Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9889 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9889 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BONIO Enzo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Michele Gullo, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Francesco Battaglia in Roma, via Gennaro Cassiani, n. 126;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro

tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio presso gli Uffici di

quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– con troricorrente

,
‘4 t /4

Data pubblicazione: 14/05/2015

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato il 6 dicembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 6 dicembre 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso per equa riparazione proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da Enzo Bonio per mancato rispetto del termine
di durata ragionevole del processo presupposto, rilevando

che

la parte ricorrente non aveva provveduto, nel termine assegnato, alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto
con il quale era stata fissata l’udienza;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Bonio ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 maggio
2013, sulla base di un motivo;
che, in esito alla rinnovazione della notifica del ricorso,
disposta con ordinanza interlocutoria di questa Corte 30 giugno 2014, n. 14835, ed eseguita dal ricorrente il 23 luglio
2014, l’intimato Ministero si è costituito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;

– 2 –

Giusti;

che con l’unico motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, 154 cod.
proc. civ. e 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo) ci si duole che la Corte d’appello abbia dichiarato

rispetto del termine di decadenza, in conseguenza dell’omessa
notifica alla controparte unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza di comparizione delle pari;
che il motivo è fondato;
che questa Corte, a Sezioni Unite (sent. 12 marzo 2014, n.
5700), ha infatti stabilito il principio secondo cui, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo,
il termine per la notifica del ricorso e del decreto di

fissa-

zione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non es-

sendo previsto espressamente dalla legge: ne consegue che il
giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro
il quale rinnovare la notifica;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e
la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di
Catanzaro;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
5.

.

-3

improcedibile il ricorso per equa riparazione, depositato nel

e

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impugnato e

rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazio-

ne, ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

da Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 a-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon-

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