Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9889 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7834-2019 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. Fiordo Tatone;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2085/2017 del TRIBUNALE di PESCARA,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. Riccardo Lavore ha proposto ricorso nei confronti di G.A., davanti al Tribunale di Pescara, chiedendo che fosse condannata a pagargli la somma dovuta per l’espletamento di attività professionale in suo favore, in un giudizio in materia di responsabilità medica.

La resistente si è costituita in giudizio, chiedendo che i compensi venissero liquidati in conformità a quanto stabilito nel giudizio di merito nel quale l’attività professionale era stata svolta.

Il Tribunale, respinte tutte le eccezioni della resistente, con ordinanza collegiale del 25 luglio 2018 ha condannato la G. a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 10.510, oltre il 15 per cento per rimborso forfetario, IVA e C.P.A., e con il carico delle spese di lite.

Ha osservato il Tribunale che le competenze dovevano essere liquidate in base alla tariffa ed al valore della causa e che appariva equo applicare i valori medi dello scaglione da Euro 52.000 ad Euro 260.000, pervenendo in tal modo alla somma complessiva di Euro 18.802; somma dalla quale, però, doveva essere detratta quella di Euro 8.292, che lo stesso avvocato ricorrente aveva riconosciuto essergli stata versata in precedenza dalla cliente.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale propone ricorso l’avv. Riccardo Lavore con atto affidato ad un unico motivo.

G.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente detratto dall’importo di Euro 18.802 quello di Euro 8.952, somma che era stata dalla G. corrisposta al lordo; mentre da quella somma dovevano essere sottratte l’IVA, pari ad Euro 791,72, e la c.p.A. pari ad Euro 183,59; oltre a ciò, il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere in suo favore le somme di Euro 348 a titolo di contributo unificato, Euro 24,5 per spese di notifica dell’atto introduttivo, Euro 29,80 per intimazione e notifica testi, per un ammontare di Euro complessivo di Euro 402,30.

Secondo il ricorrente, la debenza di dette somme risulterebbe documentata in atti, col risultato che la G. avrebbe versato in suo favore la minore somma di Euro 6.914,39, per cui residuerebbe in favore del professionista il credito di Euro 11.881,61.

1.1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente infatti – dopo aver premesso che il giudizio nel quale egli aveva prestato l’attività professionale si era concluso con una sentenza di condanna, in favore della G., al pagamento della somma di Euro 5.985,94, con il carico delle spese – si limita ad osservare di aver fornito la prova “in atti” della fondatezza della sua domanda. In realtà, però, il ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè si limita a richiamare atti (fatture) senza indicare nè se nè dove tali atti siano stati messi a disposizione di questa Corte.

In tal modo, quindi, il ricorso si risolve nella generica sollecitazione ad un nuovo esame di merito, incompatibile con la natura del giudizio di cassazione.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA