Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9889 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5086-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

FABIETTI & GRANDI SRL, in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4 presso

lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHIESI MAURO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 19/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che si riporta al

ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato GIGLI GIUSEPPE, che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

1. Con sentenza n. 44/16/05, notificata l’I.12.05, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dalla Fabietti e Grandi s.r.l. avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti della cartella esattoriale, notificatale dal Concessionario per la riscossione di Bologna per il recupero di imposta relativa all’anno 1988, a fronte della presentazione, da parte della predetta società, di dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 413 del 1991, seguita da pagamento parziale degli importi dovuti da parte della contribuente.

2. La CTR – condividendo le argomentazioni della contribuente – riteneva, invero, che la presentazione della dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 50 consentisse alla medesima di compensare il debito fiscale per la terza rata del condono, non versata, con il credito derivante dal versamento degli acconti delle dichiarazioni annuali, secondo le rispettive liquidazioni mensili o trimestrali.

3. Per la cassazione della sentenza n. 44/16/05 hanno proposto ricorso – nei confronti della società Fabietti e Grandi s.r.l. – il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, al quale l’intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente. Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, o addirittura – come nella specie – abbia instaurato il contraddittorio soltanto nei confronti di quest’ultimo, deve ritenersi veri-ficata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio. Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Passando, quindi, all’esame dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, rileva la Corte che l’amministrazione ha proposto, avverso l’impugnata sentenza, un’unica censura, con la quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, artt. 45 e 51 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28 e 30.

2.1. Sostiene, invero, l’Ufficio che la CTR dell’Emilia Romagna avrebbe erroneamente ritenuto compensabile la terza rata relativa alla dichiarazione integrativa – presentata dalla Fabietti e Grandi s.r.l., al fine di sanare, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 49 e ss. l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IVA per gli anni dal 1988 al 1990 – con il credito che la contribuente vanterebbe per i versamenti periodici di imposta effettuati, negli anni suindicati, in acconto della dichiarazione annuale.

2.2. Il motivo è pienamente fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2.2.1. Osserva, per vero, la Corte che in tema di condono fiscale della L. n. 413 del 1991, ex artt. 49 e 50 in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute a seguito della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, l’Ufficio deve – a norma della L. n. 413 del 1991, artt. 39 e 51 – iscrivere a ruolo gli importi prescritti (con soprattassa ed interessi), non potendo procedere direttamente all’accertamento del credito nelle forme ordinarie, e deve, poi, emettere la relativa cartella esattoriale. Il che è puntualmente avvenuto nel caso concreto, come si evince sia dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sia dalla stessa sentenza impugnata. Ne consegue che, qualora il pagamento della somma dovuta in base alla dichiarazione integrativa non sia stato effettuato neppure a seguito dell’iscrizione a ruolo disposta ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 4 secondo quanto previsto dalla L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 8 e, comunque, prima dell’azione esecutiva, ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 18 la definizione della pendenza tributaria rimane priva di effetto ed il debitore decade definitivamente dal beneficio del condono (cfr, Cass. 15172/06, 20740/06, 27223/06, 6620/02).

2.2.2. Tanto premesso in via di principio, è pertanto di tutta evidenza l’erroneità dell’impugnata sentenza, laddove ha ritenuto sic et simpliciter compensabile il debito di imposta per il condono, con le somme versate dal contribuente a titolo di acconto derivante dalle liquidazioni periodiche dell’IVA. Ed invero, va rilevato al riguardo che, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 la dichiarazione annuale ai fini IVA deve contenere l’indicazione degli acconti periodici versati dal contribuente nell’anno di riferimento, nonchè delle relative detrazioni operabili, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. Il successivo art. 30, comma 2, prevede, poi, che il contribuente – qualora dalla stessa dichiarazione risulti che l’ammontare detraibile, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 28 aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili – ha il “diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo”, oppure di chiederne il rimborso, a norma dei commi 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.

Orbene, il suesposto quadro normativo di riferimento ancora, senza ombra di dubbio, il diritto del contribuente alla compensazione dell’eventuale credito di imposta – determinato dall’eccedenza dell’IVA versata rispetto a quella dovuta – alla presentazione della dichiarazione annuale per l’anno successivo a quello nel quale tale eccedenza si è verificata. Sicchè la mancata esposizione di detto credito nella dichiarazione annuale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 ed – a fortiori – l’omessa presentazione di tale dichiarazione, comportano, indefettibilmente, la perdita del diritto a portare il credito in compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta.

2.2.3. Ciò premesso, è del tutto indubitabile, a giudizio della Corte, che siffatto modus operandi non può non essere seguito dal contribuente anche nel caso in cui intenda avvalersi del condono, ai sensi della L. n. 413 del 1991. Ed invero, è di tutta evidenza che l’art. 50 della suindicata legge, ammettendo i contribuenti a presentare le dichiarazioni annuali omesse, e ricollegando a tale adempimento l’effetto della rimozione di ogni vicenda sanzionatoria correlata alla pregressa violazione dell’obbligo di dichiarazione da parte dei contribuenti medesimi, finisce con l’attribuire a tali dichiarazioni sostitutive una valenza analoga a quella riservata alla dichiarazione IVA omessa.

Se ne deve necessariamente inferire, ad avviso della Corte, che la mancata tempestiva presentazione della dichiarazione IVA annuale è inidonea a determinare, di per sè, la perdita del diritto del contribuente a far valere il credito di imposta; a condizione, tuttavia, che detto credito, dal contribuente medesimo assertivamente vantato, sia fatto valere nelle stesse forme previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 (cfr. Cass. 10663/01), ossia chiedendone la detrazione nella dichiarazione sostitutiva e integrativa di cui agli L. n. 413 del 1991, artt. 49 e 50.

2.2.4. Stando così le cose, dunque, è del tutto chiaro che non giova affatto alla tesi del contribuente – come erroneamente ritenuto dal giudice di appello – il menzionato precedente tratto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10663/01), atteso che nell’ipotesi da esso considerata il contribuente aveva regolarmente riportato il credito di imposta nella dichiarazione – sostitutiva di quella annuale omessa – di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 50. Nel caso concreto, per contro, dalla stessa decisione impugnata si evince chiaramente, che il contribuente ha del tutto omesso di dedurre, nella dichiarazione presentata ai sensi della norma suindicata, il credito di imposta, conseguente ai versamenti periodici effettuati, dalla somma dovuta in forza della predetta dichiarazione, limitandosi ad operare tout court la compensazione dei relativi importi, e senza versare la terza rata dovuta all’erario per il condono richiesto.

Siffatta condotta – contrariamente all’assunto del giudice a quo – ha, pertanto, determinato la definitiva decadenza della società contribuente dal beneficio in parola, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 45, comma 4 e art. 51, comma 8.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta l’opposizione proposta dalla contribuente.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.

PQM

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla contribuente;

condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 1.300,00, oltre le spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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