Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9886 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/04/2010), n.9886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO

LABIENO 70, presso lo studio dell’avvocato NARDELLI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRANGELO PIETRO,

giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo domiciliata

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI

ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOGET S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9305/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 30/12/2005 r.g.n. 5542/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30 dicembre 2005, il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 24, 5 comma del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, da A.M. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatale dalla Soget s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei contributi e relativa alla iscrizione a ruolo di crediti, vantati dall’INPS e ceduti alla S.C.C.I. s.p.a. ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13 e successive modificazioni, per il complessivo importo di Euro 2.929,66, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli per gli anni 2000-2001 e relative somme aggiuntive.

Il proposito, il Tribunale ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di doglianza (per omessa indicazione, nella cartella di pagamento, degli elementi prescritti dal combinato disposto del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 6 e 1, comma 2 – indicazione delle ragioni della pretesa – notificando un apposito provvedimento di accertamento oppure direttamente in sede di iscrizione a ruolo -;

per difetto di motivazione della cartella di pagamento; per omessa sottoscrizione della stessa; per errata indicazione in essa del soggetto creditore), ritenendoli relativi a profili attinenti alla regolarità formale della cartella, e quindi possibile oggetto unicamente di opposizione agli atti esecutivi, nelle forme previste dall’art. 617 c.p.c., ed entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella.

Il giudice ha inoltre ritenuto infondati gli altri quattro motivi di doglianza, relativi, rispettivamente, alla decadenza dell’ente impositore dal diritto di iscrivere a ruolo i contributi oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 1, alla nullità della cartella di pagamento, in quanto notificata oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11, alla omessa applicazione degli sgravi contributivi previsti in caso di avversità atmosferiche e infine alla erronea determinazione dei contributi per gli operai a tempo determinato, in quanto calcolati sulla base del salario medio convenzionale ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28, anzichè sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione A. M. con due motivi.

Resiste alle domande con controricorso l’INPS, anche quale mandatario della S.C.CI. s.p.a..

La Soget s.p.a., regolarmente intimata, non ha svolto difese in questo giudizio, come del resto già davanti al Tribunale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, A.M. deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su domande ed eccezioni della opponente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa motivazione su di un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In proposito, la ricorrente sostiene che tra le doglianze ritenute inammissibili, perchè tardive in quanto attinenti a vizi meramente formali della cartella, il Tribunale avrebbe menzionato quella relativa alla mancata indicazione, in sede di iscrizione a ruolo, degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione, senza cogliere la reale portata della censura.

Questa avrebbe infatti riguardato la deduzione di violazione del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 6 e 1, comma 2 (contenente il regolamento di attuazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 4 e 10) e quindi sarebbe stata fondata sulla mancanza di un atto di accertamento del credito azionato, da notificare prima della iscrizione a ruolo, mancanza che non sarebbe stata poi recuperata, in tale ultima sede, con la specificazione dei titoli in base ai quali l’iscrizione veniva effettuata. La censura non avrebbe pertanto riguardato profili meramente formali attinenti alla cartella di pagamento la stessa esistenza di un titolo esecutivo.

Da ciò sarebbe derivata la possibilità di ricorrere, in proposito, contro la cartella anche oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della cartella contenente un estratto del ruolo, per cui il Tribunale avrebbe dovuto esaminare tale doglianza, come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di sanzioni (cita, in proposito Cass. SU n. 562/00, secondo cui in caso di nullità della notifica dell’atto irrogativo delle stesse, è ammissibile il ricorso contro la cartella nel termine di quaranta giorni dalla notifica) nonchè alla luce del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, nel testo modificato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8, applicabile anche all’accertamento dei contributi previdenziali ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 1 (secondo cui ove la cartella non contenga il riferimento al precedente atto di accertamento deve comunque contenere la motivazione anche sintetica della pretesa).

2 – Col secondo motivo, viene censurata la sentenza per violazione del principio di affidamento di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, applicabile alla presente materia in virtù del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 e all’art. 7 dello stesso testo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè per la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e per l’omessa motivazione su di un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In forza del combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1997, art. 1, L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, gli atti dell’Amministrazione dovrebbero essere motivati e quindi contenere anche l’indicazione del termine per ricorrere all’autorità giudiziaria competente.

