Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9887 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24920-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CG AMBIENTE S.R.L. in liquidazione, già IGM Ambiente S.r.l., C.F.

(OMISSIS), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE VACCARO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1073/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, emessa il

24/02/2015 e depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. NAPOLITANO

LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, e che la società controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1073/16/15, depositata il 17 marzo 2015, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – ha accolto l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dalla società IGM Ambiente S.r.l. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Siracusa, che aveva invece rigettato il ricorso della contribuente, la quale aveva chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, notificato per IRAP relativamente all’anno 2007, in forza di vari motivi.

La CTR, in particolare, accoglieva l’appello, ritenendo fondata l’eccezione relativa alla dedotta nullità dell’atto impositivo per difetto di contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società (ora CG Ambiente S.r.l. in liquidazione), resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come nella fattispecie in esame, in cui l’atto impositivo, derivante da rideterminazione del valore della produzione IRAP, sulla base di diversa quantificazione dell’esenzione fruita ai sensi della Legge Reg. Sicilia n. 21 del 2003, è scaturito da c.d. accertamento a tavolino, non potesse farsi discendere dall’omissione del previo contraddittorio con il destinatario la nullità dell’atto impositiva se non espressamente prevista da disposizione di legge.

Il motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione nella fattispecie in esame, concernente accertamento a tavolino limitato al solo tributo IRAP, il principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito della successiva giurisprudenza conforme (tra le altre, cfr. Cass. sez. 65, ord. 31 maggio 2016, n. 11283), secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell’atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purchè il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione.

Nella fattispecie in esame, dunque, si esula dall’ambito in cui è delimitata l’operatività del suddetto principio.

Con la memoria depositata in atti la controricorrente ha insistito nelle proprie difese, prospettando in subordine anche questione di legittimità costituzionale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., senza offrire peraltro elementi di novità quanto alla prospettazione della relativa censura, che non sia stata già valutata dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte come inidonea a supportare una valutazione di non manifesta infondatezza della relativa questione, ove prospettata, alla stregua dei parametri invocati (cfr., in particolare, il paragrafo 5 della citata Cass. n. 24823/15).

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, che provvederà anche all’esame degli ulteriori motivi rimasti assorbiti ed in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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