Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9888 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9888 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 24400/09 proposto da:

Emanuela Stefania VACHET ( ci.: VCH MLS 75A41 A651G);
Stefano Giuseppe VACHET ( ci.: VCH SFN 76C27 A651K);
Maurizio VACHET ( c.f.: VCH MRZ 73T28 A651T);
Mauro Giuseppe VACHET ( c.f.: VCH MRG 46C07 A651S)
parti tutte rappresentate e difese, sia in via congiunta che disgiunta, dall’avv. Olef
Oddenino e dall’avv. Massimo Segnalini ; elettivamente domiciliate presso lo studio del
secondo in RoMa, via Ennio Quirino Visconti n. 103, giusta procura a margine del
ricorso.
-Ricorrenti –

Contro
Condominio “RESIDENZA LA FELCE” in Bardonecchia, frazione
Melezet n.9 ( c.f.: 96017080019)
In persona dell’amministratore pro tempore rag. Mario Bompard; rappresentato e difeso
dagli avv.ti Stefano Casalegno; Luciano Mittone e Guido Romanelli; con domicilio

Data pubblicazione: 14/05/2015

eletto presso quest’ultimo in Roma, via Pacuvio n.34, giusta procura in calce al
controricorso.

– Controricorrenti –

giugno 2009 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 aprile 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Lorenzo Roma.nelli, con delega dell’avv. Guido Romanelli, per il
Condominio controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto Celeste, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio “Residenza La Felce” in Bardonecchia propose ricorso per essere
reintegrato nel possesso — o perché cessassero le molestie all’esercizio dello stesso —
della servitù di passaggio sulla strada privata , dal quale -con la frapposizione di vari
ostacoli fisici e cartelli di divieto di transito veicolare- sarebbe stato spogliato ad opera
di Emanuela, Maurizio, Stefano e Mario Vachet; gli intimati , nel costituirsi ammisero la
sussistenza di una servitù di passaggio,precisando che si sarebbe trattato esclusivamente
di transito pedonale; eccepirono altresì la decadenza dall’esercizio dell’azione per
rultrannualità della stessa. Il Tribunale di Torino rigettò l’interdetto possessorio ; nella
successiva fase di merito dichiarò la cessazione della materia del contendere
relativamente al passaggio pedonale e rigettò le altre domande sulla base della
constatazione che dalle emergenze istruttorie sarebbe risultato provato che nel 2001 la
strada in questione era rimasta ingombra di ponteggi per lavori e che questi sarebbero
stati eliminati nell’estate del 2002; ne sarebbe conseguito che il ricorso, proposto
nell’estate del 2003, sarebbe stato tardivo. —

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contro la sentenza n. 900/2009 della Corte di Appello di Torino, pubblicata il 18

I Vachet proposero appello relativamente al capo di decisione che aveva compensato le
spese di lite; il Condominio propose gravame incidentale in ordine alla domanda
posscssoria attinente al traffico veicolare. La Corte territoriale, con sentenza n.
900/2009, pubblicata il 18 giugno 2009 , rigettò la prima impugnazione e accolse la

strada privata, sulla base delle testimonianze espletate nel giudizio di gravame dalle quali
sarebbe emerso chc le turbative al transito sarebbero avvenute solo dopo la rimozione
del ponteggio e che quest’ultimo non avrebbe impedito il traffico anche veicolare.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i Vachet, sulla base di un
unico motivo; il Condominio ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
– Parti ricorrenti, con unico motivo di ricorso, lamentano la presenza di un vizio di
motivazione — riconducendolo indifferenziatamente a ciascuna delle tre ipotesi di cui
all’art. 360, I comma n.5 cpc nella formulazione anteriore alla riforma introdotta con
decreto legge n. 83/2012 convertito nella legge 134/2012- lamentando una valutazione
solo parziale delle prove: in particolare assumono che, senza dar compiuta ragione della
scelta, la Corte di Appello avrebbe dato credito — in relazione al rispetto del termine
annuale intercorrente tra la lamentata lesione del possesso della servitù e la
proposizione del ricorso possessorio- alle testimonianze assunte in secondo grado,
dimenticando quelle, di segno opposto, acquisite in primo grado; soggiungono che tali
emergenze si fossero valutate insieme ne sarebbe emersa rinforzata la fondatezza della
propria eccezione.

I.a — Il motivo presenta profili di inammissibilità e di complessiva infondatezza.
Ia.1 – Invero il mezzo tende a far riesaminare il merito delle testimonianze e sindaca,
come visto, la scelta interpretativa della Corte distrettuale che non può essere più
sottoposta a scrutinio in sede di legittimità se non quando si indichi specificamente ove
il giudice dell’impugnazione non avrebbe dato conto in modo adeguato del proprio

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seconda, disponendo la manutenzione del possesso del transito anche veicolare sulla

percorso logico — così incorrendo nel vizio di insufficiente motivazione- oppure ove
non avrebbe esaminato un fatto rilevante posto alla sua attenzione — risultandone
quindi omessa la motivazione sul punto — o, infine, ove non sarebbe stato conseguente
rispetto a determinate premesse dal medesimo poste — determinando il vizio di

stata chiaramente svolta e, di conseguenza, non è stato neppure formulato il cd.
momento di sintesi che, per il vizio di motivazione — sotto la vigenza dell’art. 366 bis cpcera omologo del c.d. quesito di diritto.
La.2 — Al postutto le emergenze istruttorie puntualizzate dai ricorrenti non avrebbero
neppure rivestito quella univocità che essi le attribuiscono, atteso che se anche alcuni
testi hanno riferito dell’esistenza dell’ostacolo al passaggio veicolare nella primavera del
2002 — dovuto non già ad un ponteggio, già eliminato, bensì ad una betoniera- nulla
hanno però potuto riferire — stante la puntualizzazione storica della loro testimonianza
al passaggio da essi effettuato solo in un certo periodo- circa la persistenza o meno di
tale ostacolo anche, successivamente e in particolare dal marzo/aprile 2002 al giugno del
2003, data in cui fu presentato il ricorso possessorio o, quanto meno, a data prossima al
giugno del 2002, non ponendosi dunque in contrasto con la interpretazione giudiziale
qui contestata.

— Al rigetto del ricorso segue la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle
spese relative al presente giudizio, secondo la liquidazione indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in via solidale al
Condominio controricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi curo 3.200,00
di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

contraddittoria motivazione-: nella fattispecie nessuna di queste mende argomentative è

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