Poichè nella cartella notificatale era indicato il termine di 40 giorni per fare opposizione, la ricorrente vi aveva fatto in buona fede affidamento.

Inoltre, essendo nulla la cartella per la mancata indicazione del termine di cinque giorni, questo non sarebbe mai decorso (Cass. 14482/03 e 7558/03).

Nel controricorso, l’INPS deduce l’inammissibilità del ricorso, in quanto la A. avrebbe dovuto proporre avverso la sentenza atto di appello avanti alla Corte territoriale competente.

Nel merito, sostiene l’infondatezza del ricorso.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.

Dichiarando inammissibili le quattro doglianze, tra cui quella di violazione del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 6 e 1, comma 2, il Tribunale le ha qualificate come inerenti a vizi formali della cartella e quindi svolte ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e alla stregua di tale norma le ha giudicate tardive.

Poichè secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., sia pure nella diversa materia della impugnazione delle sanzioni amministrative, Cass. S.U. 10 ottobre 2000 n. 562, sez. 1^, 28 giugno 2002 n. 9498, e, più recentemente, sez. 2^ 16 marzo 2007 n. 6170 e S.U. 26 luglio 2006 n. 16997; e, in materia di lavoro, Cass. 12 novembre 2008 n. 27019), nella materia indicata il regime di impugnazione delle sentenze dipende dalla qualificazione delle domande di opposizione proposte, il mezzo di impugnazione adeguato in materia di opposizione agli atti esecutivi proposta, come nel caso in esame, prima dell’inizio dell’opposizione era il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nel merito, il ricorso, che conviene esaminare congiuntamente nei due motivi, è infondato.

Va premesso che le norme applicabili al caso in esame sono rappresentate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 24 e segg.

mentre il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 1, invocato dalla ricorrente riguarda i contributi determinati nelle dichiarazioni dei redditi o attiene genericamente alla facoltà di riscossione mediante ruolo dei titoli esecutivi da parte degli enti previdenziali e la L. n. 241 del 1990, non è applicabile ad atti che non hanno natura di provvedimenti amministrativi veri e propri.

Secondo l’art. 24, comma 1: “I contributi e i premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somma aggiuntive …”.

Nel quinto comma del medesimo articolo è previsto che “contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento …”.

Infine, per quanto qui interessa, il D.Lgs. citato, art. 29, comma 2, stabilisce che “… le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.

Poichè nel caso in esame si trattava della iscrizione a ruolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli per gli anni 2000-2001 e relative somme aggiuntive, il collegio ritiene al riguardo di dare continuità al costante orientamento di questa Corte (cfr., ex ceteris, da ultimo, Cass. 10 febbraio 2009 n. 3269), secondo il quale nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 24 e ss., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce, a differenza di quanto stabilito in materia di applicazione delle sanzioni amministrative dalla L. 14 novembre 1981, n. 689, art. 14, atto presupposto del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l’iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell’Istituto previdenziale.

In applicazione di tale regola di legge, correttamente il Tribunale ha pertanto esaminato unicamente il profilo di censura attinente alla mancata indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione – alternativo nel D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, invocato dall’opponente, il quale recita “Nell’elenco di cui al comma 1 (costituente uno dei componenti del ruolo) è contenuta, per ciascun debitore, anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo; nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica – qualificandola come denuncia di vizi concernenti la regolarità formale del ruolo, a cui è applicabile il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie di opposizione esecutoria.

Da ciò la necessaria conseguenza che trattandosi di opposizione antecedente all’inizio dell’esecuzione, essa avrebbe dovuto essere proposta entro cinque giorni dalla notifica della cartella.

Alla luce di tale decisione appare altresì corretta la ritenuta irrilevanza della mancata indicazione nella cartella del termine predetto, entro il quale poteva essere fatta opposizione agli atti esecutivi, in quanto l’obbligo di indicazione del termine e delle modalità di impugnazione della cartella, stabilito dal D.M. 28 giugno 1999, n. 46, art. 1, comma 2, deve intendersi riferito unicamente alle impugnazioni relative al merito della pretesa azionata (in termini, cfr., ad es. Cass. 24 ottobre 2008 n. 25757).

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo. Nessuna pronuncia per le spese della Soget s.p.a., che non ha svolto difese in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 13,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari; nulla per le spese di Soget s.p.a..

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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