Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9888 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4051/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.R.;

– intimato –

e contro

FALLIMENTO B.R., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO VASARI 4 presso lo

studio dell’avvocato BORIA PIETRO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– resistente –

avverso la sentenza n. 126/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

1. Con sentenza n. 126/26/04, depositata il 13.12.04, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da B.R. avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del silenzio rifiuto, opposto dall’Ufficio IVA di Foggia, sull’istanza di rimborso delle due rate versate in riferimento alla dichiarazione integrativa presentata dal B., ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 49.

2. Il giudice di appello – dopo aver ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente, essendo risultato provato l’inoltro, escluso dal giudice di prime cure, dell’istanza di rimborso all’Ufficio competente – riteneva che il mancato pagamento della terza rata del condono comportasse l’inefficacia della dichiarazione integrativa, e – di conseguenza – l’inefficacia del titolo per la riscossione delle imposte ancora dovute e per l’acquisizione di quelle già pagate. La CTR della Puglia condannava, pertanto, l’Agenzia delle Entrate a rimborsare al contribuente le somme pagate in base alla dichiarazione integrativa, e riconosceva il diritto del medesimo di non corrispondere le altre somme dovute iscritte a ruolo.

3. Per la cassazione della sentenza n. 126/26/04, hanno proposto ricorso – nei confronti di B.R. e del Fallimento di B. R., in persona del curatore F.R. – il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente. Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, o addirittura – come nella specie – abbia instaurato il contraddittorio soltanto nei confronti di quest’ultimo – deve ritenersi ve-rificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Passando, quindi, all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che la prima censura articolata dall’Agenzia delle Entrate verte sulla dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, artt. 49, 51 e 57, nonchè della L. n. 146 del 1998, art. 18.

2.1. L’Ufficio lamenta, invero, che la CTR della Puglia abbia erroneamente ritenuto che il mancato pagamento della terza rata del condono comporti l’inefficacia della dichiarazione integrativa e, di conseguenza, l’inefficacia del titolo per la riscossione delle imposte ancora dovute e per l’acquisizione di quelle già pagate. In tal modo la CTR è addirittura pervenuta – del tutto illegittimamente, a parere dell’amministrazione, poichè in palese violazione della normativa di riferimento suindicata – alla condanna dell’amministrazione a rimborsare al contribuente le somme pagate in base alla dichiarazione integrativa.

2.2. Il motivo è fondato è va accolto.

2.2.1. Osserva, invero, la Corte che le dichiarazioni integrative previste, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, dalla L. n. 413 del 1991, diversamente dalle altre dichiarazioni fiscali, non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili o revocabili, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente i cui effetti non sono, peraltro, rimessi alla volontà di quest’ultimo, ma sono previsti dalla legge. Per effetto dell’osservanza di specifiche disposizioni normative che regolano ciascuna dichiarazione, invero, quest’ultima, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’Ufficio, nè contestata dal contribuente se non per errore materiale, il quale deve essere manifesto e riconoscibile, e non può consistere in un mero ripensamento successivo alla dichiarazione.

E tuttavia, l’irrevocabilità della dichiarazione integrativa, prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 57, non può essere intesa nel senso che essa comporti addirittura l’estinzione per novazione del rapporto tributario originario, il quale, viceversa, permane finchè il debito di imposta non venga saldato. Ne discende che, qualora il pagamento della somma dovuta in base alla dichiarazione integrativa non sia stato effettuato neppure a seguito dell’iscrizione a ruolo disposta ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 4, secondo quanto previsto dalla L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 8, e, comunque, prima dell’azione esecutiva, ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 18, la definizione della pendenza tributaria rimane priva di effetto e l’amministrazione può esercitare l’azione di accertamento in riferimento a tutti i periodi che formano oggetto del condono, i cui benefici vengono, quindi, a cessare definitivamente (cfr. Cass. 15172/06, 27223/06, 6620/02).

2.2.2. Da quanto suesposto deve, pertanto, necessariamente inferirsi che il mancato pagamento delle somme dovute per il condono, pur dopo l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoriale, non comporta in alcun modo l’estinzione dell’originario rapporto tributario, che permane fino al definitivo e completo pagamento delle rate di imposta dovute. Il mancato adempimento totale non può, dunque, determinare la cessazione degli effetti connessi alla dichiarazione della volontà di pagare le somme esposte nell’istanza di condono, che restano, quindi, dovute al fisco (conf.

Cass. 15172/06). E tanto sia per quanto concerne gli importi non ancora corrisposti, sia per quanto concerne le somme già pagate che, di conseguenza, – contrariamente a quanto ha affermato, nella specie, il giudice di appello – non possono essere restituite al contribuente, ma restano definitivamente acquisite dall’amministrazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, poi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

3.1. Si duole, invero, l’amministrazione ricorrente del fatto che la CTR della Puglia abbia riconosciuto, incorrendo nel vizio di extrapetizione, il diritto del contribuente, non solo alla restituzione delle somme pagate in base alla dichiarazione inefficace, ma anche a non corrispondere “quelle altre dovute iscritte a ruolo”, e non pagate.

3.2. Anche tale censura, a giudizio della Corte, si palesa fondata e deve, pertanto, essere accolta.

3.2.1. Ed invero – secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. per tutte, Cass. 3670/96, 14424/00, 16809/08)- incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, espresso dall’art. 112 c.p.c., e segnatamente nel vizio di extrapetizione, il giudice che attribuisca alla parte un bene non richiesto, o che, comunque, emetta una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, così eccedendo in termini qualitativi il petitum di parte (la violazione in termini quantitativi, da luogo, invece, al vizio di ultrapetizione).

3.2.2. Ebbene, nel caso di specie, il B. si era limitato ad impugnare il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio sull’istanza di rimborso delle due rate versate in riferimento alla dichiarazione integrativa, presentata ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 49.

E, pertanto, l’impugnativa non concerneva in alcun modo il ruolo e la cartella esattoriale, emessi ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 4, e art. 51, comma 8, e, quindi, la debenza della terza rata del condono, non pagata ed iscritta a ruolo dall’amministrazione finanziaria.

Per il che l’impugnata sentenza, nella parte in cui statuisce che l’inefficacia della dichiarazione integrativa comporta l’inefficacia del titolo “per la riscossione delle imposte ancora dovute”, per cui il contribuente vanterebbe un diritto a non corrispondere le somme “iscritte a ruolo”, e non ancora pagate, deve ritenersi affetta da nullità per violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c..

4. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta l’opposizione proposta dal contribuente.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico degli intimati soccombenti, nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal contribuente; condanna gli intimati al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 3.000,00, oltre le spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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