Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9888 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2363-2020 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI 16/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ZELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO VOLANTE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1140/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.D. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1140-2019 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 3 giugno 2019 articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dagli intimati.

Il ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Carini, S.G. e UGF Assicurazioni S.p.A., perchè, accertata la responsabilità di S.G., proprietario e conducente dell’auto investitrice, li condannasse in solido a risarcirgli i danni subiti nell’incidente verificatosi il (OMISSIS) in località (OMISSIS), quantificati in una somma non inferiore ad Euro 500.000,00.

UGF, costituitosi in giudizio, eccepiva la totale infondatezza della richiesta attorea sia quanto all’an sia in ordine al quantum, deducendo di avere già corrisposto a R.D. la somma di Euro 85.000,00.

S.G. restava contumace.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dell’attore e condannava i convenuti a corrispondergli l’importo di Euro 6.823,31, in aggiunta alla somma già versatagli dall’UGF Assicurazioni.

La Corte d’Appello di Palermo, investita del gravame dall’odierno ricorrente, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello; in particolare, confermava la corresponsabilità dell’appellante nella causazione dell’evento lesivo, riteneva sguarnita di prova la richiesta di liquidazione del danno da perdita di chance e corretta la liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “violazione ed errata applicazione dell’art. 141 C.d.S., e conseguente errore nell’ascrivere in capo all’odierno ricorrente una corresponsabilità del 20% nella causazione del sinistro.

La Corte d’Appello lo avrebbe erroneamente ritenuto corresponsabile nella misura del 20% dell’incidente stradale, solo per avere attraversato fuori dalle strisce pedonali, non avendo tenuto conto che dalle prove raccolte era emerso che il conducente dell’auto investitrice procedeva a velocità sostenuta e che non aveva rallentato in prossimità dell’attraversamento pedonale, che l’evento di danno era avvenuto la notte di San Silvestro, all’uscita di un ristorante noto ai residenti di (OMISSIS) quale posto in cui trascorrere con amici e parenti l’ultimo dell’anno, che vi erano diverse attività commerciali con illuminazione notturna che rendevano visibile il luogo teatro dell’incidente.

2. Con il secondo motivo l’esponente censura la sentenza gravata per “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, per avergli la Corte d’Appello negato il risarcimento del danno da perdita di chance, ritenendo che non fosse stato provato. Alla Corte d’Appello il ricorrente imputa di non aver considerato che: a) pur non avendo dimostrato di avere subito una contrazione di reddito, dato che lavorava in nero, aveva prodotto in giudizio il libretto di idoneità sanitaria, obbligatorio solo per tutti i professionisti che svolgono mansioni lavorative comportanti contatto o manipolazione di alimenti e non necessario, invece, per il personale impiegato saltuariamente oppure impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico; b) il CTU aveva accertato che i postumi derivanti dall’incidente gli avevano causato una difficoltà a mantenere la posizione eretta prolungatamente, con una incidenza negativa sullo svolgimento dell’attività di pasticcere valutata intorno al 25%.

3. Il ricorso è inammissibile in considerazione del fatto che:

– le censure formulate con il primo motivo, come risulta dalla sua illustrazione, costituiscono un tentativo inequivoco di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito dei fatti di causa ovvero ad una prospettazione alternativa degli esiti del compendio probatorio.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. 5/06/2018, n. 14358; Cass. 25/01/2012, n. 1028). Il denunciato vizio di violazione di legge avrebbe dovuto essere dedotto non solo mediante l’indicazione della norma assunta come violata, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con l’indicata norma regolatrice della fattispecie o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente, come in questo caso, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 16/01/2007, n. 828 e successiva giurisprudenza conforme).

– Anche il secondo motivo tende ad una rivalutazione degli accertamenti di fatto su cui la Corte territoriale si è basata per negare al ricorrente il risarcimento del danno richiesto, malgrado l’epigrafe del motivo denunci un vizio motivazionale: un vizio motivazionale introdotto, peraltro, non nei ristretti limiti dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, secondo la disciplina introdotta dal dl 83/2012 convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012 (applicabile alle sentenze di appello pubblicate dopo l’11 settembre 2012, come quella per cui è causa), bensì per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, cioè sulla base della formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non più vigente.

Ad ogni modo, deve escludersi la ricorrenza di una qualche anomalia motivazionale perchè la sentenza impugnata dà contezza delle ragioni per le quali ha negato la liquidazione del danno da perdita di chance lavorative future e del perchè non abbia ritenuto comprovato in giudizio che la vittima intendesse esercitare l’attività di pasticcere e che l’incidente glielo avesse precluso.

4.Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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