Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9887 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/04/2010), n.9887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VULPIS ELIO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAN DAMASO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI CAGNO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUAGLIARELLA

TOMMASO, giusta mandato a margine del controricorso e da ultimo

domiciliato d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 887/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/04/2006 R.G.N. 4369/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

uditi gli Avvocati LUCISANO e VULPIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per estinzione.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bari, depositato in data 5.9.2002, R.G., premesso di essere stato dipendente della società Case di Cura Riunite s.r.l. dal 1978, e premesso che in data 13.6.2000 era stato sottoscritto un accordo tra la società predetta e la Città di Bari Hospital s.p.a. in forza del quale quest’ultima si era impegnata, quale cessionaria del complesso aziendale, ad assumere ex novo tutta la forza lavoro in organico della cedente, pari a 981 unità, mantenendola in servizio per almeno due anni, esponeva che la predetta cessionaria, in violazione degli impegni occupazionali assunti con la cedente e con le organizzazioni sindacali, dopo aver proceduto in data 1.7.2000 alla assunzione di esso ricorrente, con nota del 10.5.2002 gli aveva comunicato la cessazione del rapporto di (lavoro a seguito di procedura L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24.

Posto ciò rilevava che la società in parola non aveva rispettato i criteri di scelta nell’individuazione dei dipendenti da licenziare, ed aveva altresì erroneamente applicato i criteri dell’anzianità e dei carichi di famiglia; chiedeva pertanto che venisse dichiarata la illegittimità o inefficacia dell’intimato licenziamento, con condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Con sentenza in data 5.2.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda, ritenendo la illegittimità della procedura di riduzione del personale.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Città di Bari Hospital s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 30.3.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Città di Bari Hospital s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

Diritto

Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 416 e 210 c.p.c., art. 1227 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione all’accertamento all’aliunde perceptum; omessa ed insufficiente motivazione dell’avvenuto rigetto di due istanze istruttorie dell’appellante, influenti per la decisione della causa;

omessa ed insufficiente motivazione dell’avvenuto rigetto di ulteriori tre istanze istruttorie dell’appellante, originaria convenuta, influenti per la decisione della causa.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione alla qualificazione di clausola favore di terzo ex artt. 1411 e 1413 c.c., presente nel contratto di compravendita di azienda tra C.C.R. s.r.l.

in a.s. e C.B.H. s.p.a.; omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Col terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione ai limiti degli impegni occupazionali presenti nel contratto di compravendita di azienda tra C.C.R. s.r.l. in a.s. e C.B.H. s.p.a.;

omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva preliminarmente il Collegio che dal verbale di conciliazione in data 29.12.2009 allegato alla istanza per estinzione del giudizio in data 18.1.2010 a firma congiunta dei difensori di entrambe le parti, risulta che le stesse hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

il suddetto verbale di conciliazione – ritualmente sottoscritto dalle parti e dal rappresentante sindacale delegato dal lavoratore – si appalesa idoneo, ad avviso del Collegio, a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. SS.UU., 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso proposto dalla C.B.H. s.p.a. nei confronti del R. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all’intervenuto accordo transattivo fra le parti, per compensare integralmente tra le stesse le spese del presente giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese relative al presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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