudizio.
Roma, 20.11.2013
Il Consigliere est.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso